Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 47 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, (ud. 20/09/2016, dep.03/01/2017),  n. 47

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2914-2011 proposto da:

B.F. (OMISSIS), Q.M. (OMISSIS), in proprio e

nella qualità di eredi di Q.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio

dell’avvocato EZIO BONANNI, che li rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

GOODYEAR ITALIANA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE

BIASI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

FERDINANDO EMANUELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6831/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2010 r.g.n. 3210/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. SPENA FRANCESCA;

udito l’Avvocato SERAGO GIUSEPPINA per delega Avvocato BONANNI EZIO;

udito l’Avvocato DE BIASI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO GIANFRANCO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Latina B.F. e Q.M., in proprio e n.q. di eredi Q.F., già operaio della GOODYEAR ITALIANA spa, agivano nei confronti della società datrice di lavoro per l’accertamento della sua responsabilità per la patologia tumorale che aveva determinato il decesso del lavoratore e per la condanna al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio e iure ereditario.

Il Giudice del Lavoro – con sentenza del 9.2.2003 (nr. 2882/03) – rigettava la domanda per la ritenuta prescrizione dei diritti azionati.

La Corte d’appello di Roma – con sentenza del 30.9.2009-26.1.2010 (nr. 6831/2009) – rigettava l’appello principale proposto dalle originarie parti ricorrenti nonchè l’appello incidentale della società GOODYEAR ITALIANA spa.

La Corte territoriale premetteva di avere svolto consulenza medico legale per la individuazione:

– da un lato, della data di decorrenza della prescrizione, da fissare nel momento di insorgenza della patologia;

– dall’altro, della sussistenza del nesso eziologico tra la attività lavorativa e la malattia.

Sul primo punto la tesi delle parti ricorrenti, secondo cui doveva aversi riguardo per il computo iniziale della prescrizione all’anno 1995, anno di insorgenza delle patologie tumorali secondarie, doveva essere disattesa, in quanto la consulenza eseguita e la documentazione sanitaria in atti attestavano che non si trattava di patologie autonome ma di un aggravamento della patologia originaria, diagnosticata sin dall’anno 1986.

Tuttavia per i danni azionati dagli eredi iure proprio il dies a quo della prescrizione coincideva con la data del decesso del de cuius, il 22.4.1998; pertanto alla data di notifica del ricorso giudiziario, nell’ottobre 2002, non era decorso il termine di prescrizione quinquennale.

Sotto questo profilo era stato disposto l’accertamento del nesso di causalità tra la attività lavorativa e la patologia, che doveva essere orientato dal principio della equivalenza delle cause sancito dall’art. 41 c.p..

Il consulente tecnico aveva concluso che il decesso del Q. era attribuibile alla malattia neoplastica (leiomiosarcoma) della vena femorale sinistra, con progressione polmonare, epatica e locale ma che per tale forma tumorale non esistevano certezze sul rapporto di derivazione causale rispetto alla esposizione a sostanze nocive determinate.

Il consulente aveva anche valutato gli elementi suggeriti dal consulente di parte per affermare la origine lavorativa della patologia ed in particolare la possibile azione causale del nerofumo o carbon black sulla base di ricerche sperimentali condotte sugli animali con somministrazione sottocutanea; aveva evidenziato la non – riferibilità automatica degli stessi studi all’uomo e, comunque, la improbabilità di una penetrazione sottocutanea dell’agente incriminato, per la protezione assicurata dalla cute e dagli indumenti di lavoro. Erano stati esaminati anche studi scientifici ed all’esito il ctu aveva concluso confinando all’area della mera “possibilità” l’ipotesi di una relazione causale tra la attività lavorativa e la patologia determinante il decesso.

La Corte di merito respingeva le ulteriori questioni sollevate in ordine alla consulenza sia di ordine processuale – (per mancato rispetto del termine di deposito, essendo stato comunque svolto il contraddittorio) – sia, sotto un profilo di merito, per la mancata considerazione della esposizione ad amianto, trattandosi di un profilo valutato dal ctu e ritenuto non decisivo alla individuazione del nesso causale.

