Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4702 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12085-2021 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentato

e difeso dall’avvocato RAFFAELE MIRAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2771/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A.O. ha impugnato per cassazione la sentenza della corte d’appello di Bologna del 22 ottobre 2020, che ne ha respinto il gravame in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’interno ha depositato un semplice foglio di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo mezzo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione al giudizio espresso dalla corte d’appello a proposito della non credibilità delle dichiarazioni del richiedente;

il motivo è inammissibile poiché quello relativo alla credibilità personale del richiedente è un giudizio di fatto, dalla corte territoriale nella specie motivato con riferimenti alla incoerenza e alla contraddittorietà delle diverse versioni di volta in volta fornite dal richiedente; tale giudizio non implica errori di diritto e non è sindacabile in questa sede di legittimità;

II. – col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per vizio di motivazione, avendo la corte d’appello escluso la protezione sussidiaria sulla base del solo giudizio di non credibilità soggettiva;

il motivo, sviluppato in relazione alle sole fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), è inammissibile in quanto la corte territoriale si è attenuta al principio per cui, in relazione alle dette ipotesi, quando le dichiarazioni dello straniero siano ritenute inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso onde rigettare le istanze di protezione sussidiaria (v. Cass. n. 10286 del 2020, Cass. n. 16122 del 2020);

III. – col terzo e col quarto mezzo, relativamente al diniego di protezione umanitaria, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 13, in relazione a varie norme convenzionali e costituzionali, per omessa valutazione della rilevanza della documentazione prodotta in giudizio in ordine all’integrazione sociale del richiedente, nonché la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e degli artt. 5 e 19 t.u. imm., oltre il vizio di motivazione, per esser stato omesso l’esame del fatto decisivo circa il coinvolgimento sociale e la stabilità lavorativa del richiedente in Italia, con recisione di legami col paese di origine;

questi motivi, suscettibili di unitario esame, sono manifestamente fondati;

IV. – la corte territoriale ha escluso l’esistenza, nel paese di provenienza del richiedente, di una situazione di privazione dei diritti umani e, comparativamente, ha negato che il richiedente avesse dato prova di effettiva integrazione nel tessuto socio-economico italiano, avendo egli semplicemente frequentato corsi di lingua e di formazione;

tuttavia il giudizio risulta motivato in modo incompleto e insoddisfacente;

dal ricorso risulta che fin dal dicembre 2018 il ricorrente abbia depositato documentazione riferita, tra l’altro, all’inserimento come socio volontario di una cooperativa sociale deputata alla relazione con bambini disabili, allo svolgimento di attività lavorativa con regolari assunzioni (per quanto a termine), all’ottenimento di un appartamento in comodato d’uso, all’esistenza di attestati formativi come carrellista, a contratti di lavoro occasionale in aggiunta a quello principale di badante e domestico, a un contratto a tempo indeterminato come domestico;

i fatti che si dicono attestati da codesta documentazione – indice di un asserito valido radicamento nel tessuto economico del nostro paese con svolgimento di attività di sicura valenza sociale non sono stati esaminati affatto dall’impugnata sentenza, neppure per smentirne la veridicità o la concludenza; il che mina il ragionamento alla base, visto che non può dirsi adeguatamente svolta la valutazione comparativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. U n. 29459 del 2019);

la valutazione dovrà esser rifatta tenendo conto, in particolare, del criterio di comparazione inversa (v. da ultimo Cass. n. 354 del 2022, Cass. n. 355 del 2022 e altre), per cui alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese d’origine va attribuito un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano (Cass. Sez. U n. 24413 del 2021);

V. – alla cassazione della sentenza segue il rinvio alla corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, inammissibili gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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