Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4702 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 26/02/2010), n.4702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24658/2008 proposto da:

R.R., in persona della sua procuratrice speciale Sig.

B.G.E.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato LANIA Aldo

Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUGGIOLI

PAOLO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.T.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 859/08 R.G. del TRIBUNALE di LODI,

depositato il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza 17 luglio 2008 il giudice istruttore del tribunale di Lodi ha sospeso il giudizio civile n. 859/2008 avente ad oggetto una divisione immobiliare tra R.R., rappresentata dalla figlia B.G.E.E. e R.T., in attesa della definizione del procedimento pendente davanti al tribunale di Milano recante il n. 54870/07.

Quest’ultimo giudizio è stato promosso da A.A. nei confronti della attrice in relazione a parte dei beni oggetto della divisione.

La R. con atto notificato il 15 ottobre 2008 ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza di sospensione. A. è rimasto intimato.

E’ stata comunicata alle parti relazione ex art. 375 c.p.c., comma 4 e art. 380 bis c.p.c.. Non risultano depositate memorie.

L’istante ha depositato copia conforme del provvedimento impugnato, ma non la relata di notificazione, indispensabile per verificare la tempestività dell’impugnazione.

Nelle more di questo procedimento le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che: In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ., e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369 c.p.c., comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dal citato art. 369 cod. proc. civ., comma 1; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Cass SS.UU. 9005/09).

In applicazione di tali principi, l’omissione in cui è incorsa parte istante determina l’improcedibilità del ricorso, indipendentemente dal fatto che dal fascicolo d’ufficio risulti la comunicazione effettuata il 16 settembre 2008 in Casalpusterlengo presso lo studio dell’avv. Peviani.

Va peraltro aggiunto, per sola completezza di motivazione, che il consigliere relatore aveva condivisibilmente rilevato che il ricorso appariva comunque inammissibile anche per la inidoneità del quesito di diritto con cui si concludeva la formulazione dell’unico complesso motivo.

Nel caso in esame è stata del tutto omessa la riassuntiva esposizione degli elementi dì fatto sottoposti al giudice di merito.

Il quesito è infatti il seguente: “Dica l’Ecc.ma Corte se l’art. 295 c.p.c., può trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui – come nella fattispecie – difetti la condizione di antecedente logico- giuridico di una causa rispetto all’altra consistente nella possibilità che la causa pregiudicante definisca, con l’autorità del proprio giudicato, in tutto o in parte il thema decidendi della causa pregiudicata; dica altresì se l’istituto della sospensione può trovare applicazione in mancanza dell’identità di parti e di causa pretendi fra i due giudizi”.

Si tratta, come è evidente, di un quesito retorico ed apparente, che invece di offrire alla Corte gli elementi per stabilire se tra i due giudizi vi sia rapporto di pregiudizialità, cioè la materia della decisione richiesta, assume come già accertato che detto rapporto non vi sia, senza neppure indicare l’oggetto di tali giudizi. Se si considera la rilevanza della questione posta nella seconda parte del quesito, relativa alla necessità di identità di parti nel giudizio sospeso ed in quello pregiudiziale, e se si tien conto che detta regola, invocata in ricorso, non è tassativa, come fatto palese da Cass. 3936/08, si comprende ancor meglio la inidoneità del quesito formulato a svolgere il compito per il quale è stato previsto a pena di inammissibilità dal legislatore. Viene infatti frustrata la funzione del quesito che è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (Cass. 8463/09; SU 7433/09).

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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