Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4700 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21838/2015 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE

BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TRALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ENRICO PAGANELLI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., R.M., quali eredi di Don

R.A.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA VALLE PIETRO 1,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ISGRO’, che li rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati MASSIMO SCALIA e

TIZIANO TOSINI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3215/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 17/06/2014 e depositata il 25/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato Francesco Isgrò, per i controricorrenti, che si

riporta agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Il Tribunale di Voghera, con sentenza depositata il 22 settembre 2004, pronunciando sulla domanda – proposta da P.S. nei confronti di R.P.A. – di risarcimento dei danni subiti dall’invio, negli anni 1992-1994, al Prefetto di Pavia, di una lettera dal contenuto diffamatorio redatta dal convenuto presso lo studio del geom. C.I., ritenuta fondata l’eccezione di prescrizione proposta dal R., rigettava la domanda attorea e la domanda di manleva proposta dagli eredi del R., nelle more deceduto, compensava le spese di lite tra l’attore e i convenuti e condannava questi ultimi alle dette spese in favore di C.I..

Avverso tale decisione P.S. proponeva gravame cui resistevano gli eredi R., mentre C.I., citato ai soli fini della cd. denuntiatio litis, non si costituiva.

La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 7 maggio 2008, rigettava l’impugnazione e condannava gli appellanti alle spese in favore degli eredi R..

Questa Corte, pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dal P., con sentenza depositata il 7 ottobre 2011, accoglieva il motivo con cui il ricorrente aveva dedotto la violazione, da parte della Corte di merito, degli artt. 2935 e 2724 c.c., cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Con sentenza depositata il 25 agosto 2014, la Corte di appello di Milano, accogliendo l’impugnazione proposta, condannava R.M. e L., quali eredi di R.A.P., a corrispondere, in solido, in favore di Sergio P., a titolo di risarcimento, la somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla data di quella sentenza al saldo effettivo, nonchè al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese dell’intero giudizio.

Avverso tale decisione P.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso R.M. e L. quali eredi di R.A.P..

2. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere rigettato, perchè manifestamente infondato.

3. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 – 2059 – 1226 – 1227 – 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, a causa di una ingiustificata ed immotivata quantificazione, sproporzionata per difetto, delle somme risarcitorie attribuite a titolo di danno morale”, il ricorrente lamenta “la manifesta insufficienza del risarcimento a fronte della natura e della gravità delle offese ricevute”.

3.1. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha evidenziato che “il contenuto della missiva indirizzata al Prefetto, ma certamente conosciuta da altri soggetti, siccome formata presso lo studio del geom. C., tanto da averne quest’ultimo conservato copia, non consenta alcun dubbio sull’intrinseca attitudine lesiva della stessa, attesa la prospettazione di comportamenti ascritti al signor P. certamente idonei ad incidere negativamente sull’onore e sulla reputazione del medesimo” e ha affermato che “tale antigiuridico comportamento, determinato dalla diffusione di uno scritto la cui valenza offensiva è resa evidente dal significato stesso delle espressioni usate, risulta senz’altro idoneo ad integrare un fatto illecito e a dar luogo a una conseguente obbligazione risarcitoria, ex artt. 2043, 2055 e 20589 (recte art. 2059), facente capo ai legittimi Eredi dell’autore della missiva”. Solo in sede di determinazione del quantum debeatur e non certo per “attribuire un vero concorso di colpa ex art. 1227 c.c.”, come adombrato dal ricorrente, ha ritenuto di non poter prescindere “dalla considerazione che l’iniziativa di Don R. di indirizzare a Prefetto di Pavia la lettera per cui è causa si inserisce in un contesto di gravi contrasti e inimicizia tra P.S. e la famiglia di R.M., il cui rapporto di vicinato si era andato negli anni caratterizzando per una tale conflittualità e intolleranza, da dar vita ad una serie numerosa di processi, civili e penali (in atti documentati), promossi da entrambe le parti, e da coinvolgere inoltre lo stesso Don R.P., schieratosi apertamente in favore del fratello e “destinatario di una missiva” “dai toni chiaramente spregiativi e denigratori, la cui lettura consente di comprendere come l’odierno appellante P.S. fosse a sua volta animato dal massimo disprezzo non solo verso la famiglia del proprio vicino di casa, ma dello stesso Sacerdote”. Sempre ai fini della determinazione del quantum debeatur la Corte di merito ha precisato di aver considerato non solo tali aspetti ma di aver tenuto conto anche “del fatto che comunque la diffusione della lettera indirizzata… (da Don R.) al Prefetto di Pavia e oggetto del presente giudizio risulta aver avuto una diffusione e una risonanza certamente modeste, tanto da averne avuto lo stesso appellante notizia solo a distanza di molti anni” e di aver, altresì, preso in considerazione anche “il particolare contesto in cui la condotta diffamatoria nella specie si colloca, anche in relazione ai comportamenti pregressi del soggetto passivo oggetto di critica”.

