Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4698 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/02/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32883/2018 R.G. proposto da

F.R. E D.N.R., rappresentati e difesi dall’avv.

Vito Barbuzzi, con domicilio eletto in Roma, alla Via Cicerone n.

28, presso l’avv. Elisabetta Rampelli.

– RICORRENTI-

contro

B.V. E M.G., rappresentati e difesi

dall’avv. Aldo Francesco Sinisi, con domicilio eletto in Roma, Via

dei Pontefici n. 3, presso gli avv.ti Valentino Capece e Ninutolo

Marco Giuliani.

– CONTRORICORRENTI –

e

D.R..

-INTIMATO-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza n. 449/2018,

depositata in data 3.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

31.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.V. ha adito il Tribunale di Melfi, esponendo di esser proprietario di un terreno sito in (OMISSIS), Rione (OMISSIS), censito in catasto al fl. 48, part. 719, privo di accesso alla pubblica via.

Ha chiesto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sui fondi confinanti di F.R. e d.N.R., stante l’interclusione del proprio immobile.

In corso di causa è stata disposta la chiamata in giudizio di D.R..

All’esito, con sentenza n. 511/2018, il giudice di primo grado ha accolto la domanda ed ha ordinato ai convenuti di consentire il passaggio lungo il percorso individuato dal consulente tecnico, determinando in Euro 750,00 l’indennità annua di asservimento.

La Corte potentina ha respinto l’appello proposto dai ricorrenti, stabilendo che:

a) la richiesta di negare la costituzione della servitù ai sensi dell’art. 1054 c.c., era inammissibile, comportando una non consentita mutatio libelli in appello;

b) era infondata la deduzione degli appellanti volta a sostenere che, ai sensi dell’art. 1052 c.c., la servitù non rispondeva alle esigenze della coltivazione, discutendosi di un fondo assolutamente intercluso;

c) il percorso più comodo per l’attore e meno gravoso per il fondo servente attraversava la proprietà dei ricorrenti, come confermato anche a seguito dell’ispezione giudiziale dei luoghi.

La cassazione della sentenza è chiesta da F.R. e da D.N.R. sulla base di quattro motivi di ricorso.

B.V. e M.G. hanno depositato controricorso.

D.R. è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 1051 c.c. e art. 102 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, dovendosi stabilire il percorso più comodo per il fondo dominante e meno gravoso per quello servente, al giudizio dovevano partecipare, quali litisconsorti necessari, tutti i proprietari dei terreni confinanti.

Il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare la non integrità del contraddittorio e di rimettere la causa in primo grado per gli adempimenti prescritti dall’art. 102 c.p.c., o, in alternativa, di ordinare la chiamata iussu iudicis dei suddetti proprietari.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, allorquando la servitù deve essere costituita a favore di un fondo intercluso, il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutti i proprietari dei suoli che si interpongono tra l’immobile intercluso e la pubblica via, ciò in quanto l’utilità derivante dall’asservimento deve essere attuata unitariamente, con la costituzione del passaggio nella sua interezza (Cass. s.u. 9685/2013).

Tale esigenza sussiste se il passaggio deve essere costituito mediante l’attraversamento di una pluralità di fondi ubicati in consecuzione. In tal caso, ove non fossero evocati in causa tutti i proprietari dei fondi da asservire, la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscettibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integrazione giudiziale o convenzionale (Cass. 9685/2013).

Tuttavia, neppure in tal caso si configura un’ipotesi di litisconsorzio necessario, poichè la mancata partecipazione al giudizio degli altri interessati sostanzia esclusivamente il difetto di una condizione dell’azione, dipendente dalla “possibilità giuridica”, ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento, poichè il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento. Di conseguenza il giudice non deve adottare il provvedimento ex art. 102 c.p.c., ma è tenuto a respingere la domanda (Cass. s.u. 9685/2013; Cass. 1646/2017).

Nella diversa ipotesi, qui ricorrente, in cui l’accesso alla pubblica via non deve necessariamente costituirsi mediante l’attraversamento di una pluralità di fondi, l’individuazione del percorso da asservire può essere compiuto senza necessità di estendere il giudizio ai potenziali interessati, non configurandosi un rapporto sostanziale inscindibile e non venendo in considerazione l’attuazione unitaria e non frazionabile della servitù.

In tal caso l’accertamento verte esclusivamente sulla sussistenza delle condizioni richieste per l’asservimento del terreno con le modalità richieste in citazione.

Di conseguenza, il proprietario del fondo interciuso è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di individuare il luogo di esercizio del passaggio, contemperando il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che – ove la soluzione più conveniente riguardi i fondi di uno o più proprietari non evocati in causa – non ne richiede la partecipazione al giudizio (Cass. 66/2015, in tema di servitù coattiva di scarico, nonchè, in tema di servitù di passaggio, Cass. 10045/2008; Cass. 10331/1998; Cass. 8105/1997; Cass. 3644/1993).

Nessuna censura può muoversi riguardo al fatto che non sia stata ordinata la chiamata in giudizio degli altri confinanti ai sensi dell’art. 107 c.p.c., poichè la norma assegna al giudice un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 707/2004; Cass. 5082/1995).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c., artt. 1054,1051 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, lamentando che il giudice distrettuale abbia ritenuto inammissibile in appello la deduzione dei ricorrenti secondo i quali l’interclusione del fondo del Briscese era stata determinata dalla vendita di altro appezzamento originariamente in capo ad un unico titolare e quindi la servitù non poteva essere costituita prima che l’attore si rivolgesse all’alienante.

Tale deduzione non sostanziava la proposizione di una domanda nuova, ma una mera eccezione rilevabile d’ufficio, peraltro sollevata sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, o comunque un’argomentazione giuridica deducibile senza alcuna preclusione.

Il terzo motivo denuncia sotto altro profilo la violazione degli artt. 115,345 c.p.c., 1054, 1051 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che le condizioni applicative dell’art. 1054 c.c., fossero rimaste sfornite di prova, non considerando che, trattandosi di una condizione della domanda di costituzione della servitù, l’onere della prova competeva al Briscese. In ogni caso il giudice avrebbe dovuto ammettere le prove dedotte dai ricorrenti, non operando il limite imposto dall’art. 345 c.p.c., dato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 3.10.2998 ed era inapplicabile il regime introdotto dal D.L. n. 83 del 2012.

La prova era comunque indispensabile, poichè diretta a dimostrare che l’interclusione era derivata dalla vendita di una porzione confinante con la via pubblica da parte dell’originario proprietario del preteso fondo dominante.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1051 e 1054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che le due norme si pongono in rapporto di reciproca esclusione e che, dato che l’interclusione era scaturita dalla stessa alienazione del fondo in favore del resistente, non era possibile costituire il passaggio coattivo prima che quest’ultimo avesse agito nei confronti del proprio dante causa.

I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati per le ragioni che seguono.

E’ decisivo considerare che – per quanto sostenuto dagli stessi ricorrenti – la condizione di interciusione del fondo dominante non era insorta al momento dell’acquisto a titolo oneroso dell’immobile da parte del Briscese, ma era stata l’effetto della donazione di altra porzione, interposta rispetto alla via pubblica, effettuata dal titolare in favore del Comune di Trani, nonchè dei successivi atti di assegnazione agli altri confinanti.

Si legge difatti nel ricorso che “al momento dell’acquisto, il fondo (dominante) aveva l’accesso dalla restante proprietà S., poi ceduta al Comune di Venosa e quindi assegnata agli altri confinanti” (cfr. sentenza pag. 4).

Difettavano – quindi – i presupposti applicativi dell’art. 1054 c.c.. Il diritto di passaggio conseguente ad interciusione per effetto di alienazione, ai sensi dell’art. 1054 c.c., ha natura esclusivamente personale, sicchè non spetta in favore dell’avente causa a titolo particolare dall’acquirente dell’immobile rimasto intercluso, nè nei confronti dell’avente causa a titolo particolare dal dante causa, salvo che non ne sia stata prevista in modo espresso la trasmissione nell’atto di acquisto (Cass. 23693/2014; Cass. 22978/2013; Cass. 832/1993; Cass. 5904/1987).

La norma richiede che sia proprio l’alienazione del fondo a determinare l’interclusione, poichè solo in tal caso il proprietario del fondo rimasto intercluso non può rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, se non provi di non aver potuto agire utilmente contro il proprio dante causa o i suoi eredi per ottenere il passaggio gratuito (Cass. 20404/2013). Intervenuti, quindi, la cessione al Comune dell’area su cui era esercitato il passaggio e i trasferimenti delle singole porzioni in favore dei successivi assegnatari, il diritto personale alla costituzione della servitù si era estinto.

Il fondo del Briscese era divenuto intercluso ed era ammessa la possibilità di agire ai sensi dell’art. 1051 c.c., senza che i ricorrenti potessero invocare il disposto dell’art. 1054 c.c..

Deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui, quando l’alienante abbia trasferito a terzi la residua parte del suo fondo sulla quale l’acquirente avrebbe potuto costituire la servitù gratuita di passo ex art. 1054 c.c., l’altra porzione del fondo già in precedenza alienata deve tornare ad essere considerata interclusa nei confronti di tutti, con la conseguenza che l’acquirente può pretendere la concessione del passaggio coattivo ex art. 1051 c.c., restando escluso che i proprietari finitimi possano opporgli alcuna colpevole trascuratezza per aver dato al venditore tempo e modo di attuare il trasferimento a terzi e di rendere inoperante l’art. 1054 c.c., non avendo l’acquirente alcun onere di agire tempestivamente contro l’alienante e non potendo, d’altra parte, ammettersi- per la tutela di un interesse pubblico superiore consistente nell’efficiente utilizzazione della proprietà privata – che un fondo rimanga per qualsiasi ragione inaccessibile al suo proprietario (Cass. 1082/1968; Cass. 945/1962; Cass. 909/1961).

Ne consegue che, a prescindere dalla correttezza della sentenza impugnata, nel punto in cui ha ritenuto inammissibile la deduzione dei ricorrenti circa l’impossibilità del Briscese di pretendere l’imposizione coattiva della servitù in relazione al disposto dell’art. 1054 c.c., qualificandola come oggetto di domanda nuova proposta tardivamente, o nel punto in cui ha ritenuto inammissibilè i capitoli di prova articolati – su tale profilo – dagli appellanti, l’inapplicabilità della disposizione rende irrilevanti le violazioni lamentate, non potendone comunque conseguire la cassazione della pronuncia.

Il ricorso è respinto, con regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello/ dovuto/ per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidato in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

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