Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4703 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Lucrezio

Caro 50, presso lo studio dell’avv. Daniele Cirulli

(danielecirulli.ordineavvocatiroma.org fax 06/3221856),

rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’avv.

Giovanni Gobbi che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo al fax n. 02/72197857 e alla p.e.c.

giovanni.gobbi.milano.pecavvocati.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

R.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia 137,

presso lo studio dell’avv. Patrizia Soldini

(patriziasoldini.ordineavvocatiroma.org fax 06/8865547),

rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso,

dall’avv. Antonio Battaglia che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo alla p.e.c.

antonio.battaglia.varese.pecavvocati.it;

– controricorrente –

e sul ricorso incidentale proposto da:

R.M., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

nei confronti di:

T.G., come sopra rappresentato e difeso;

– resistente –

avverso la sentenza n. 4559/14 della Corte di appello di Milano,

emessa il 19 novembre 2014 e depositata il 17 dicembre 2014, n. R.G.

344/2006.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 7 ottobre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Lodi, facendo seguito alla sentenza non definitiva di divorzio, ha posto a carico di T.G. un assegno divorzile di Euro 350 mensili a favore dell’ex moglie R.M..

2. Contro tale sentenza hanno proposto appello entrambi i coniugi. La Corte d’appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado revocando l’assegno divorzile.

3. R.M. è ricorsa per Cassazione. La decisione della Corte distrettuale milanese è stata cassata con rinvio.

4. La Corte territoriale ha ripristinato l’assegno di mantenimento a carico del T..

5. Il signor T. ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Corte d’Appello di Milano ritiene non sufficienti le risorse economiche della R. al fine di consentirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Corte d’Appello di Milano, nello stabilire l’obbligo al versamento dell’assegno divorzio in capo a T., non prende in considerazione gli obblighi di quest’ultimo nei confronti della nuova famiglia di fatto.

6. Si difende la signora R. con controricorso e propone ricorso incidentale basato su nove motivi di impugnazione.

Ritenuto che:

7. Con il primo motivo del ricorso principale, il ricorrente lamenta in particolare che la Corte territoriale, nello stabilire le condizioni economiche dei coniugi, non abbia tenuto in considerazione le disponibilità immobiliari della R. e il reddito che percepisce lavorando nell’azienda del padre; due fattori che, a detta del ricorrente, le consentirebbero di godere di un tenore di vita addirittura più elevato rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio.

8. Con il secondo motivo del ricorso principale il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per non aver tenuto in considerazione la sua ridotta capacità economica a seguito della nascita nel 2006 della figlia L., nata da una stabile relazione ormai novennale con la signora B.E..

9. Il ricorso appare inammissibile in quanto la Corte d’appello ha ampiamente valutato le condizioni economiche e patrimoniali di entrambi i coniugi, tenendo in considerazione anche i risultati delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria e ha valutato altresì il tenore di vita attuale e quello goduto dai coniugi nel corso del matrimonio, le attuali capacità reddituali, le conseguenze della formazione di una nuova famiglia da parte del T., l’apporto fornito dalla R. e dal T. alla vita familiare e alla cura, all’educazione e al mantenimento dei figli, le cause della separazione. Ulteriori valutazioni sulle prove emerse nel corso dell’istruttoria sono pertanto precluse al giudice di legittimità in quanto intese a replicare un giudizio di merito ai fini di una diversa decisione sul diritto all’assegno e sulla sua quantificazione.

10. Con i primi otto motivi del ricorso incidentale si deduce, sotto diversi profili, la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, . In particolare la ricorrente incidentale contesta la misura dell’assegno ripristinato dalla Corte di appello e rileva che l’addebito ad entrambi i coniugi della separazione non può ripercuotersi negativamente a suo carico, che non è stata valutata adeguatamente la sua incapacità di produrre reddito a causa dell’età, della inesistenza di un’attività lavorativa pregressa, delle sue condizioni di salute, che le condizioni economiche e patrimoniali del T. non sono state ricostruite in maniera attendibile a causa della attribuzione di una parte rilevante delle sue partecipazioni societarie e dei suoi beni patrimoniali alla convivente proprio al fine di eludere i suoi obblighi derivanti dal matrimonio, che immotivatamente la Corte di appello ha respinto la sua richiesta di ulteriori indagini sul reddito effettivo ritratto dall’attività professionale e dalla società del T.. Contesta inoltre la ricorrente che la formazione della nuova famiglia abbia inciso negativamente sulle condizioni economiche del T. e considera erronea l’affermazione della Corte di appello secondo cui va valutato, ai fini della determinazione dell’assegno, sia l’assenza di contributo economico al mantenimento del figli sia il beneficio derivato dal godimento della casa familiare. Al riguardo contesta di non aver apportato alcun contributo economico al mantenimento dei figli cui si è invece dedicata nel corso del matrimonio e sino alla loro indipendenza economica e quanto alla casa familiare, già in comproprietà fra i coniugi, e che le è stata assegnata nell’interesse dei figli alla conservazione dell’habitat familiare, fa rilevare che nel 2000 ella ha dovuto vendere la sua quota per effetto della intenzionale ed emulativa inadempienza da parte del marito alle obbligazioni gravanti sull’immobile.

12. Con il nono motivo di ricorso incidentale la R. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., in ragione della compensazione delle spese processuali del primo grado di giudizio nonostante la soccombenza del T..

13. Anche il ricorso incidentale appare inammissibile perchè inteso a una rivalutazione del merito della controversia già compiuto dalla Corte di appello nell’ambito dei parametri e principi normativi e giurisprudenziali in materia di assegno divorzile (si veda in particolare quanto alla incidenza dell’addebito della separazione sulla sussistenza del diritto all’assegno divorzile e sulla sua quantificazione, Cass. civ. sez. 1, n. 18539 del 2 agosto 2013). In particolare va ribadito che alla determinazione dell’entità dell’assegno la Corte è pervenuta all’esito del riscontro della consistenza patrimoniale e del tenore di vita dei coniugi.

14. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e, se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio, per la dichiarazione di inammissibilità o, eventualmente, per il rigetto sia del ricorso principale che di quello incidentale.

La Corte lette le memorie difensive delle parti che ribadiscono le precedenti difese e, quanto alla parte ricorrente, prospettano il recentissimo manifestarsi di un grave deterioramento delle condizioni di salute;

ritenuto che la prospettazione di nuovi fatti in questo giudizio, con la memoria difensiva, deve ritenersi preclusa;

ritenuto che la relazione sopra riportata va condivisa e pertanto che entrambi i ricorsi debbano essere respinti con compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA