Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4698 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. III, 14/02/2022, (ud. 20/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25996/2019 proposto da:

Asl Napoli (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma Via Amiterno

3, presso lo studio dell’avvocato Buonavoglia Giovanna Battista, e

rappresentata e difesa dagli avvocati Chiosi Augusto, Peluso Rosa

Anna;

– ricorrente –

contro

Villa Dei Fiori Srl, elettivamente domiciliato in Roma Via Sardegna

50, presso lo studio dell’avvocato Merilli Emanuele, e rappresentata

e difesa dagli avvocati Montesano Gianluigi, Turrà Sergio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2911/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2022 dal Cons. Dott. ENRICO SCODITTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’ASL Napoli (OMISSIS) propose innanzi al Tribunale di Nola opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso in favore di Villa dei Fiori s.r.l. per l’importo di Euro 15.961.626,01, oltre interessi legali dalla costituzione in mora, a titolo di compenso per prestazioni sanitarie erogate nel periodo 1/10/2008 – 31/12/2008 e nel periodo 1/1/2009 – 31/03/2009. Il Tribunale adito accolse parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la ASL al pagamento della somma di Euro 1.379.393,90, oltre interessi legali dalla domanda. Avverso detta sentenza propose appello prima Villa dei Fiori s.r.l. e successivamente la ASL. Disposta la riunione delle cause, con sentenza di data 28 maggio 2019 la Corte d’appello di Napoli, qualificato il secondo appello come appello incidentale, lo dichiarò inammissibile e, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Villa dei Fiori s.r.l., condannò la ASL al pagamento della somma di Euro 2.027.807,26, oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, a decorrere dal 19 maggio 2009.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che era fondato il primo motivo dell’appello principale poiché l’importo di Euro 648.413,36, corrisposto con due versamenti (di Euro 163.413,36 e di Euro 485.000,00) relativi a prestazioni rese nel settembre 2008, era già stato detratto dalla somma di cui alla domanda di ingiunzione e che quanto meno con riguardo all’importo di Euro 485.000,00 vi era il riscontro documentale della detrazione di tale importo dalla fattura n. (OMISSIS) (peraltro, avendo la ASL eccepito il pagamento, doveva essa indicare a quali fatture e prestazioni il detto pagamento si riferisse). Aggiunse che parzialmente fondato era il motivo riguardante l’applicazione degli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, poiché, dovendo essere preso in considerazione per l’applicabilità della detta disciplina il momento della conclusione della convenzione contenente la regolamentazione delle modalità di erogazione e remunerazione delle prestazioni, e non la convenzione di accreditamento, i relativi contratti erano stati stipulati durante l’anno di riferimento delle prestazioni, mentre il motivo di appello non poteva essere accolto quanto alla decorrenza degli interessi.

Passando all’appello incidentale, osservò la corte territoriale che il primo motivo era inammissibile perché, avendo escluso il Tribunale la detraibilità dell’importo di Euro 741.359,96 per prestazioni inappropriate sia perché la relativa contestazione era stata effettuata oltre il termine di 120 giorni dalla trasmissione delle fatture, sia perché alle contestazioni mosse dalla ASL la casa di cura aveva opposto ulteriori considerazioni rimaste senza replica, argomentazioni entrambe idonee da sole a sostenere la decisione, l’appello aveva avuto ad oggetto soltanto la seconda argomentazione. Aggiunse che il secondo motivo era inammissibile perché, a fronte della motivazione mediante cui il Tribunale aveva chiarito che la maggiorazione delle tariffe al 7% prevista dalla Delib. n. 1573 del 2004, si applicasse anche alle prestazioni di emergenza-urgenza, la ASL si era limitata a riprendere le argomentazioni poste a fondamento della opposizione a decreto ingiuntivo, già confutate dal Tribunale con la motivazione di cui sopra, non articolando così alcuna critica alla sentenza di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione l’ASL Napoli (OMISSIS) sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c.. Osserva la parte ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dalla corte territoriale, l’atto di appello contesta puntualmente e con motivi specifici l’illogica motivazione della sentenza impugnata e che, come affermato dalle Sezioni Unite, “la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado non è di per sé indice di inammissibilità dell’appello, purché sia articolata in modo da evidenziare gli errori nella ricostruzione del fatto e nell’applicazione delle norme che si imputano alla sentenza di primo grado”.

Il motivo è inammissibile. La censura è stata proposta in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, perché la ricorrente, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, ha omesso di indicare specificamente come sia stata in concreto articolata, nell’appello proposto, la riproposizione delle argomentazioni svolte in primo grado allo scopo di evidenziare gli errori della sentenza impugnata. Risulta omessa anche la specifica indicazione della motivazione della sentenza di primo grado per la parte riguardo alla quale è stata dichiarata l’inammissibilità del motivo di appello, il cui richiamo è necessario per apprezzare l’oggetto della valutazione di specificità. In mancanza dell’assolvimento di tali oneri processuali, sia pure nei termini della localizzazione ed indicazione delle parti rilevanti dell’atto di appello, non è consentito a questa Corte di accedere al fascicolo del processo di merito, come pure sarebbe consentito, in presenza però dell’adempimento dell’onere di cui alla norma citata, dalla natura processuale della violazione denunciata.

