Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4700 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4700 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

sul ricorso 27248/2013 proposto da:

Sogeba S.n.c. di Vincenzo Picaro e Agostino Carossino & C., in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, nonchè Cardone
Giovanni, Carossino Agostino, Picaro Vincenzo, nella qualità di soci
della predetta società, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi
da Palestrina n.63, presso lo studio dell’avvocato Contaldi Mario,
che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Ceriale
Giorgio, Delfino Roberto Marcello, giusta procura speciale a margine
del ricorso, e per Vincenzo Picaro: procura speciale del Consolato
Generale d’Italia in Buenos Aires del 1°.11.2013 – Rep.n. 586;
-ricorrenti –

Data pubblicazione: 28/02/2018

contro
Bellotto Stefano, Muscara’ Biagio, Valenza Fabio;
– intimati –

avverso la sentenza n. 954/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2017 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
FATTI DI CAUSA

Fabio Valenza propose opposizione all’esclusione dalla società
Sogeba snc, deliberata dagli altri soci Stefano Bellotto, Giovanni
Cardone, Agostino Crossino, Biagio Muscarà e Vincenzo Picaro; chiese
di dichiararla nulla, di essere reintegrato nella società e di
condannare quest’ultima e i soci al risarcimento dei danni e, in
subordine, alla liquidazione della sua quota e al rimborso di somme
varie.
Il Tribunale ha rigettato le domande.
La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 23 luglio 2013, ha
accolto il gravame del Valenza nella parte concernente la liquidazione
della quota, condannando la società al pagamento di C 45.292,00,
nonché al rimborso delle spese sostenute per l’acquisto di
attrezzature varie per l’importo di C 9.400,00 ed ha condannato i
singoli soci al pagamento di C 27.079,00, a titolo risarcitorio per
l’esclusione del Valenza dalla società in via di fatto.
La società Sogeba e i soci Giovanni Cardone, Agostino Carossino e
Vincenzo Picaro hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi; non hanno svolto attività difensiva Fabio Valenza, Stefano
Bellotto e Biagio Muscarà.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2

GENOVA, depositata il 23/07/2013;

E’ pervenuta presso la Canecelleria di questa Corte, in data 25
settembre 2009, una missiva contenente una rinuncia agli atti
processuali a firma del ricorrente Giovanni Cardone e di Stefano
Bellotto che, sebbene non notificata, deve intendersi come indicativa
del sopravvenuto venire meno dell’interesse del Cardone al ricorso
che, quindi, dev’essere dichiarato inammissibile; la rinuncia non

produce effetti nei confronti sia della società ricorrente, rappresentata
in giudizio da Carossino e Picaro, sia del Bellotto che nel presente
giudizio non si è costituito.
Venendo all’esame del ricorso, con il primo motivo è denunciata
omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dei crediti della
società per gli importi di C 52.853,88 e C 10.411,28 e di
compensazione con il credito azionato dal Valenza per la liquidazione
della quota.
Il motivo è inammissibile.
Non risulta che la sentenza impugnata (v. pag. 11) abbia
accertato il credito della società negli importi indicati, ma semmai in
importi diversi e inferiori, e non è questa la sede per svolgere
accertamenti di fatto circa l’entità dei reciproci crediti e debiti nei
rapporti tra la società e il Valenza. In tal senso il motivo difetta di
specificità, a norma dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c., e comunque si risolve
nella richiesta di un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma
valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di
legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio né
costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere
la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n.
8053/2014). Inoltre, il motivo valorizza la sentenza del tribunale ma
non si confronta con (e non censura specificamente) la sentenza

3

i

i

d’appello che ha accolto in parte la domanda restitutoria e risarcitoria
del Valenza.
Con il secondo motivo è denunciato vizio motivazionale per avere i
giudici di merito disatteso le risultanze della c.t.u. in ordine alla
sussistenza del credito della società.

privo di una specifica illustrazione delle indicate risultanze, sia perché
si risolve in una critica all’accertamento del fatto compiuto dal giudice
di merito, che è insindacabile in sede di legittimità in presenza di
motivazione idonea a rivelare la

ratio decidendi,

dovendosi

considerare in tali limiti ristretto il controllo di legittimità sulla
motivazione, in seguito alla modifica dell’art. 360, primo comma, n.
5, c.p.c. apportata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n.
134/2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).
Con il terzo motivo è denunciata omessa motivazione
sull’ammissione della prova orale articolata in una memoria nel
giudizio di primo grado.
Il motivo, nel quale non si precisa neppure la finalità probatoria
delle prove dedotte, è inammissibile per le ragioni indicate in risposta
al motivo precedente.
Il ricorso è inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrenti come per legge.
Roma, 29 settembre 2017.

Il Presidente

Il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, essendo

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