Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4699 del 18/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2019, (ud. 10/10/2018, dep. 18/02/2019), n.4699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24173-2017 proposto da:
MANENS TFS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GUIDO ZAGO, VITTORIO DOMENICHELLI;
– ricorrente –
contro
B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
5, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICA FRANZIN, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE LUPO
STANGHELLINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 932/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 23/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Manens Tifs S.p.A. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Brescia, riformando la sentenza di primo grado del tribunale di Cremona, l’ha condannata al pagamento in favore dell’arch. B.C. di Euro 168.173,46 (comprensive di IVA e CNPAIA), oltre interessi, a titolo di corrispettivo per un incarico professionale.
L’arch. B. ha depositato controricorso.
La causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 10.10.2018; in prossimità dell’adunanza è stato depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione – datato 11.9.2018 e sottoscritto dall’avv. Vittorio Domenichelli, difensore della società a cui il potere di rinuncia era stato conferito con la procura speciale in calce al ricorso per cassazione – corredato della dichiarazione di adesione alla compensazione delle spese dell’avv. Giuseppe Lupo Stanghellini, difensore del contro arch. B..
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione del contro ricorrente alla rinuncia.
Non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi, tipici, del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019