Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4696 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 11/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16352-2014 proposto da:

A.S., A.G., L.S.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SAVOIA 31-INT. 2, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIOVANNINO GUAGLIANONE giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.C. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1754/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 6/12/2013, depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Il sig. A.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/12/2013 della Corte d’Appello di Catanzaro di parziale accoglimento del gravame interposto dalla Banca Carime s.p.a. e conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Rossano 18/8/2008, di parziale accoglimento della sua domanda di declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente ed apertura di credito con quest’ultima stipulato, con condanna della medesima al pagamento di somma in suo favore.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)”;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione, da un canto, che gli atti e i documenti del giudizio di merito oggetto di richiamo in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, cui fa riferimento la relazione sono, in particolare, la “clausola contrattuale di determinazione del tasso d’interesse con rinvio agli usi su piazza”, l'”atto di appello” nella parte in cui si è “specificamente impugnato” l'”accertamento circa la validità e l’efficacia della clausola di determinazione per iscritto del tasso d’interesse” asseritamente operato dal Tribunale di Rossano; e, per altro verso, che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui “nel caso di specie l’esercizio dello jus variandi, contrattualmente previsto, è stato legittimamente esercitato dalla Banca sempre a favore del correntista… Di conseguenza… i tassi da applicare al rapporto dedotto in giudizio vanno considerati globalmente e, quindi, sia con riguardo agli interessi debitori sia con riferimento a quelli creditori, nella misura variata dalla banca, così come risultanti dagli estratti conto esibiti in atti, depurati della sola capitalizzazione trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto”;

ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA