Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4696 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4696 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso n. 10439/2011 proposto da:
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL BR/4 DI BRINDISI

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Armando Attolini, con domicilio eletto in Roma, via Panama, n. 86, nello studio dell’avv. Andrea Melucco;
ricorrente
contro
PODDI GRAZIA — PODDI EFISIO RENATO — PODDI ROBERTO —
PODDI MARILENA

rappresentati e difesi dagli avv.ti Poddi Roberto e Poddi Marilena, con
domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia, n. 5, nello studio

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Data pubblicazione: 28/02/2018

dell’avv. Flaminia Rueca;

contro ricorrenti
nonché contro
COMUNE DI BRINDISI

in Roma, via L. Mantegazza, n. 24, c/o il dott. Marco Gardin;

controricorrente
ASL BRINDISI

intimata
nonché sul ricorso proposto in via incidentale da

PODDI GRAZIA — PODDI EFISIO RENATO — PODDI ROBERTO —
PODDI MARILENA
come sopra rappresentati

ricorrenti in via incidentale
contro
GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL BR/4 DI BRINDISI
come sopra rappresentata

controricorrente a ricorso incidentale
contro
COMUNE DI BRINDISI
ASL BRINDISI

intimati
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, n. 114, depositata
in data 4 marzo 2010;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2017
dal Consigliere dott. Pietro Campanile.

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rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Durano, con domicilio eletto

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata in data 19 marzo 2001 il Tribunale di
Brindisi, pronunciando sulla domanda proposta dagli eredi di Poddi
Donato avente ad oggetto il risarcimento del danno conseguente

nuta nell’ambito della realizzazione del completamento della nuova
sede dell’Ospedale, dichiarava il Comune di Brindisi tenuto al pagamento dell’indennità di occupazione legittima; condannava detto ente, in solido con la gestione liquidatoria della ex USL BR/4 di Brindisi
al pagamento in favore degli aventi diritto, a titolo di ristoro del pregiudizio correlato alla perdita del bene, della somma di lire
904.700.000, oltre interessi e rivalutazione.
2. La Corte di appello di Lecce, con sentenza non definitiva n. 220 del
2006, dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla AUSL BR/1,
che non aveva partecipato al primo grado del giudizio, nonché la nullità della statuizione relativa all’indennità di occupazione legittima, la
cui domanda non risultava proposta; affermava la responsabilità
esclusiva della USL in merito all’illecita esecuzione delle opere e,
quindi, disponeva in ordine alla prosecuzione del giudizio relativamente alla determinazione dell’entità del danno subito, .
3. Con la sentenza definitiva indicata in epigrafe la Corte di appello,
all’esito della consulenza tecnica d’ufficio all’uopo disposta, ritenuta
l’area in parte edificabile ed in parte agricola , in quanto interessata
dalla zona di rispetto della strada Brindisi – Taranto, tenuto altresì
conto del valore del soprassuolo, confermava le statuizioni della decisione di primo grado, limitatamwente ai punti n. 4 e n. 6, in favore

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all’irreversibile trasformazione di un terreno e di un fabbricato avve-

dei Poddi (anche quali eredi di Maria Corsa, deceduta nelle more del
giudizio), condannandoli al pagamento delle spese in favore del Comune di Brindisi.
4. Per la cassazione di tale decisione la Gestione liquidatoria ed i pro-

ed a tre motivi, resistiti da controricorso, anche da parte del Comune
di Brindisi. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo del proprio ricorso, la Gestione liquidatoria della
Usi, deducendo omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, sostiene che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle osservazioni messe dal
consulente di parte, ing. De Guzzis, all’elaborato del consulente tecnico d’ufficio, con particolare riferimento “ai margini di incertezza sulla
definitiva utilizzazione del terreno”, tali da comportare una stima di
entità minore.
2. Premesso che non risulta contestata la ricognizione giuridica del
terreno come operata dal consulente tecnico d’ufficio e recepita nella
sentenza impugnata, la doglianza è in parte inammissibile, ed in parte infondata. Deve invero rilevarsi che la Corte di appello, nel procedere all’individuazione del valore unitario del terreno, ha espressamente considerato (pag. 15), oltre “alla qualità del fondo e ai possibili interventi”, anche i “segnalati margini di incertezza circa le concrete iniziative assumibili dai privati”, ragion per cui non risulta verificata l’affermazione secondo cui non si sarebbe tenuto conto di tale
circostanza, laddove la sinteticità del rilievo non appare scalfita dalla

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prietari propongono distinti ricorsi, affidati, rispettivamente, ad uno

genericità della censura, dovendosi in ogni caso ribadire che la determinazione del valore di mercato di un bene – nella specie eseguita
con il metodo storico comparativo – è riservata alla valutazione del
giudice del merito.

