Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4699 del 23/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al numero 8823 del

ruolo generale dell’anno 2016, proposto da:

COMUNE DI BELFIORE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco, legale

rappresentante pro tempore, P.D. rappresentato e

difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Elena

Righetti (C.F.: RGHLNE61567L781X), Cesare Righetti (C.F.:

RGHCSR68D16L781O) e Andrea Manzi (C.F.: MNZNDR64T261804V);

– ricorrente –

nei confronti di:

EN.IN.ESCO S.r.l. (C.F.: 03444320232), in persona del legale

rappresentante pro tempore, V.F. rappresentato e difeso,

giusta procura a margine della memoria di costituzione,

dall’avvocato Giovanni Battista Conte (C.F.: CNTGNN66519H501Q);

ICQ HOLDING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

C.A. M. rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla

memoria di costituzione, dall’avvocato Lucio Nicastro (C.F.:

(OMISSIS));

E.I. (C.F.: VNGVNI54R24B107L) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dagli avvocati

Luciano Guerrini (C.F.: GRRLCN50R17L7810) e Marco Machetta (C.F.:

MCHMRC66R14H501O);

– resistenti –

nonchè

AGSM VERONA S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di

Venezia n. 516/2016, depositata in data 9 marzo 2016;

sulle conclusioni scritte del P.G., in persona del Dott. Gianfranco

Servello, che visti gli artt. 43 e 47 c.p.c., chiede che la Corte di

Cassazione, in camera di consiglio, rigetti del ricorso;

udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio del

10 novembre 2016 dal consigliere relatore Augusto Tatangelo.

Fatto

La En.In.Esco S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia il Comune di Belfiore, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola di una convenzione quadro per lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili che aveva stipulato in data (OMISSIS) con il predetto comune, nella quale era prevista tra l’altro la realizzazione di un impianto idroelettrico nel territorio comunale con derivazione delle acque di un canale pubblico, e in base alla quale essa società si era impegnata a corrispondere al comune una percentuale (indicata come “ricaduta economica annua” o “royalty”) del ricavato della vendita dell’energia prodotta e dei certificati verdi, con anticipi per le prime tre annualità da corrispondere con determinate scadenze dopo avere ottenuto la “Autorizzazione unica” dalla Regione.

Il Comune di Belfiore ha eccepito l’incompetenza per materia del giudice specializzato adito, per essere competente il Tribunale di Verona in composizione ordinaria.

Al suddetto procedimento è stato riunito quello promosso, sempre nei confronti del comune, in via surrogatoria da E.I., quale creditore di ICQ Holding S.p.A., con il medesimo oggetto.

Il Tribunale delle Acque, rigettata l’eccezione di incompetenza, ha deciso la controversia nel merito (dichiarando inammissibile la domanda dell’ E. e dichiarando, in accoglimento di quella della En.In.Esco S.r.l., la nullità della clausola impugnata).

Ricorre per regolamento di competenza il Comune di Belfiore, ai sensi dell’art. 43 c.p.c..

Resistono con distinte memorie En.In.Esco S.r.l., E.I. e ICQ Holding S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata (AGSM Verona S.p.A.).

Il Comune di Belfiore ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c..

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia ha ritenuto la propria competenza, richiamando tra l’altro la sentenza 2 febbraio 2016 n. 23 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che ha deciso una analoga fattispecie, e ritenendo comunque la controversia attinente a derivazione di acque pubbliche.

Secondo il giudice adito, la royalty prevista nella convenzione stipulata tra le parti costituirebbe un “costo” effettivo (illegittimamente) imposto al concessionario, in aggiunta ai canoni e ai sovracanoni.

Si deve premettere che, pur se effettivamente il precedente del T.S.A.P. richiamato affronta nel merito una questione di fatto del tutto analoga a quella oggetto della presente controversia, esso non si pronuncia sulla competenza del giudice specializzato, in quanto in quel caso la relativa questione era già stata definitivamente risolta, a seguito di una dichiarazione di incompetenza del tribunale ordinario non contestata, e non poteva essere più posta in discussione.

