Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4701 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 23/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20174/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ZANARDELLI

36, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIULIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMEN BORGESE, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOVIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, del 23/01/2015, depositata il 05/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Clementina Pulli difensore del controricorrente che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 5.2.2015, la Corte di appello di Reggio Calabria rigettava il gravame proposto da C.A. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.4.2010, anzichè dal 10.10.2002, aderendo alle conclusioni dell’ausiliare officiato nel giudizio di appello.

Il C. ricorre avverso tale sentenza, e, con il primo motivo, deducendo omessa o insufficiente motivazione sui punti decisivi della controversia, si duole del fatto che la Corte territoriale abbia aderito alla relazione peritale che palesa una fondamentale omissione di valutazione circa la reale origine e la cronicità delle patologie diagnosticate, che inequivocabilmente risalirebbero al momento della presentazione della domanda amministrativa.

Con il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 3, comma 4, L. n. 508 del 1988, art. 1 e dell’art. 115 c.p.c., evidenziando che, nel caso in cui l’assistito abbia raggiunto il requisito sanitario al momento della proposizione della domanda, il diritto al beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda stessa.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., unitamente al decreto) di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il ricorso è qualificabile come inammissibile.

La proposizione del mezzo d’impugnazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, così come formulato, è inammissibile alla stregua della riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto crescita”) convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, riforma applicabile ai ricorsi contro le sentenze depositate, come nella specie, dopo il giornollsettembre7012.

Nella specie trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal cit. D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012 cit., il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Non può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito, a meno che l’omissione della sua valutazione non si sia tradotta nell’omesso esame di una circostanza idonea a determinare un diverso risultato decisorio. (cfr. Cass., s.u., 17 aprile 2014 n. 8053). Nel caso che ne occupa nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

In definitiva, va dichiarata l’inammissibilità del primo motivo con assorbimento del secondo, non essendo le critiche avanzate nella memoria del ricorrente idonee a superare il rilievo della erronea deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione, alla luce di quanto chiarito dalla sentenza n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, denuncia consentita con riferimento ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del C. e si liquidano come da dispositivo.

Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, deve rilevarsi, in ragione della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’indicata normativa, posto a carico del ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

PQM

I,a Corte dichiara l’inammissibilità del primo motivo, assorbito il secondo, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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