Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4697 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4697 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso n. 27240/2011 proposto da:
S.R.L. RILIEVI TOPOGRAFICI AEROFOTOGRAMMOMETRICI

rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Neri, con domicilio eletto in
Roma, presso il suo studio in Roma (studio avv. Cristina Speranza),
via Cipro, n. 77.
– ricorrente contro
REGIONE MARCHE

– intimata avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, n. 604, depositata in data 20 settembre 2010;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2017
dal Consigliere dott. Pietro Campanile;
Rilevato che:

con sentenza n. 400 del 2004 il Tribunale di Ancona accoglieva la

oggetto la realizzazione di una cartografia aerofotogrammetrica,
dalla capogruppo di un’associazione temporanea di imprese a S.r.l.
Rilievi Topografici Aerofotogrammometrici (d’ora in poi, per brevità,
R.T.A.), condannando la Regione Marche al pagamento in suo favore
della somma di euro 133.199,21, sostanzialmente condividendo la tesi dell’illegittimità del comportamento dell’ente, che aveva trattenuto
detto importo a titolo di penale per inadempimenti precedenti, anziché riscuotere la polizza fideiussoria rilasciata dalla precedente capogruppo dell’ATI, C.D.R. s.c.a.r.I., sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa;
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Ancona, in
accoglimento del gravame proposto dalla Regione, ha rigettato la
domanda di R.T.A., rilevando, previo rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità, che la sussistenza
dell’obbligazione fideiussoria, posta alla base della tesi recepita nella
sentenza di primo grado, postulava la permanenza di quella principale, ragion per cui – in assenza di un patto di preventiva escussione
del fideiussore, neppure allegato – non poteva escludersi la facoltà

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domanda proposta, nell’ambito di un rapporto di appalto avente ad

del creditore di esercitare il proprio diritto nei confronti dei condebitori solidali.
per la cassazione di tale decisione la società R.T.A.

propone ricorso,

affidato ad unico motivo;

Considerato che:

la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 342, 346, 112, 345 e
277 cod. proc. civ., 1950, 1936 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, sostiene che erroneamente la Corte
di appello avrebbe pronunciato – in assenza di uno specifico motivo di
gravame – in merito alla disapplicazione della delibera della Regione
n. 309 del 1999, con la quale era stata disposta la riscossione della
penale mediante la decurtazione del saldo del corrispettivo
dell’appalto, aggiungendo che era stata disattesa l’eccezione
dell’appellata secondo cui l’incameramento della polizza era stata una
pattuizione essenziale e determinante del regolamento di interessi intervenuto nell’anno 1997, con cui era stata disposta la prosecuzione
dell’appalto con l’ATI, rappresentata dalla nuova capogruppo;
il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte infondato;
sotto il primo profilo, infatti, deve rilevarsi che non è predicabile il vizio di motivazione in merito ad un vizio procedurale che può essere
rilevato da questa Corte (la quale, in relazione agli errores in proce-

dendo, è anche giudice del fatto, inteso in senso processuale) indipendentemente dalle ragioni fornite dal giudice del merito;
non sussiste il vizio di extrapetizione derivante dall’assenza di specifiche censure avverso la disapplicazione della delibera che aveva previ-

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l’ente intimato non svolge attività difensiva.

sto la riscossione della penale mediante decurtazione del corrispettivo
dell’appalto, in quanto, come al riguardo correttamente rilevato dalla
corte territoriale, in conformità, del resto, alle risultanze processuali,
la Regione, ” nel terzo motivo di appello, si duole espressamente del-

timità”;
tale affermazione non è adeguatamente criticata, anche sotto il profilo del rispetto del principio dell’autosufficienza del ricorso, dovendosi
peraltro ribadire che non ricorre la violazione dell’art. 112 cod. proc.
civ. allorché il giudice del merito, all’esito – come nella specie -di
un’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata
delle domande sottoposte alla sua cognizione, abbia ritenuto che una
determinata richiesta sia stata proposta;
circa il profilo inerente al soddisfacimento della penale esclusivamente
mediante l’escussione della polizza fideiussoria rilasciata dalla sola
s.c.a.r.l. C.S.R., deve rilevarsi che la sentenza impugnata, da un lato, ha espressamente affermato in via generale – senza che sul punto
siano state svolte adeguate critiche – che la decisione di esigere il
credito nei confronti del fideiussore non preclude il contemporaneo
esercizio del diritto nei riguardi dei debitori principali, e, dall’altro,
che l’ATI non aveva mai eccepito l’esistenza di un patto che prevedesse – in maniera per altro difforme dalla normale applicazione del
beneficio di escussione nella fideiussione – che il pagamento della penale dovesse essere effettuato mediante incameramento della penale,
a vantaggio dei debitori principali;
con tale soluzione, del tutto coerente con l’affermazione della perma-

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la disapplicazione della delibera del 1999, asserendone la piena legit-

nenza dell’obbligazione, del resto non contestata, in capo a tutte le
imprese associate, risultano correttamente applicati i principi in materia di obbligazione solidale, soprattutto, vale bene ribadirlo, in assenza di una espressa deroga di natura pattizia;

golamento delle spese, non avendo la parte intimata svolto attività
difensiva.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 24 maggio 2017.
Il pristclik

al rigetto del ricorso non consegue alcuna statuizione in merito al re-

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