Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4701 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. II, 26/02/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 26/02/2010), n.4701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8732/2008 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 14, interno 4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI

Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GAGLIANICO (BI);

– intimato –

avverso l’ordinanza R.G. 133 8/07 del GIUDICE DI PACE di BIELLA del

17.1.08, depositata il 02/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che B.D. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza dep. il 2 febbraio 2008 con cui il Giudice di Pace di Biella aveva dichiarato inammissibile l’opposizione dal medesimo proposta avverso verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, perchè presentata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

Non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Nominatoci sensi dell’art. 377 cod. proc. civ., il Consigliere relatore depositava la relazione di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ritenendo che il ricorso fosse da accogliere per manifesta fondatezza.

Il Procuratore Generale rassegnava conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va deciso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente fondato.

Va accolto l’unico motivo di ricorso con cui la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S., comma 3, della L. n. 890 del 1982, artt. 3, 4, 5, e 8, della L. n. 689 del 1981, art. 22, commi 1 e 2 e art. 23, comma 1, in ordine alla declaratoria di inammissibilità per tardività dell’opposizione.

Il Giudice di Pace, con ordinanza emessa in limine litis della L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1 (e ricorribile in cassazione anche nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha modificato il comma 5 e u.c. del citato articolo), ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per intempestività dell’opposizione proposta il 4/6/2007 sull’erroneo rilievo che il verbale di contravvenzione (per violazione del codice della strada) era stato notificato il 2 aprile 2007. Va osservato che l’indicazione al riguardo formulata dallo stesso ricorrente con l’atto di opposizione in cui era stata indicata nel 2 aprile 2007 la data di notifica del provvedimento impugnato non poteva avere alcuna rilevanza, giacchè il giudice avrebbe comunque dovuto verificare in base agli atti la tardività o meno dell’opposizione e, in mancanza di prova certa ed inconfutabile della intempestività, avrebbe dovuto effettuare le indispensabili indagini necessariamente nel prosieguo del giudizio in modo da stabilire con certezza la effettiva data della notificazione, che deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile o di quelle che disciplinano le notifiche a mezzo posta: dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale del vizio denunciato) del tutto irrilevante era il timbro postale sulla busta allegata al verbale e prodotta in atti, posto che nel caso di notificazione a mezzo posta la prova della notificazione è fornita dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dalle persone che in assenza del medesimo, sono abilitate a ricevere il plico.

Orbene, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, pur essendo a carico del ricorrente fornire la prova della tempestività del ricorso, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata “in limine litis”, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 1, postula, pur sempre, l’esistenza di una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento delle tempestività. Ne consegue che, soltanto ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile. Pertanto, l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Biella in persona di altro magistrato.

PQM

Accoglie il ricorso cassa l’ordinanza impugnata e rinvia,anche per le spese della presente fase, al Giudice di Pace di Biella in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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