Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4703 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22912-2017 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 57, presso lo studio

dell’avvocato FABIO TOMASSINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BMW BANK GMBH, subentrata nella Società BMW FINANCIAL SERVICES

ITALIA SPA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo

studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALBERTO GAMBA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2437/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

(OMISSIS) s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano BMW Financial Services Italia s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno derivato da illegittima segnalazione alla banca dati di merito creditizio CRIF del ritardato pagamento di una rata di un contratto di finanziamento, e deducendo in particolare la mancata aggiudicazione di un immobile oggetto di asta giudiziaria per l’impossibilità di conseguire un mutuo bancario a causa della segnalazione. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento degli importi di Euro 411.050,00 e di Euro 192.892,50 oltre accessori. Avverso detta sentenza propose appello la parte convenuta. Con sentenza di data 5 giugno 2017 la Corte d’appello di Milano accolse l’appello.

Osservò la corte territoriale che, pur ricorrendo l’illegittimità sia della segnalazione di ritardo nel pagamento che di quella d’incaglio, (OMISSIS) non aveva dimostrato che in assenza di segnalazione presso la Centrale Rischi avrebbe ottenuto il finanziamento per l’acquisto dell’immobile. Osservò in particolare che la segnalazione di incaglio non era all’epoca dei fatti l’unica condizione pregiudizievole a carico di (OMISSIS) essendo quest’ultima destinataria dell’iscrizione di un’ipoteca legale da parte di ente impositore e che, quanto alle testimonianze, il teste B. aveva reso una dichiarazione assolutamente perplessa, non potendosi ritenere neanche sufficiente la missiva di Deutsche Bank Mutui, e il teste G., che pure aveva confermato il contenuto della missiva, non offriva garanzie di attendibilità. Aggiunse che l’appellata avrebbe dovuto, adottando la diligenza del caso, adoperarsi perchè il conto corrente fosse sempre munito della necessaria provvista, al fine di evitare situazioni di incaglio, e verificare prima della partecipazione all’asta di poter usufruire del finanziamento necessario. Osservò inoltre che dalla mera segnalazione di incaglio non poteva evincersi un danno alla reputazione commerciale e che non risultava provato che l’illegittima segnalazione avesse determinato discredito commerciale (peraltro la società non godeva di indiscusso merito creditizio stante la presenza dell’ipoteca legale).

Ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento n. 333/2015 (OMISSIS) s.r.l. sulla base di un motivo e resiste con controricorso BMW Bank GmbH Succursale Italiana quale cessionaria di BMW Financial Services Italia s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che i testi escussi hanno riferito tutti l’esistenza di evidente preclusione al conseguimento del mutuo stante la presenza della segnalazione di incaglio e che nelle comunicazioni sia di Deutsche Bank Mutui che di Co.Fin.Co. s.r.l. l’unico motivo di diniego risultava essere la segnalazione.

Aggiunge che la documentazione e le testimonianze, per nulla perplesse, depongono nel senso dell’esistenza del nesso causale fra l’illegittima segnalazione e la mancata erogazione del finanziamento e che l’iscrizione ipotecaria non ha avuto alcuna influenza sulla vicenda. Osserva che trattasi di motivazione contraddittoria e che l’errore del giudice di appello ha determinato anche l’esclusione del danno non patrimoniale quale danno all’immagine.

Il motivo è inammissibile. La censura si basa su una nozione di vizio motivazionale non più vigente, facendo riferimento l’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non alla contraddittorietà della motivazione denunciata nel motivo, ma all’omesso esame di fatto decisivo e controverso. Venuto meno il profilo del vizio motivazionale, in quanto denunciato in forma non rituale, resta il giudizio di fatto in ordine all’esistenza del nesso di causalità, che è riservato al giudice di merito. La censura si articola, sotto quest’aspetto, nella valutazione delle risultanze istruttorie che è sindacabile nella sede di legittimità solo nei limiti della denuncia del vizio motivazionale, da proporre sulla base della vigente disposizione ed in forma rituale, requisiti che, come si è detto, difettano nel motivo di censura in esame.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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