Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4701 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 18/02/2019), n.4701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29848-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELL0 STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA

LIBERO ZINGRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDIRICO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 15/2017, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento della somma di Euro 79.450,00 notificata a A.E., quale coobligato, da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Foggia, per la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9 e art. 11, per avere conferito, in qualità di presidente del C.d.a della società Amica s.p.a., incarichi retribuiti a B.R., dipendente dell’Agenzia delle Dogane, senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

In particolare, la Corte ha rilevato che la nomina del B. era stata antecedente all’assunzione da parte dell’ A. dell’incarico di presidente del C.d.a. ed, essendo l’illecito di cui alla L. cit., art. 53, un illecito di natura istantanea, non poteva considerarsi l’ A. responsabile della dedotta violazione.

2 Avverso detta sentenza ricorre, con due motivi, l’Agenzia delle Entrate.

Resiste con controricorso A.E..

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’omissione fosse stata perpetrata dal Comune di Foggia e non già da Amica spa, posto che la delibera del Comune di Foggia si limitava ad individuare il B. quale soggetto da nominare in seno al CdA;

Il motivo è inammissibile in quanto non attinge tutte le autonome rationes decidendi della pronuncia impugnata.

La Corte territoriale, infatti, non solo ha affermato che l’incarico di membro del Cda è stato conferito dal Comune di Foggia e non dalla società Amica spa, ma ha pure ritenuto che l’illecito contestato, consistente nell’assunzione del dipendente senza preventiva delibera, ha natura istantanea e non è dunque imputabile all’odierno resistente, pacificamente nominato quale legale rappresentante della società circa un anno dopo la nomina del pubblico dipendente nel Consiglio d’amministrazione.

Tale autonoma ratio non risulta specificamente contestata ed anzi la stessa ricorrente deduce che l’omessa richiesta di autorizzazione non può essere sanata da un provvedimento successivo e deve dunque necessariamente intervenire prima dell’assunzione.

con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte territoriale ritenuto che la sanzione nei confronti dell’ A. andasse applicata in relazione al rinnovo della carica dal gennaio 2009 per un ulteriore triennio, e dunque in data successiva alla sua nomina.

Il motivo è fondato.

Risulta infatti che, dopo il primo conferimento dell’incarico al pubblico dipendente, in data 10/6/2006, con successiva Delib. 31 gennaio 2009, il B. fu nuovamente nominato quale membro del CdA della società Amica spa (per il triennio 2009-2011) ed in tale data legale rappresentante della società Amica era A.E..

In relazione a tale nuovo atto di nomina, non può ritenersi che la mancata richiesta di autorizzazione all’ente di appartenenza possa trovare giustificazione nella circostanza, affermata nella sentenza impugnata, del ragionevole affidamento da parte dell’ A. – in virtù del pregresso incarico dell’esistenza dell’autorizzazione al dipendente da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Il nuovo incarico richiedeva una apposita autorizzazione dell’ente di appartenenza, che era onere del legale rappresentante di Amica spa acquisire.

Inoltre, anche la comunicazione negli anni pregressi all’Amministrazione di appartenenza degli emolumenti corrisposti al B. (in relazione all’incarico precedente), ai sensi dell’art. 53, comma 11, non può ritenersi elemento idoneo a fare venir meno la necessità della apposita richiesta di autorizzazione, ai sensi della diversa disposizione di cui all’art. 53 comma 9, in relazione al nuovo incarico.

Disatteso il primo motivo, va dunque accolto il secondo motivo e la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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