In proposito, la Corte ritiene decisiva la considerazione – invero sottolineata anche dalla parte ricorrente nelle sue difese – che ai comuni non è attribuita alcuna competenza diretta in materia di rilascio delle concessioni in materia di acque pubbliche, e che essi partecipano ai procedimenti amministrativi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti idroelettrici solo in relazione all’impatto ambientale di questi nei rispettivi territori.

Di conseguenza, anche se è vero che la convenzione-quadro stipulata dalle parti (avente ad oggetto in generale tutte le fonti di energia rinnovabili) prevede la royalty per cui è causa specificamente in relazione ad un determinato impianto idroelettrico da realizzare mediante concessione di derivazione di acque pubbliche, l’accordo concluso tra il comune e l’impresa non può che riguardare l’ambito delle competenze riservate all’ente locale, estranee all’utilizzazione delle acque pubbliche.

Dunque: a) l’utilizzazione delle acque pubbliche per il funzionamento dell’impianto di produzione dell’energia in questione costituisce solo il presupposto dell’accordo negoziale per cui è causa, non il suo oggetto; b) la “ricaduta economica annua” o “royalty” in esso prevista non può in nessun modo essere considerata un corrispettivo per l’utilizzazione delle acque pubbliche; c) l’accertamento della validità del predetto accordo contrattuale non richiede alcuna indagine sul contenuto e sui limiti della concessione di derivazione delle acque, al fine di individuarne la portata e gli effetti, e tanto meno implica la soluzione di problemi tecnici che necessitano di particolari conoscenze extragiuridiche.

Le domande proposte non possono in definitiva ritenersi rientrare nella previsione di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. c), trattandosi di domande non attinenti alla derivazione di acque pubbliche, ma relative ad una convenzione negoziale che tale derivazione presuppone soltanto, in conformità ai principi di diritto affermati da questa Corte, per cui “in tema di acque pubbliche, la norma di cui al R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, lett. c), (a mente della quale appartengono, in primo grado, alla cognizione dei tribunali regionali delle acque le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica) non comporta la necessità di rimessione alla cognizione del giudice specializzato di tutte le controversie attinenti, direttamente o indirettamente, al regime delle acque pubbliche, presupponendo, per converso, la sola devoluzione, al detto giudice, delle specifiche controversie implicanti la necessità di particolari conoscenze extragiuridiche per la soluzione dei problemi tecnici riconnessivi, con esclusione, pertanto, di ogni questione che, non attenendo al regime delle derivazioni od utilizzazioni di acque pubbliche (e non implicando la soluzione di problemi tecnici, ma solo di tematiche squisitamente giuridiche), possa influire solo indirettamente su tale regime” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4504 del 05/05/1998, Rv. 515087; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 11363 del 11/10/1999, Rv. 530566; Sez. 2, Sentenza n. 16967 del 17/08/2005, Rv. 583027; Sez. 1, Ordinanza n. 19624 del 07/10/2005, Rv. 585695), e per cui “ai fini della discriminazione tra la competenza dell’autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei tribunali regionali delle acque pubbliche, occorre aver riguardo all’oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 2656 del 22/02/2012, Rv. 621848; Sez. 1, Sentenza n. 14906 del 17/11/2000, Rv. 541830), con la conseguenza che devono ritenersi escluse, in definitiva, dalla competenza del giudice specializzato tutte le controversie che, pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica, non investano la legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi, i relativi interessi pubblici, ma riguardino esclusivamente reciproci obblighi negoziali tra le parti (indipendentemente dalla natura pubblica o privata di esse), previsti da fonti contrattuali che semplicemente presuppongano l’attuazione e l’esercizio dei diritti di uso delle acque, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l’attitudine ad incidere, modificandoli, sui rapporti tra le parti.

In ordine alle predette domande la competenza spetta dunque al Tribunale ordinario di Verona, e non al giudice specializzato.

2. In accoglimento del ricorso, è dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Verona a decidere in ordine alle domande proposte.

Le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendone i presupposti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della oggettiva incertezza interpretativa esistente in relazione alle questioni giuridiche affrontate.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza del Tribunale di Verona;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA