Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4700 del 18/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 18/02/2019), n.4700
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25844-2017 proposto da:
T.R., G.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall’avvocato ILARIA BRUNELLI;
– ricorrente –
contro
I.R., D.D.E.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 258/2017 del TRIBUNALE di GELA, depositata il
29/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I signori G.G. e T.R., proprietari di un immobile al primo piano di uno stabile in (OMISSIS), hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 258/2017 del tribunale di Gela che, in qualità di giudice di appello, ha dichiarato inammissibile, perchè tardiva, l’impugnazione da loro avanzata avverso la sentenza n. 17/2015 del giudice di pace della stessa città; tale sentenza aveva respinto le domande proposte dai sigg. ri G./ T. nei confronti dei sigg.ri I.R. ed D.D.E.C., proprietari dell’ immobile sovrastante quello degli attori, per il risarcimento di danni asseritamente cagionati all’immobile degli attori e per il rimborso della quota parte delle spese da questi ultimi sostenute per la ristrutturazione di parti comuni del fabbricato e del lastrico solare.
Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’atto di appello fosse tardivo in quanto, essendosi la relativa notifica perfezionata il 31.12.2015, esso sarebbe risultato proposto oltre il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 327 c.p.c., decorrenti dal 28.05.2015, data del deposito in cancelleria della sentenza appellata.
Il ricorso per cassazione si fonda su un unico motivo e censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 327,170,149 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso trascurando il principio dello sdoppiamento degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario e, quindi, assumendo quale data di compimento della notifica dell’atto di appello a mezzo posta, ai fini della verifica della relativa tempestività, quella in cui l’atto è pervenuto al destinatario (nella specie, 31.12.15) invece che quella in cui l’atto è stato consegnato dal notificante all’ufficio postale (nella specie, 29.12.15).
Gli intimati sigg.ri I. e D.D. non hanno depositato controricorso.
La causa è stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 10 ottobre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.
La doglianza del ricorrente è fondata.
Il tribunale, predicando la tardività dell’appello sul rilievo che “dagli atti emerge che l’atto di appello, proposto con citazione, è stato notificato solo in data 31.12.2015 al procuratore costituito” (pag. 3, quartultimo capoverso, della sentenza) mostra di ignorare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 477/2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Il ricorso va quindi accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio al tribunale di Gela, in persona di altro magistrato, perchè verifichi la tempestività dell’appello dell’odierno ricorrente in relazione alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Spese al merito.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Gela, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019