Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4698 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28239-2015 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTI DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ARMANDO CAPORICCI giusta procura prodotta in atti;

– ricorrente –

contro

SARA ASSICURAZIONI S.P.A., CA.AN.EU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1119/2015 del TRIBUNALE di CASSINO, emessa il

23/09/2015 e depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARDINO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“Il sig. C.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Trib. Cassino 29/9/2015, che ha respinto il gravame (anche) dal medesimo interposto avverso la pronunzia G.di P. Cassino n. 2425/06, di rigetto della domanda proposta nei confronti della sig. Ca.An.Eu. e della società Sara Assicurazioni s.p.a. di risarcimento di lamentati danni in conseguenza di sinistro stradale.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), non conferendo esso al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Il ricorrente ha presentato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione, da un canto, che gli atti e documenti del giudizio di merito richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sono, in particolare, l’atto di appello e gli atti del processo evocati al fine della valutazione del quesito; e, per altro verso, che non può in questa sede riproporsi la valutazione di elementi di fatto già considerati dai giudici del merito nè la rivalutazione delle emergenze probatorie al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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