Quanto viene osservato in memoria non consente di giungere ad una diversa conclusione, sia perché quanto si osserva non consente di ritenere integrato l’assolvimento dell’onere processuale nei termini specifici e rigorosi richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 6, sia per la tardività di eventuali integrazioni del motivo di ricorso, non potendo la memoria colmare le deficienze del ricorso sul piano dei requisiti di ammissibilità.

Con il secondo motivo si denuncia l’infondatezza del parziale accoglimento dell’appello principale. Osserva la ricorrente che la richiesta di aggiunta della somma di Euro 648.413,36 è del tutto generica, per la mancata indicazione da parte della casa di cura della fattura e tanto meno delle prestazioni erogate, e che inoltre, dalla nota del responsabile di area in atti, si evince che con il mandato di pagamento n. (OMISSIS), cui probabilmente si riferiva l’appellante, è stata pagata la somma di Euro 163.413,36, ben diversa da quella richiesta. Aggiunge che gli interessi moratori al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2002, non possono essere riconosciuti, sia perché inapplicabili ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002, quale la convenzione stipulata fra la casa di cura e la disciolta ASL, sia perché i rapporti di accreditamento delle strutture sanitarie, costituenti concessioni di pubblico servizio, non sono qualificabili come transazioni commerciali alla stregua del D.Lgs. menzionato (peraltro la prestazione è erogata, su prescrizione del medico, in favore del singolo assistito e non già della ASL, la quale è soltanto obbligata al pagamento del corrispettivo).

Il motivo è infondato. La prima parte della censura attinge al giudizio di fatto del giudice di merito, e dunque ad un profilo non sindacabile in quanto tale in sede di legittimità, peraltro richiamando circostanze rispetto alle quali non si fornisce la specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto a sede di ingresso nel processo di merito e riferimento documentale.

Venendo al resto del motivo, come affermato da Cass. Sez. U. n. 29496 del 2020, avente ad oggetto la diversa fattispecie dell’assistenza farmaceutica, per la quale è stata esclusa l’applicabilità del D.Lgs. n. 231 del 2002, l’applicazione invece di tale disciplina alle strutture private accreditate nell’ambito del servizio sanitario nazionale è riconosciuta ormai in modo stabile dalla giurisprudenza, attribuendo rilievo all’intervento, una volta ottenuta la concessione, di un accordo contrattuale (sul punto si veda anche Cass. n. 5042 del 2017 in motivazione). Il punto di riferimento temporale per l’applicazione della disciplina in discorso, come correttamente evidenziato dal giudice del merito, non è l’accreditamento, ma la stipulazione del contratto relativo all’erogazione della prestazione. Come affermato da Cass. n. 20391 del 2016, nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all’8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l’Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l’Ente abbia assunto l’obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate (si veda anche, più diffusamente, Cass. n. 14349 del 2016). Il giudice del merito ha accertato che i contratti in questione sono stati stipulati successivamente alla data dell’8 agosto 2002.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 111 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione di legge. Osserva la ricorrente che, dimostrata l’ammissibilità del primo motivo di appello incidentale, il motivo era fondato perché il giudice di primo grado aveva svolto una valutazione incompleta del motivo di opposizione a decreto ingiuntivo in relazione alla somma di Euro 741.359,96, contestata per ricoveri inappropriati sulla base di una serie di circostanze. Aggiunge che, dimostrata l’ammissibilità del secondo motivo di appello incidentale, il motivo era fondato, non potendo trovare applicazione la maggiorazione del 7% stante la non piena equiparazione delle case di cura alle strutture pubbliche per la natura imprenditoriale delle prime. Osserva ancora che il giudice di appello ha omesso di pronunciare sull’ulteriore pretesa sollevata dalla casa di cura per l’importo di Euro 294.137,06, pretesa infondata per la mancata indicazione sia della fattura che delle prestazioni erogate.

Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha ritenuto inammissibile tanto il primo motivo di impugnazione incidentale per difetto di decisività della censura, in quanto risultava impugnata solo una delle due rationes decidendi, quanto il secondo motivo di impugnazione incidentale per violazione dell’art. 342 c.p.c.. Le due censure proposte con il motivo in esame, aventi ad oggetto il merito dei motivi di appello incidentale, non toccano la ritenuta inammissibilità di tali motivi, limitandosi a predicare la generica ammissibilità dei motivi di appello (peraltro quanto al secondo motivo già sopra è stata disattesa la censura per violazione dell’art. 342), per cui lasciano ferma la dichiarata inammissibilità dell’appello incidentale e non hanno alcuna efficacia sul piano della decisività dell’impugnazione (sotto altro aspetto le censure potrebbero pure reputarsi assorbite dal mancato accoglimento del primo motivo, presupponendo esse evidentemente la fondatezza di tale motivo e la riconosciuta ammissibilità dei motivi di appello).

Carente sotto il profilo dell’interesse ad impugnare è la denuncia di omessa pronuncia su un’ulteriore pretesa della casa di cura, provenendo la censura ovviamente non dalla parte interessata a proporre il motivo di ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che

liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA