Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4700 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. I, 25/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 25/02/2011), n.4700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8390/2005 proposto da:

COMUNE DI ADRANO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 22,

presso l’avvocato TURCO IGOR, rappresentato e difeso dall’avvocato DE

GERONIMO Federico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI (c.f.

(OMISSIS));

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione del processo per

la cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che la Corte di Catania con sentenza 11 settembre 2004 ha confermato la decisione 30 settembre 2000 del Tribunale di Catania di condanna del comune di Adrano al risarcimento dei danni in favore della Fondazione “Casa dei bambini Sangiorgio Gualtieri” per l’avvenuta occupazione espropriativa in data 21 dicembre 1989 di un terreno di proprietà di detto ente (in catasto al fg. 59, part. 99 e 101) per sistemarlo a verde attrezzato.

Che ha determinato il relativo indennizzo nella misura di L. 762.874.000 e quello per l’occupazione temporanea dell’immobile con decreto 21 dicembre 1981, in L. 230.587.000, sul presupposto che lo stesso in quest’ultima data avesse destinazione edificatoria posto che i vincoli di in edificabilità erano stati apposti soltanto nel 1988, perciò in epoca successiva alla sua avvenuta occupazione.

Che il comune di Adrano ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi;cui resiste la Fondazione con controricorso.

Ritenuto che il comune ricorrente con atto del 28 giugno 2010 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; ed ha prodotto verbale di transazione che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;

Che detto atto di rinuncia è stato accettato dalla controparte, che ha dichiarato a sua volta di rinunciare al controricorso; per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso e per accettazione della relativa rinuncia;e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara estinto per rinuncia ai ricorsi il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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