Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4697 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4697
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.I.T.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,
sez. staccata di Latina, n. 131/39/07, depositata il 20 marzo 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
Il P.G. nulla osserva.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 131/39/07, depositata il 20 marzo 2007, con la quale è stato riconosciuto il diritto di L.I.T. al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001.
Il contribuente non si è costituito.
2. Appare manifestamente fondato il primo motivo di ricorso (con assorbimento dei restanti), con il quale si denuncia l’omessa pronuncia del giudice a quo sulla eccezione, formulata dall’Ufficio nell’atto di appello (pag. 3), di intervenuta presentazione da parte del contribuente di istanza di definizione agevolata della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, con conseguente preclusione del diritto al rimborso.
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti gli altri”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010