proc. civ. – incidentale, in quanto successivamente, e tempestivamente, proposto (Cass., 9 febbraio 2018, n. 2516; Cass., 20 marzo
2015, n. 3695), i proprietari deducono, con un primo motivo, “violazione a falsa applicazione di norme di diritto”, sostanzialmente dolendosi dell’affermazione secondo cui la sentenza non definitiva già
emessa dalla Corte salentina in data 23 marzo 2006 e non impugnata, tenendo conto della motivazione e del dispositivo, avrebbe affermato la responsabilità esclusiva della gestione liquidatoria dell’USL,
escludendo quella del Comune. Viene in particolare dedotto che il
principio secondo cui la portata precettiva di una decisione va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della
motivazione, non dovrebbe trovare applicazione quando, come nella
specie, il dispositivo manchi del tutto.
4. La censura è fondata. Premesso che nel dispositivo della richiamata sentenza non definitiva manca qualsiasi riferimento alla pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del Comune di Brindisi, deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte secondo cui la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo l’esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni

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3. Con il proprio ricorso, da intendersi – ai sensi dell’art. 333 cod.

contenute nella sola motivazione (Cass., 11 aprile 2017, n. 9263;
Cass., 24 maggio 2007, n. 12084), essendosi opportunamente precisato che “la portata precettiva di una sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, quan-

incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda” (Cass., 25 settembre 2015, n. 19074; Cass. 8 luglio 2010, n.
16152). Deve per altro rilevarsi che, venendo in considerazione il
rapporto fra decisione non definitiva e definitiva, impropriamente si è
fatto riferimento alla nozione di giudicato, apparendo più corretta la
nozione di preclusione endoprocessuale, comunque assimilabile al
giudicato interno (Cass., 9 febbraio 2016, n. 2533), derivante dalla
prima decisione, nella specie, per le ragioni indicate, non sussistente.
5. Con il secondo mezzo si critica – deducendosi vizio motivazionale la determinazione del valore dell’edificio presente sul terreno sulla
base delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio.
Tale doglianza è inammissibile, sia perché concernente valutazioni riservate al giudice del merito (il quale adempie il proprio onere motivazionale laddove dichiara di aderire alle conclusioni dell’ausiliario),
sia perché le critiche alle scelte effettuate dal consulente tecnico
d’ufficio, così come recepite nella decisione impugnata, per poter incidere sulla motivazione di quest’ultima, non possono risolversi nella
proposizione, per la prima volta in questa sede, di censure attinenti
alle valutazioni compiute dall’esperto e condivise dal giudice del merito. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato il principio
secondo cui non incorre nel vizio di carenza di motivazione la senten-

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do il primo contenga, comunque, una decisione che, pur di contenuto

za che recepisca “per relationem” le conclusioni e i passi salienti di
una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza
argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte alleghi le

“a quo”, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in
sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in
sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 4 maggio 2009, n.
10222; Cass. 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 28 marzo 2006, n.
7078).
5.1. Nel caso in esame non risultano, invero, ritualmente proposte
davanti al giudice del merito (ad eccezione delle osservazioni svolte —
evidentemente per la prima volta – nella terza comparsa conclusionale, come tali inammissibili e non rilevanti per i fini che qui interessano
secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte : Cass., 19 febbraio 2016, n. 3330; Cass. 3 luglio 2013, n. 16611; Cass., 22 marzo
2013, n. 7335; Cass., 1 luglio 2002, n. 9517), le argomentazioni proposte in questa sede circa le valutazioni operate dal consulente tecnico d’ufficio, con particolare riferimento alla stima dei manufatti presenti sull’area occupata, che, in tal modo, anziché concretare specifiche censure alla motivazione della decisione impugnata, si risolvono
in inammissibili questioni attinenti al merito.
6. Con il terzo motivo si sostiene che alla revisione della liquidazione,
invocata con il precedente motivo, non sarebbe ostativa

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critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice

l’affermazione della Corte di appello concernente l’applicabilità del divieto di reformatio in peius, considerato che l’appello incidentale dei
Poddi era stato rigettato con la sentenza non definitiva.
La doglianza, virtualmente fondata, per aver i ricorrenti, nel rispetto

vame non atteneva soltanto alla natura (usurpativa o appropriativa)
dell’occupazione, ma tendeva in ogni caso ad ottenere” il pagamento
della maggiore somma da liquidarsi in base al valore venale del fondo”, cui era evidentemente finalizzata la prosecuzione del giudizio disposta con la sentenza non definitiva, rimane tuttavia assorbita, non
essendo per altro sorretta da un concreto interesse, in conseguenza
dell’inammissibilità del secondo motivo del ricorso incidentale e, in
ogni caso, dell’omessa allegazione e dimostrazione della operatività,
in concreto, del limite costituito dalla somma liquidata dal giudice di
prime cure.
7. La decisione impugnata, va quindi cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, che, in diversa composizione, provvederà ad esaminare la questione relativa alla sussistenza o meno della responsabilità solidale del Comune di Brindisi in
merito all’illegittima occupazione in esame.
8. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

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del principio di autosufficienza del ricorso, evidenziato che il loro gra-

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la
sentenza definitiva impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte
di appello di Lecce, in diversa composizione.

vile, in data 24 maggio 2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci-

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