Da ultimo, anche nella sede penale i periti dopo avere svolto una analisi approfondita dell’ambiente lavorativo avevano incluso il Q. nel gruppo dei casi per i quali non si era potuta provare una correlazione tra la attività lavorativa e la patologia.

L’appello incidentale andava rigettato tanto in punto di spese che quanto alla eccepita incompetenza funzionale del giudice del lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorrono B.F. e Q.M., articolando cinque motivi.

Resiste con controricorso la società GOODYEAR ITALIANA spa.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo le parti ricorrenti hanno dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3 e nr. 5, violazione e falsa applicazione degli art. 416 e 436 e ss. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., nr. 4.

Hanno esposto che la società resistente non aveva adempiuto all’onere di prendere posizione specifica sui fatti di causa sicchè gli stessi dovevano ritenersi riconosciuti.

Il motivo è inammissibile, in quanto inconferente rispetto ai contenuti della sentenza impugnata.

Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata, il cui oggetto è limitato, da un lato, dalle precise statuizioni della sentenza, dall’altro dagli specifici motivi di impugnazione; da ciò consegue la inammissibilità di ogni censura che si fondi su una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta in sentenza e, più in generale, su statuizioni non rinvenibili nella decisione.

Nella fattispecie di causa la Corte territoriale non ha ritenuto un difetto di prova della esposizione del lavoratore ad un ambiente lavorativo nocivo ma ha affermato che non sussistevano evidenze scientifiche della derivazione della specifica patologia tumorale contratta dal lavoratore e causativa del decesso (leiomiosarcoma della vena femorale sinistra) dall’ambiente lavorativo descritto in ricorso (sebbene documentato dagli atti di causa e dalle evidenze acquisite nel processo penale a carico dei responsabili della società convenuta).

Il giudizio è stato dunque fondato su valutazioni medico legali rispetto alle quali non è pertinente la mancanza di contestazione del rischio generico derivante dall’ambiente di lavoro.

2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti hanno denunziato:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p. in correlazione con gli artt. 1218, 1223, 1453 e 2087 c.c. e artt. 2043, 2087 e 2059 c.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4.

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 3, 35 e 26 Cost. e art. 41 Cost., comma 2.

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 191 e segg., 421, 437, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3 e nr. 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19, 21 e 69 nonchè D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 385, artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35 e 36 Cost., art. 41 Cost., comma 2.

Il motivo afferisce alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico nominato nel grado di appello in punto di mancanza di una relazione diretta, secondo un criterio di certezza o di probabilità, tra la attività lavorativa e la patologia.

Le parti ricorrenti censurano il mancato esame da parte del ctu del rischio derivante dalla esposizione del lavoratore all’amianto (rischio accertato nella sentenza del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto i relativi benefici contributivi) ed ad altri fattori cancerogeni;

trascrivono le note inviate al ctu dal consulente di parte – pressocchè interamente riportate nelle note autorizzate depositate – e denunziano un contrasto della sentenza gravata rispetto alla sentenza penale di condanna resa da Tribunale di Latina nel giudizio a carico degli amministratori di GOODYEAR spa.

Assumono di avere fornito tutte le evidenze scientifiche dalle quali risultava il nesso quanto meno concausale ed accelerante tra l’ambiente di lavoro e la patologia contratta, in ragione dei rischi morbigeni (mesoteliomi a carico delle membrane sierose e di altri organi) derivanti dalla esposizione all’amianto.

3. Con il terzo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3:

– degli artt. 1218, 1223, 1453, 2087, 2043 e 2087 c.c., artt. 589 e 590 c.p., art. 2089 c.c.;

– degli artt. 2, 32, 29, 30 e 31 Cost., in relazione agli artt. 40 e 41 c.p..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: dell’art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., nr. 4.

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3: degli artt. 191 e segg. 421, 437, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3 e nr. 5:

– del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19, 21 e 69;

– del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 377 e 385;

– del art. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35 e 36 Cost., art. 41 Cost., comma 2.

