Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4700 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cunfida
n. 20, presso l’avv. OLIVETI Francesco, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 91/07/07, depositata il 14 novembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
Il P.G. nulla osserva.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. P.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 91/07/07, depositata il 14 novembre 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente per INVIM relativa alla compravendita di un terreno agricolo.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale condizionato.
2. Il ricorso appare inammissibile, in quanto i due motivi sono del tutto privi dei requisiti prescritti, per la loro formulazione, dall’art. 366 bis c.p.c..
Il ricorso incidentale perde efficacia in quanto tardivamente proposto rispetto al termine di cui all’art. 371 c.p.c. (Cass. nn. 8154 del 2003, 8446 del 2004).
3. In conclusione, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in Camera di consiglio, per inammissibilità del principale ed inefficacia dell’incidentale”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale inefficace;
che sussistono giusti motivi, in considerazione dell’esito complessivo del presente giudizio di legittimità, per disporne la compensazione delle spese.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010