Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4699 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro empore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ottorino
Lazzarini n. 19, presso l’avv. DI GIULIO Giulia, rappresentata e
difesa dall’avv. FUSCO Gianluca, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 204/29/06, depositata il 9 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 204/29/06, depositata il 9 maggio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a S.L., medico di base convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
La contribuente resiste con controricorso.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, formulando il quesito di diritto se – contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. – debba ritenersi sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettabilità ad IRAP, nel caso di un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale il quale deve avere la disponibilità di uno studio, come prescrive il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, costituendo indice di autonoma organizzazione del medico convenzionato con il SSN l’esistenza di una struttura, corredata di beni e servizi idonei ad agevolare e consentire la produzione di un valore aggiunto nell’esercizio della professione medica, di cui il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile, nonchè l’esistenza di beni strumentali di valore.
Il ricorso appare inammissibile, in quanto prospetta una questione giuridica nuova (obbligatorietà della disponibilità di uno studio da parte del medico convenzionato), peraltro implicante accertamenti di fatto riservati al giudice di merito (il quale non ha fatto alcun riferimento all’esistenza di uno studio professionale).
3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che la ricorrente va conseguentemente condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010