Come più volte affermato da questa Corte, la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell’onore o della reputazione è rimessa alla valutazione equitativa del giudice (Cass. 16 luglio 2002, n. 10268) ed è censurabile, in sede di legittimità, solo quando la liquidazione del danno stesso appaia manifestamente simbolica o irrisoria o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura ed all’entità del danno accertato dal medesimo giudice (v., per quanto utile, Cass. 16 settembre 2008, n. 23725; 12 maggio 2006, n. 11039; Cass. 16 maggio 2003, n. 7632; v. anche Cass. 30 ottobre 2009, n. 23053). E’ stato pure precisato che, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529 e Cass. 19 maggio 2010, n. 12318), non essendo tenuto il Giudice a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali ha formato il proprio convincimento, ma è sufficiente che dimostri di avere tenuto presenti tutti gli elementi di fatto acquisiti al processo (Cass. 16 giugno 2003, n. 9626).

Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è, in relazione alla liquidazione del danno in questione, del tutto congrua, risultando peraltro dalla stessa che la Corte di merito ha compiutamente considerato ì predetti elementi di fatto.

Inoltre la Corte territoriale ben poteva liquidare, come ha fatto, la somma dovuta all’attualità.

4. Con il secondo motivo sì lamenta “violazione dell’art. 394 c.p.c., in tema di procedimento di rinvio che vieta la produzione di nuovi atti e documenti da ritenere inammissibili in quanto tardivi”. Si duole in particolare il ricorrente che la Corte di merito abbia fondato, almeno parzialmente, il suo giudizio sulla lettera da lui redatta del 26 dicembre 1992, indicata come doc. 14 della comparsa di costituzione del 15 febbraio 2013 degli appellati in sede di rinvio, che secondo controparte “avrebbe fornito la prova della reiterata provocazione del P. nei confronti dei suoi vicini R. e dallo stesso Don R.”, trattandosi di documentazione inammissibile perchè tardivamente prodotta e comunque inconferente.

4.1. Il motivo risulta infondato.

Lo stesso ricorrente a p. 5 del ricorso dà conto della circostanza che lettera del P. risalente al 26 dicembre 1992 era stata allegata dal R. alla sua lettera pervenuta al Prefetto in data 21.12.1993 e che “quello scritto” è stato “acquisito d’ufficio dal Giudice monocratico del Tribunale di Voghera in sede di verificazione della scrittura ex art. 216 c.p.c.”.

L’acquisizione della lettera del R. e dell’allegato scritto datato 26 dicembre 1992 e indirizzato dal P. al R., a seguito di ordine di esibizione emanato dal Tribunale di Voghera, oltre ad essere stata chiaramente dedotta dai controricorrenti a p. 3 e 15 del controricorso, trova conferma nella settima pagina della sentenza del Tribunale di Voghera depositata il 22 settembre 2004, e precisamente nel terzultimo capoverso che precede i “motivi della decisione”, sicchè al riguardo non può accedersi alla tesi del ricorrente secondo cui trattasi di produzione tardiva, essendo l’atto in questione stato ritualmente e tempestivamente acquisito mentre il riferimento nella sentenza impugnata, per la reperibilità di tale atto, alla documentazione prodotta dagli appellati in sede di rinvio deve ritenersi effettuato evidentemente per mera comodità e per assenza del precedente fascicolo, come rappresentato dai controricorrenti.

Trattandosi di documentazione ritualmente acquisita e comunque pertinente alla causa, correttamente la Corte di merito ha tenuto conto del predetto atto ai fini sopra evidenziati.”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente ha depositato memoria.

2. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio dispone la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata e ritiene di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella sopra riportata relazione e di farne proprie le conclusioni, non comportandone il superamento gli argomenti sviluppati nella memoria depositata dal ricorrente.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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