Le parti ricorrenti assumono di avere esercitato anche la azione contrattuale iure ereditario, allegando l’inadempimento del datore di lavoro tanto all’obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., che agli obblighi specifici previsti dal D.P.R. n. 303 del 1956 in caso di esposizione del lavoratore alle polveri.

Hanno aggiunto che anche in ipotesi di esclusione del nesso causale tra la condotta inadempiente del datore di lavoro ed il danno biologico non poteva essere negato il risarcimento di altre voci di danno sia non patrimoniale che patrimoniale giacchè la esposizione alle polveri di amianto determinava per se stessa un pregiudizio per la persona del lavoratore.

I suoi familiari avevano subito anche un danno non patrimoniale iure proprio.

4. Con il quarto motivo le parti ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: degli artt. 191 e segg., 421, 437, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: dell’art. 111 Cost., e art. 132 c.p.c., n. 4.

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5: delle norme di cui ai primi tre motivi;

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: degli artt. 191 e segg. 421, 437, 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3 e nr. 5:

– del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19, 21 e 69;

– del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 385;

– degli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35 e 36 Cost., art. 41 Cost., comma 2;

– degli artt. 40 e 41 c.p., in relazione alle norme generiche e specifiche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

– dell’art. 75 c.p.p..

Le ricorrenti hanno assunto che provato l’inadempimento del datore di lavoro era il datore di lavoro a dover provare l’intervento di un fattore estraneo alla attività lavorativa di per sè sufficiente a determinare l’evento.

Hanno inoltre dedotto che la sentenza penale non era loro opponibile, essendo rimaste estranee al giudizio penale, nel quale la imputazione a carico dei responsabili della GOODYEAR non riguardava l’offesa arrecata al proprio congiunto.

Hanno lamentato il difetto di motivazione della sentenza per la mancata valutazione degli atti e documenti acquisiti ed inoltre censurato la omessa attivazione da parte del giudice del merito dei poteri istruttori d’ufficio ed il rigetto senza specifica motivazione delle istanze istruttorie.

I motivi dal numero 2 al numero 4, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto si prestano ad analoghe valutazioni, sono infondati.

Il giudice del merito ha affermato quanto al rischio derivante dalla esposizione ad amianto che il ctu non aveva individuato “studi scientifici e statistici che lo ricollegano al sarcoma dei tessuti molli dal quale è stato colpito il Q.”.

Tale motivazione non è affetta dal vizio di violazione di legge, in particolare sotto il profilo della violazione dell’art. 41 c.p., in collegamento con le norme civilistiche che presiedono alla disciplina del rapporto di causalità nelle azioni di danno (artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c.). Deve ritenersi ormai acquisita la applicabilità ai fini della responsabilità civile, nella verifica del nesso causale tra la condotta illecita ed il danno, dei principi posti dagli artt. 40 e 41 c.p. (c.d. teoria della conditio sine qua non). Un evento è pertanto da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo in assenza del secondo non si sarebbe verificato hic et nunc ovvero nei termini di tempo e nelle precise circostanze in cui si è manifestato (in termini: Cass. civ. SU 11/01/2008, n. 576, ove si individua un correttivo del rigore del suddetto criterio di imputazione causale nel principio della “regolarità causale”). Sotto il profilo probatorio l’accertamento del nesso causale deve essere compiuto sulla base delle migliori cognizioni scientifiche disponibili; ove, tuttavia, esse non consentano una assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio muta sostanzialmente nel processo penale ed in quello civile: nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328) mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”.

Con la ulteriore precisazione che lo standard di cd. “certezza probabilistica” della materia civile “non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (così Cassazione civile, Sez. un., sentenza cit.)

La sentenza impugnata non ha disatteso gli indicati principi di diritto giacchè ha richiesto la conferma, secondo le migliori cognizioni scientifiche ed in termini di probabilità, della ipotesi della derivazione della specifica patologia tumorale da cui era affetto il Q. dalla esposizione ad amianto.

Le ulteriori e molteplici norme di diritto richiamate nella rubrica dei tre motivi, relative agli obblighi di protezione a carico del datore di lavoro ed alla tutela costituzionale dei diritti fondamentali della persona, non appaiono pertinenti ai contenuti della decisione impugnata, che è fondata sul difetto di prova non già della condotta illecita ma del rapporto di causalità tra il fatto illecito ed il danno.

Ferma la correttezza della interpretazione ed applicazione da parte del giudice del merito delle norme di diritto disciplinati il nesso di causalità materiale, le denunzie del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., nr. 5, attengono invece al giudizio di fatto espresso nella sentenza impugnata in ordine alla mancanza di prova nel caso concreto (e secondo le regole di diritto esattamente ricostruite) del nesso causale.

Sul punto il ricorso è inammissibile.

I motivi espongono il vizio della motivazione con l’improprio richiamo alla violazione delle norme di diritto; non indicano alcun passaggio motivazionale della sentenza gravata affetto dal vizio di contraddittorietà e neppure deducono la omessa considerazione di specifici elementi di fatto,ritualmente acquisiti al processo, che avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa.

Si limitano ad affermare la efficacia cancerogena delle polveri di amianto, dando atto, peraltro, della derivazione dalla suddetta esposizione di una diversa patologia tumorale (il mesotelioma)- piuttosto che della specifica patologia tumorale (il sarcoma) da cui il lavoratore era affetto.

Pertanto i motivi, piuttosto che censurare la motivazione della sentenza, sollecitano questa Corte a compiere un’inammissibile revisione delle valutazioni del giudice del merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.

Il terzo motivo è poi inammissibile nella parte in cui assume che, provato l’inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza, non si possa negare il risarcimento iure ereditario di danni della persona del lavoratore diversi dal danno biologico.

In primo luogo è preclusiva la circostanza della statuizione di prescrizione della azione iure hereditario, pronunzia che non è stata impugnata in questa sede.

Inoltre la sentenza non contiene alcuna statuizione in merito ad un danno del de cuius diverso da quello derivante dalla malattia tumorale sicchè sarebbe stato onere delle parti ricorrenti – al fine di evitare una statuizione di inammissibilità del motivo di ricorso per novità delle questioni di fatto da esso poste- specificare, da un lato, le voci di danno – diverse dal danno biologico- allegate nei gradi di merito, dall’altro indicare l’atto o gli atti processuali contenenti le suddette allegazioni.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile:

– nella parte in cui afferma essere a carico del datore di lavoro l’onere di provare l’intervento di uno specifico fattore extralavorativo avente efficacia determinante esclusiva della malattia del lavoratore, per la preclusione derivante dalla dichiarazione di prescrizione della azione esercitata dalle odierni ricorrenti iure ereditario;

– nella parte in cui denunzia l’immotivato rigetto delle istanze istruttorie e la mancata ammissione d’ufficio di ulteriori mezzi di prova giacchè – in violazione del canone di specificità;

– di cui all’art. 366 c.p.c., nr. 6, non indica il contenuto dei mezzi istruttori non ammessi nè precisa i tempi ed i modi con cui le relative istanze sarebbero state portate alla valutazione del giudice di merito.

5. Con il quinto motivo le parti ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione:

– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3 e nr. 5: degli artt. 191 e segg. c.p.c., art. 424 c.p.c., comma 3, art. 156 c.p.c., comma 3, art. 157 c.p.c..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3: degli artt. 191 e segg. c.p.c., artt. 421, 437, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 5: dell’art. 132 c.p.c., nr. 4 e art. 111 Cost..

ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nr. 3 e nr. 5:

– del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 19, 21 e 69;

– del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 377 e 385;

– del artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35 e 36 Cost., art. 41 Cost., comma 2.

La censura afferisce alla statuizione di rigetto della eccezione di nullità della consulenza tecnica, rispetto alla quale le ricorrenti assumono “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 157 c.p.c., in riferimento alla norma di cui all’art. 424 c.p.c., comma 3”.

Il motivo è inammissibile per assoluta carenza della illustrazione delle ragioni di censura, in violazione della prescrizione dell’art. 366, nr. 4.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100 per esborsi ed Euro 10.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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