Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4698 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4698 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 20411-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona del
procuratore, nella doppia qualità di procuratrice di ENEL
DISTRIBUZIONE SPA ed in proprio quale beneficiaria del ramo di
azienda già di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende
giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente Contro

Data pubblicazione: 25/02/2013

PELUSO SERAFINA, BARBUTO GIOVANNI, LORIA
SERAFINA, TALARICO ANTONIO, AUDIA COSTANZA,
BITONTI RITA, LUCIA DOMENICO, OLIVERIO ANTONIO,
OLIVERIO GIOVANNI, CILIBERTO ANGELO, CURIA
SALVATORE, PASCUZZO FRANCESCO, ASTORINO

ANTONIO, OLIVERIO ROSA, MAZZEI ANGELO, MANCINA
GIOVANNA, DE MARCO LUIGI, GIRIMONTE BATTISTA,
GUZZO SALVATORE, LOCARIA NINO, VELTRI LUIGINA,
SUCCURRO MARIO, MAZZEI GIOVANNI, ORLANDO
DOMENICO, TIANO FRANCESCO, MARASCO MARIA,
ARCURI GIOVANBATTISTA, SCARCELLI SALVATORE,
BIAFORA ROSA, LOPETRONE SALVATORE, SIMARI
DAMIANO, BIAFORA ROSA PIERINA, MARRA FRANCESCO,
ARCURI GIUSEPPE, LOPETRONE ROSA, LORIA ROSARIO
GIUSEPPE, RAO FILOMENA, MARASCO LUIGI, MASCARO
SALVATORE, BARBERIO PEPPINO, CURIA GIOVANNI,
LORIA GIOVANNI, DEMME ROSA, SCARCELLI MARIA
CARMELA, AUDIA SALVATORE, PISANO ROBERTO, MARRA
GIUSEPPE, BARILE GIOVANNI, LUCENTE ROSETTA,
CASTIGLIONE ANTONIETTA, CONGI MARIA, STAMBENE
TERESA, IERARDI UMBERTO, SCHIPANI FILOMENA;

intimati

avverso la sentenza n. 143/2011 del TRIBUNALE di CROTONE,
depositata 11 07/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
Ric. 2011 n. 20411 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-

VITTORIO, SCALISE LUIGI, RUGIERO PAOLO, IAQUINTA

udito l’Avvocato Manzi Federica (delega avvocato Manzi Luigi)
difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha

concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2011 n. 20411 sez. M3 – ucl. 17-01-2013
-3-

20411/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7/2/2011 il Tribunale di Crotone
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

sigg. Luigina Veltri ed altri di loro condanna al
risarcimento del danno da quest’ultima lamentato in
conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel
dell’obbligo imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di offrire al
consumatore almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta e di darne allo stesso adeguata e tempestiva
informazione.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3
motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione degli artt. 1339, 1182, 1196 c.c., in
riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.;

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Santa Severina di accoglimento della domanda proposta dai

20411/2011

Con il 2 ° motivo denunzia insufficiente motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione degli artt. 112 c.p.c.

I primi 2 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,

4

in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.

20411/2011

esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a
norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e

Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato
la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del
settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla
delibera di cui trattasi efficacia integrativa del contratto
di utenza, e conseguentemente ravvisando sussistente il
lamentato inadempimento.

5

consumatore.

20411/2011

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento del restante motivo.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la
causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il

altri ed altri la cui infondatezza emerge invero anche in
ordine al profilo subordinato concernente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione, giacché
l’esclusione della integrazione del contratto da parte della
delibera in argomento in ragione della relativa
indeterminatezza depone conseguentemente per la mancata
insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di

merito

possono

essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 2 motivi di ricorso,
assorbito il 3 0 , e, decidendo la causa nel merito, accoglie
l’appello e rigetta la domanda originaria dei sigg. Luigina

6

rigetto della domanda originaria dei sigg. Luigina Veltri ed

20411/2011

Veltri ed altri. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna i sigg. Luigina Veltri ed altri al pagamento, in
solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi euro 600,00 di cui euro 400,00 per onorari,

Roma, 17/1/2013

Il Giudice est.

((

Il Presidente

oltre ad accessori come per legge.

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