Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4701 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4701 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 1996/2014 proposto da:
Coop. Edilizia Taranto-Due S.r.l. in Liquidazione Volontaria, in
persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Via della Giuliana n.72, presso lo studio dell’avvocato
Simoncini Aldo, rappresentata e difesa dall’avvocato Cavaliere
Leonardo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente contro
Mondini Adolfo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli
n.37, presso lo studio dell’avvocato Campanelli Giuseppe,
rappresentato e difeso dall’avvocato Massagli Matilde, giusta
procura a margine del controricorso;

Data pubblicazione: 28/02/2018

-controricorrente –

avverso la sentenza n.1112/2013 del TRIBUNALE di TARANTO,
depositata il 27/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Taranto ha accolto l’opposizione al decreto
ingiuntivo emesso sulla base di una determina del liquidatore della
Cooperativa Edilizia Taranto Due srl, che aveva imposto a Mondini
Adolfo il pagamento di C 1800,00, a titolo di finanziamento pro quota,
al fine di estinguere i debiti della cooperativa.
Il gravame della cooperativa è stato rigettato dal Tribunale di
Taranto, con sentenza del 27 maggio 2013.
Il tribunale ha ritenuto che il liquidatore di una società di capitali,
nella quale i soci non sono responsabili personalmente, non ha il
potere di imporre versamenti ai soci per il ripianamento dei debiti
sociali, ma può solo chiedere i conferimenti ancora dovuti, salvo
diversa previsione statutaria e deliberazione dell’assemblea che, nella
specie, non v’era stata.
La Cooperativa Edilizia Taranto Due ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, cui si è opposto il Mondini.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, per avere travisato il significato della
deliberazione del liquidatore che consisteva in un atto vincolante che,
2

29/09/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

seppure in ipotesi annullabile, non era stato impugnato dal socio
dissenziente nei modi e termini di cui agli artt. 2377 e 2378 c.c.
Con il secondo motivo il ricorrente ha imputato al Tribunale di
avere ritenuto nulla la delibera del liquidatore che però non aveva un
oggetto illecito o impossibile, a norma dell’art. 2379 c.c., tale non

dei debiti sociali, seppure in violazione dell’art. 2280 c.c.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infonati.
La sentenza impugnata ha implicitamente e correttamente
ritenuto che la contestata “determina” del 25 agosto 2009 fosse stata
adottata dal liquidatore in mancanza del potere deliberativo
sull’oggetto della deliberazione e che, comunque, non si trattasse di
deliberazione dell’assemblea cui applicare il regime impugnatorio
previsto dagli artt. 2377 ss. c.c.
Inoltre, ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, al
quale si deve dare continuità, secondo cui, in base al principio
dell’esclusione della responsabilità personale del socio nelle società di
capitali, che regola la materia societaria, non è consentito porre a
carico del singolo socio una quota del debito sociale, sia pure al fine
di evitare l’inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita
del bene assicurato dallo strumento cooperativistico, essendogli
consentito di chiedere proporzionalmente solo i versamenti ancora
dovuti sulle rispettive partecipazioni (Cass. n. 5000 e 9548/1991).
Con il terzo motivo è denunciata violazione delle norme sulla
competenza per essere la causa stata decisa dal giudice di pace in
primo grado, mentre avrebbe dovuto essere decisa dal tribunale in
composizione collegiale, a norma dell’art. 50 bis n. 5 c.p.c.,
trattandosi di impugnativa di una delibera societaria.

3

essendo quella con la quale il liquidatore chiede ai soci il pagamento

La censura contenuta nel motivo è diretta alla sentenza del
giudice di primo grado, senza precisare se il lamentato vizio sia stato
denunciato nell’atto di appello, in modo da impedire la formazione del
giudicato interno che, altrimenti, deve ritenersi formato sulla relativa
questione. Esso è inammissibile.

liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese,
liquidate in C 1200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori
dovuti per legge.
Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.
Roma, 29 settembre 2017.

– Il Presidente

e

,

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA