Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4698 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11193/2019 R.G. proposto da:

A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Noemi Nappi, con

domicilio eletto in Roma, piazza San Salvatore in Campo, n. 33,

presso lo studio dell’Avv. Nicolina Giuseppina Muccio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2090/18,

depositata il 17 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 17 settembre 2018, la Corte d’appello di Firenze ha rigettato il gravame interposto da A.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa il 19 luglio 2017 dal Tribunale di Firenze, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dall’appellante.

Premesso che a sostegno della domanda l’appellante aveva riferito di essersi allontanato dal suo Paese di origine per recarsi in Libia in cerca di lavoro, al fine di pagare un mutuo ed altri debiti, aggiungendo che la difficile situazione politica lo aveva successivamente indotto a trasferirsi in Italia, la Corte ha rilevato che dalla narrazione non emergeva alcun collegamento tra la vicenda personale e la situazione dei diritti fondamentali esistente nel (OMISSIS). Ha quindi confermato l’infondatezza delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, osservando, in ordine alla protezione umanitaria, che non vi era prova nè di un inserimento sociale e lavorativo dell’appellante in Italia nè di particolari condizioni di vulnerabilità dello stesso, e quindi di un possibile pregiudizio in caso di ritorno nel Paese di origine.

3. Avverso la predetta sentenza l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 sostenendo che la Corte d’appello si è sottratta allo adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria, essendosi limitata a rilevare la mancanza di un’esposizione attendibile di atti persecutori o limitativi delle libertà fondamentali e della prova di particolari condizioni di vulnerabilità, senza riconvocarlo per chiedergli le informazioni necessarie a fugare ogni dubbio sulla sua credibilità.

1.1. Il motivo è infondato.

Il rigetto della domanda non trova infatti giustificazione nella ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ma nell’esclusione della riconducibilità dei fatti narrati ad una delle fattispecie previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 e dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per effetto della mancata allegazione di un fondato timore di esposizione ad atti di persecuzione, a un danno grave o a una condizione di vulnerabilità personale. Tale timore costituisce, com’è noto, il presupposto indispensabile per il riconoscimento sia dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, la cui mancata prospettazione giustifica, nella specie, sia l’omesso espletamento d’indagini in ordine alla situazione socio-politica del (OMISSIS) che la mancata audizione del ricorrente in sede giudiziale. Nei giudizi in materia di protezione internazionale, l’obbligo di acquisire d’ufficio informazioni in ordine all’attuale situazione del Paese di origine del richiedente non sorge infatti automaticamente per effetto della mera proposizione della domanda, ma si pone in rapporto di stretta correlazione con i fatti riferiti a sostegno della stessa, esercitandosi il relativo potere nell’ambito delle allegazioni del richiedente, e postulando quindi che quest’ultimo abbia adeguatamente assolto l’onere posto a suo carico, mediante una narrazione non solo coerente ed attendibile, ma anche idonea ad evidenziare la sua esposizione ai rischi che giustificano l’applicazione delle diverse misure di protezione (cfr. Cass., Sez. 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197). La mancata allegazione dei predetti rischi consente di escludere anche l’obbligo di procedere all’audizione del ricorrente, per la cui tutela deve ritenersi sufficiente (pur in assenza della relativa videoregistrazione) il colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, a meno che il giudice non ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni da lui rese, o che il ricorrente, nell’impugnare la determinazione della Commissione, non abbia dedotto fatti nuovi, sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, o non abbia precisato gli aspetti della vicenda narrata in ordine ai quali intende fornire chiarimenti (cfr. Cass., Sez. I, 13/10/2020, n. 22049; 7/10/2020, n. 21584; 31/01/2019, n. 3029).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevanti le persecuzioni da lui subite in Libia, senza indagare sulla circostanza, emergente dalla narrazione, che il datore di lavoro lo aveva sottoposto a maltrattamenti a causa del suo rifiuto di convertirsi alla religione islamica.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e dell’art. 111 Cost., rilevando che la Corte di appello ha omesso di spiegare le ragioni del mancato riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo tenuto conto del timore suscitato dai maltrattamenti da lui subìti in Libia, delle motivazioni religiose di tali maltrattamenti e dell’avvenuta presentazione della domanda di protezione al momento dell’arrivo in Italia.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente connesse, sono infondati.

Il D.Lgs. n. 25 del 1998, art. 8, comma 3, imponendo al giudice di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate relative non solo alla situazione esistente nel Paese di origine del richiedente, ma anche, ove occorra, a quella in atto nei Paesi in cui è transitato, postula infatti che l’esperienza vissuta in questi ultimi presenti un certo grado di significatività, da valutarsi sulla base di elementi specifici, quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel Paese di origine (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2020, n. 13758; v. anche Cass., Sez. I, 2/ 07/2020, n. 13565; 15/05/2019, n. 13096). Tali elementi nella specie non sono stati allegati nè in primo grado nè in appello, essendosi il ricorrente limitato a riferire di aver trascorso un certo periodo in Libia, prima di giungere in Italia, e di essere stato ivi sottoposto a maltrattamenti da parte del suo datore di lavoro, senza fornire alcuna precisazione in ordine alla durata del suo soggiorno in quel Paese o alla natura e alla gravità delle vessazioni subite, con la conseguente impossibilità di esprimere qualsiasi valutazione in ordine al collegamento del predetto transito con la sua vicenda esistenziale ed all’incidenza dello stesso sull’esercizio dei suoi diritti fondamentali.

In mancanza delle predette indicazioni, deve escludersi che il Tribunale fosse tenuto ad estendere la propria indagine alla situazione esistente in Libia ed alle vicissitudini attraversate dal ricorrente in quel Paese, trattandosi di circostanze irrilevanti ai fini della decisione, dal momento che l’esposizione al rischio di atti persecutori o di un danno grave dev’essere valutata con esclusivo riferimento al Paese di origine, verso il quale dev’essere disposto il rimpatrio, ai sensi dell’art. 3 della direttiva UE n. 115/2008, a meno che non esistano accordi comunitari o bilaterali di ammissione, che prevedano il ritorno del richiedente nel Paese di transito (cfr. Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 6/02/2018, n. 2861).

5. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, lett. g) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 osservando che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte d’appello ha omesso di valutare le motivazioni religiose dei maltrattamenti da lui subiti e d’indagare in ordine alla situazione di violenza indiscriminata in atto nel (OMISSIS), anche attraverso l’esercizio dei propri poteri officiosi d’indagine.

5.1. Il motivo è infondato.

Rinviando alle considerazioni precedentemente svolte con riguardo alla rilevanza dei maltrattamenti subiti dal ricorrente nel Paese di transito, è sufficiente rilevare, in ordine alla situazione di violenza indiscriminata asseritamente esistente nel Paese di provenienza, che il ricorrente, nel lamentarne la mancata valutazione, ha omesso di precisare la fase e l’atto del giudizio di merito in cui ha fatto valere il rischio dalla stessa derivante per la sua vita o la sua incolumità personale, con la conseguenza che la censura risulta, sotto questo aspetto, priva di specificità. E’ pur vero, infatti, che, rispetto alle altre fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e art. 14, lett. a) e b) quella prevista dalla lett. c) di quest’ultima disposizione si caratterizza per un minor grado di personalizzazione del rischio, nel senso che l’esistenza di uno stato di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato in atto nel Paese di origine può giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria anche in mancanza di un coinvolgimento diretto ed individuale del richiedente nella situazione di pericolo (cfr. Cass., Sez. VI, 20/06/2018, n. 16275; 20/03/2014, n. 6503). Tale peculiarità, pur dispensando il richiedente dall’onere di rappresentare una vicenda individuale idonea ad evidenziare l’esposizione diretta al rischio di atti persecutori o alla minaccia di un danno grave, non esclude tuttavia la necessità dell’allegazione di una situazione oggettiva di violenza indiscriminata, derivante da un conflitto esterno o da instabilità interna, e percepita come idonea a porre in percolo la vita o l’incolumità psicofisica del richiedente, in caso di rientro nel Paese o nell’area di origine (cfr. Cass., Sez. I, 15/09/2020, n. 19224; 31/ 01/2019, n. 3016).

6. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, senza procedere ad una valutazione comparativa del grado d’integrazione sociale da lui raggiunto in Italia con la situazione soggettiva ed oggettiva in cui si trovava nel Paese di origine.

6.1. Il motivo è infondato.

Ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la Corte territoriale si è attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura presuppone una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, volta a stabilire se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808; 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455). La sentenza impugnata ha infatti rilevato che il ricorrente non aveva fornito la prova nè dell’avvenuta maturazione di specifiche e consolidate condizioni di inserimento sociale e lavorativo, indispensabili per lo sviluppo della sua personalità, nè della sussistenza di una condizione di vulnerabilità personale, tale da far ritenere che il rimpatrio lo esporrebbe ad un irreversibile pregiudizio, avuto riguardo alla sua età, alle sue condizioni di salute e ai legami sociali intrattenuti nel luogo di provenienza. Tale apprezzamento integra un giudizio di fatto, rimesso al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per difetto assoluto, mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione: il ricorrente si limita invece ad insistere sull’inosservanza del principio richiamato, affermando in particolare che sarebbe spettata alla Corte di merito l’individuazione di una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo della violazione o dell’impedimento allo esercizio dei diritti umani inalienabili, senza considerare che, come più volte ribadito da questa Corte in tema di protezione internazionale, incombe al richiedente, in adempimento dell’onere di allegazione posto a suo carico, l’individuazione dei fatti costitutivi del diritto alla protezione, pena l’impossibilità per il giudice d’introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 31/01/ 2019, n. 3016; Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197).

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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