Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4701 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. I, 25/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5973-2005 proposto da:

D.P.L. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di erede di D.G., D.F. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PASQUALE

BAFFI 13, presso l’avvocato GIOVANNA BUSSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato BENINATI GAETANO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CAPO LE CASE 3, presso l’avvocato ARMAO GAETANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAURIA BALDASSARRE,

FINAZZO ALESSANDRO, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1115/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato ANTONIO COSTA, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato BALDASSARRE LAURIA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Trapani, con sentenza dell’1 settembre 1998 condannava il Comune di Castellammare del Golfo al risarcimento del danno liquidato nella misura di L. 324.231.484 per l’illegittima occupazione, al di fuori di un procedimento di espropriazione, di un terreno di proprietà di P., F. e D.G., avente natura edificatoria, poi utilizzato per costruire il prolungamento della locale via Napoli, realizzato nel corso dell’anno 1982.

In parziale riforma della decisione, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 dicembre 2003 ha ridotto il risarcimento del danno all’importo di Euro 3.046, 43, ritenendo che l’area utilizzata per la pavimentazione del nuovo tratto di strada non era edificabile, essendo destinata nella lottizzazione compiuta dal dante causa dei proprietari a sede viaria onde dare accesso ai fondi circostanti altrimenti interclusi; e che tuttavia la stessa non si identificava con la porzione già in precedenza appresa dal comune per costruire la via Napoli, ma ne costituiva il prolungamento per m. 152, con una larghezza media di m. 6.

Per la cassazione della sentenza i D. hanno proposto ricorso per tre motivi; cui resiste con controricorso, illustrato da memoria il comune di Castellammare del Golfo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo D.P. ed i consorti deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 2969 cod. civ., censurano la sentenza impugnata per avere ridotto l’importo del risarcimento loro dovuto dal comune per l’illecita occupazione, senza considerare che nessuna impugnazione era stata proposta dal comune al riguardo che si era limitato ad escludere l’apprensione di una nuova porzione di terreno diversa da quella già in passato utilizzata senza impugnare il capo della sentenza relativo al quantum del risarcimento e neppure l’accertamento della natura edificatoria del fondo.

Il motivo è fondato.

La stessa sentenza di appello ha riferito che contro quella del Tribunale, il comune di Castellammare aveva proposto un unico motivo di appello con il quale anche al lume di nuova documentazione reperita contestava di avere appreso senza titolo ulteriori porzioni del terreno D. ed assumeva di essersi limitato ad effettuare la manutenzione mediante nuova pavimentazione, della strada già esistente ed inserita al n. 161 dell’elenco delle strade comunali urbane, concludendo che non era ravvisabile alcun illecito imputabile al suo comportamento nè “alcuna ragione di danno risarcibile in capo agli attori” (pag. 3 sent.). E siffatta interpretazione appare conforme allo sviluppo delle argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione (esaminabile in questa sede per essere stato denunciato un error in procedendo).

Per cui la sentenza impugnata ha disapplicato la nota regola del tantum devolutum quantum appellatum ricavata dall’art. 342 cod. proc. civ. che al giudice del gravame preclude di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione (Cass. 21659/2005; 22644/2004; 18095/2004). Dalla quale deriva che, nel caso in cui la sentenza di primo grado, recante condanna al risarcimento dei danni, venga appellata solo con riguardo all’affermazione della responsabilità, il giudice di secondo grado non ha il potere di riesaminare la quantificazione del danno, essendo la pronuncia sull’an debeatur” autonoma e distinta da quella sul “quantum”; e difettando qualsiasi rapporto di diretta connessione con l’altra dedotta nei motivi stessi, della quale peraltro l’ammontare del pregiudizio non costituisce neppure necessario antecedente logico e giuridico (Cass. 12176/2003; 10734/2002; 363/1989; 7000/1987).

Assorbiti pertanto gli altri motivi del ricorso, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, con la conseguente condanna del soccombente comune di Castellammare al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il comune di Castellammare al pagamento in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di appello che liquida in complessivi Euro 1.233,00 e di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.700,00 di cui Euro 4.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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