Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4702 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4702 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: DI MARZIO PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4758/2016 R.G. proposto da
Laboratorio di Analisi Cliniche della dott.ssa Marsala Assunta, in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato
steso a margine del ricorso, dall’Avv.to Davide Lo Giudice, del Foro di
Agrigento, ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte
di Cassazione in Roma;
— ricorrente —

contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del leg

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’ Avv.to Ferdin do
Maurelli, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, ed

Data pubblicazione: 28/02/2018

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Antonio Ielo, alla via
Angelico n. 78 in Roma;

controricorrente

avverso la sentenza n. 43 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 14
gennaio 2014;
ascoltata la relazione svolta, nella camera di consiglio del 29 settembre 2017,

letta le requisitoria fatta pervenire dal Sostituto Procuratore Generale dott.
Lucio Capasso, che ha concluso per raccoglimento del ricorso per quanto di
ragione;
osserva:

FATTI DI CAUSA
il Laboratorio di analisi cliniche della dott.ssa Assunta Marsala, in persona del
legale rappresentante pro tempore, il 13.3.2008 conseguiva dal Tribunale di
Agrigento decreto ingiuntivo, notificato il 14.4.2008, nei confronti della AUSL
n. I di Agrigento, cui è succeduta la Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento, per il pagamento di prestazioni rese. Il decreto era concesso in
relazione al saldo residuo di prestazioni sanitarie fornite nel mese di gennaio
dell’anno 2007, in ordine a somme, il 20% del complessivo ammontare del
fatturato, pari ad Euro 4.584,22 (oltre interessi e spese), che la debitrice aveva
ritenuto non dovute sul fondamento di una riduzione tariffaria che era stata
disposta con normativa regionale.
L’Azienda Sanitaria proponeva opposizione e contestava di avere corrispo
tutto quanto di sua competenza, non essendo dovute somme ulteriori neppure
per interessi e spese “posto che il ricorso monitorio era stato depositato in data
anteriore al Decreto Assessoriale del 26.2.2008” (cfr. sentenza impugnata, p.
1). Il Decreto Assessoriale citato aveva abolito le riduzioni tariffarie del 20%.
Precisava la Corte palermitana che la riduzione del corrispettivo dipendeva
dall’applicazione del Decreto Assessoriale n. 1977 del 28.9.2007, che
richiamava la norma di cui all’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006

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dal Consigliere Paolo Di Marzio;

(legge finanziaria). La odierna ricorrente si opponeva alla revoca del decreto
ingiuntivo osservando, tra l’altro, per quanto ancora di interesse, che la
decurtazione dei compensi dovuti risultava illegittima. Questo perché il
Decreto Assessoriale n. 2594 del 22.11.2007 aveva fissato il budget sanitario
per l’anno 2007 senza prevedere alcuna riduzione, e lo stesso Decreto
Assessoriale del 18.9.2007 aveva previsto l’applicazione della riduzione

Assessoriale n. 366 del 26.2.2008, come innanzi ricordato, aveva poi soppresso
la riduzione tariffaria. Il Tribunale di Agrigento riteneva fondati gli argomenti
esposti dall’opposto, respingeva l’impugnazione e confermava il
provvedimento monitorio.
La Azienda sanitaria ricorreva in appello avverso la decisione di prime cure
osservando, innanzitutto, che la sorte capitale era già stata pagata in data
7.3.2008, come da quietanza rilasciata dal creditore, in data antecedente
l’emissione del decreto ingiuntivo, che doveva pertanto essere comunque
revocato. Affermava, inoltre, la piena legittimità dello sconto tariffario
applicato. La Corte d’Appello accoglieva l’opposizione e revocava il decreto
ingiuntivo conseguito dal Laboratorio di Analisi. Secondo la Corte territoriale,
pur essendo vero che il Decreto Assessoriale n. 1977 del 28.9.2007 aveva
fissato la decorrenza dell’operatività dello sconto tariffario del 20% al
1°.10.2007, data successiva alla maturazione del credito per cui è causa
(gennaio 2007), non poteva trascurarsi che il precedente Decreto assessoriale n.
1745 del 29.8.2007, all’art. 2 aveva previsto l’applicabilità dello sconto con
decorrenza dal 1 0 .1.2007, e questa disposizione aveva perduto validità soltanto
in conseguenza del Decreto Assessoriale n. 336 del 27.2.2008, che aveva
abolito la riduzione tariffaria. Nel periodo in cui le prestazioni erano state
effettuate, pertanto, la riduzione tariffaria era operante e legittima, ed il decreto
ingiuntivo, che aveva riconosciuto il diritto ad ottenere proprio il pagamen
delle somme oggetto di decurtazione, andava pertanto revocato.

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soltanto con decorrenza dal 1.10.2007. Non solo, il successivo Decreto

Contro la decisione della Corte di merito ha proposto ricorso per cassazione il
Laboratorio di Analisi, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,

materia di onere della prova, nonché del Regolamento Regione Sicilia n. 2594
del 2007, e dell’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente, dopo aver ricostruito la
normativa siciliana succedutasi in materia, contesta che per tutto il corso
dell’anno 2007 gli competeva il pagamento dell’intero fatturato, e censura la
Corte di merito per non aver neppure pronunciato sul punto.

1.2. — Con il secondo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi
dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per la violazione o falsa
applicazione dei Decreti Assessoriali della Regione Sicilia nn. 1745 e 1997 del
2007 e 366 del 2008, l’impugnante censura la Corte di merito, dopo aver
nuovamente ricostruito la normativa siciliana, per affermare che, in relazione al
mese di gennaio dell’anno 2007, non poteva trovare legittima applicazione la
riduzione tariffaria. Pur avendo intestato il motivo di ricorso come proposto per
violazione di legge, il ricorrente censura la decisione della Corte di merito
anche per il vizio della sua motivazione. Lamenta, in particolare, che la Corte
territoriale non ha chiarito la ragione per la quale, sebbene il Decreto
Assessoriale n. 1977 del 28.9.2007 avesse fissato la decorrenza delle “nuove
tariffe”, che prevedevano la riduzione del 20%, soltanto a far data dal
1°.10.2007, abbia invece ritenuto che esse fossero state legittimamente
applicate in relazione a prestazioni rese nel gennaio dell’anno 2007. Inoltre, la
Corte territoriale non ha chiarito per quale ragione, se le “nuove tariffe” e
state abrogate dal Decreto Assessoriale n. 366 del 27.2.2008, abbia ritenut
stesse ugualmente applicabili.

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cod. proc. civ., per la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. in

1.3. — Con il terzo motivo, indicato come proposto sempre ai sensi dell’art.
360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 1194 cod.
civ. e 91 cod. proc. civ., il ricorrente contesta la ripartizione delle spese di lite
ed il mancato riconoscimento in suo favore degli interessi.

di merito ha errato nel ritenere che, nell’anno 2007, non gli spettasse il
pagamento dell’intero fatturato, come del resto determinato ai sensi del budget
regionale. Il ricorrente non indica, analiticamente come avrebbe dovuto,
quando e dove questa domanda fosse stata proposta, e come fosse stata
diligentemente coltivata, in modo da consentire il controllo di tempestività e
congruità. Ma c’è di più. Il decreto ingiuntivo era stato concesso in ordine alle
somme che la Azienda sanitaria non aveva liquidato perché oggetto di
riduzione, in relazione al solo mese di gennaio 2007. In conseguenza il
ricorrente avrebbe dovuto anche chiarire per quale ragione ritenesse
proponibile in questo giudizio una domanda relativa ad un accertamento avente
ad oggetto il fatturato dell’intero anno 2007, ma non vi ha provveduto.
Il motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile.

2.2. — 2.3. — Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati
congiuntamente, attenendo entrambi alla contestazione relativa alla spettanza
delle somme riportate nel decreto ingiuntivo poi revocato, in relazione alla
sorta capitale ed agli interessi, nonché alla conseguenziale ripartizione delle
spese di lite.
Deve in proposito rilevarsi che la decisione della Corte d’Appello risulta al
riguardo incompleta e pure la motivazione adottata si rivela pertanto
inadeguata. La Corte territoriale, infatti, dopo aver evidenziato il pagamento
della (sola) sorta capitale monitoriamente azionata in data antecedente alla
notifica del decreto, giusta imputazione esplicitata in quietanza, afferma ch
Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 1977 del 28.9.2007 aveva fis
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2.1 — Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta che la Corte

al 1°.10.2007 la decorrenza dell’operatività dello sconto tariffario del 20%, e si
trattava di una data successiva alla maturazione del credito per cui è causa
(gennaio 2007). Tuttavia non poteva trascurarsi che il precedente Decreto
Assessoriale n. 1745 del 29.8.2007, all’art. 2, aveva previsto l’applicabilità
dello sconto con decorrenza dal 1 0 .1.2007, e questa disposizione aveva perduto
validità soltanto in conseguenza del Decreto Assessoriale n. 336 del 27.2.2008,

però, per quale ragione la normativa successiva contenuta nel Decreto
Assessoriale n. 1977 del 28.9.2007 non avesse la capacità di modificare la
decorrenza dello sconto tariffario così come fissata nel precedente Decreto
Assessoriale n. 1745 del 29.8.2007. Inoltre, la Corte territoriale non illustra
neppure per quale ragione il successivo Decreto Assessoriale n. 336 del
27.2.2008 non dovesse trovare applicazione in relazione a prestazioni già
effettuate, ma non ancora pagate, che erano state assoggettate alla decurtazione
tariffaria da normativa ormai abrogata.
In tale contesto non risulta chiara la stessa ratio della revoca del decreto
opposto che, per un verso, appare conseguente al parziale pagamento
antecedente alla notifica del decreto (senza peraltro – come rileva il P.G. nella
sua requisitoria-che la Corte d’Appello abbia statuito sulla debenza degli
interessi, con le necessarie ricadute sulla regolazione delle spese
dell’opposizione) e, per altro verso sembrerebbe ascritta, con la perplessa
ricostruzione della successione dei decreti assessoriali, alla ritenuta
infondatezza della pretesa monitoria (il che, peraltro, appare contraddetto dttllo
stesso spontaneo pagamento di cui si è dato atto).
Il ricorso deve essere quindi accolto in relazione al secondo ed al terzo motivo,
nei termini indicati, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo che, in diversa
composizione, procederà a rinnovare il giudizio, provvedendo anche al
governo delle spese processuali in relazione al presente giudizio di legitti

P.Q.M.

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che aveva abolito la riduzione tariffaria. La Corte territoriale non chiarisce,

ed il terzo nei termini di cui in motivazione e, in relazione ad essi, cassa la
decisione impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017.

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La Corte dichiara ifittecog~e il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo

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