Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4695 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4695 Anno 2018
Presidente: TIRELLI FRANCESCO
Relatore: CAMPANILE PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso n. 13050/2011 proposto da:
CONSORZIO CO.RI – CONSORZIO RICOSTRUZIONE, in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.

rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Pollice, Claudio Fabricatore
e Marco Calvino, con domicilio eletto in Roma, via U. Boccioni, n. 4,
presso lo studio dell’avv. Antonino Smiroldo.

ricorrente

contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12

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Data pubblicazione: 28/02/2018

- controricorrente nonché sul ricorso proposto in via incidentale da

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
come sopra rappresentata

ricorrente in via incidentale –

contro

CONSORZIO CO.RI – CONSORZIO RICOSTRUZIONE, in liquidazione, in persona del liquidatore p.t.
come sopra rappresentato

intimato

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 2171, depositata in data 9 giugno 2010;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2017
dal Consigliere dott. Pietro Campanile;
lette le conclusioni del P. M., Sost. Proc. Gen. dott. Alberto Cardino,
che ha chiesto l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità dell’incidentale.
Rilevato che :
– con atto di citazione del 18 maggio 1998 la Presidenza dal Consiglio
dei Ministri (d’ora in poi, per brevità, P.C.M.), in persona del funzio..

nario delegato dal C.I.P.E., impugnava per nullità il lodo arbitrale deliberato in relazione alla controversia insorta tra il CIPE e il Consorzio
CO.RI., a seguito dell’esecuzione di lavori commissionati a quest’ultimo dal Sindaco nella qualità di Commissario Straordinario di Governo,
per la realizzazione del programma straordinario di cui al titolo VIII
della I. n. 219 del 1981;

- la Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 5 luglio
2000, dichiarava l’improcedibilità dell’impugnazione, ritenendo che le
pattuizioni intercorse fra le parti dopo la notificazione del precetto al
debitore integrassero gli estremi di una transazione che, in quanto ta-

diverse domande, eccezioni e deduzioni formulate con l’atto di impugnazione del lodo;
– con sentenza n. 4159 del 2004 questa Corte, accogliendo il ricorso
proposto dalla P.C.M., annullava con rinvio la suddetta decisione, affermando l’insussistenza della ritenuta transazione;
– con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli,
pronunciando in

sede di

rinvio,

in

parziale accoglimento

dell’impugnazione del lodo, che ha confermato nel resto, ha affermato
la decorrenza degli interessi soltanto a far tempo dalla data del 2 aprile 1997;
per la cassazione di tale decisione il Consorzio Co.Ri propone ricorso,
affidato a tre motivi, cui resiste la P.C.M., che interpone ricorso incidentale, con tre censure;
le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
con il primo motivo del ricorso principale, deducendosi violazione degli artt. 827, 828, 829 e 830 cod. proc. civ., si sostiene che erroneamente la Corte di appello avrebbe pronunciato – senza previamente
procedere, in sede rescindente, alla declaratoria della nullità parziale

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le, avrebbe dovuto necessariamente comportare il superamento delle

del lodo – in merito alla questione concernente il cumulo degli interessi e della rivalutazione;
con il secondo mezzo si denuncia motivazione contraddittoria, per aver ritenuto fondata la suddetta doglianza, viceversa giudicata, in re-

fondata;
con la terza doglianza si denuncia, in via subordinata, violazione degli
artt. 1282, 1223 e 1224 cod. civ., in relazione alla decorrenza degli
interessi;
le esposte censure sono infondate;
sotto un primo profilo, infatti, deve rilevarsi che, in relazione
all’unificazione della fase rescindente e della fase rescissoria, questa
Corte ha costantemente ribadito l’orientamento secondo cui non si
determina alcuna nullità, allorché la corte di appello abbia comunque
tenuto concettualmente distinte le due fasi, e, dopo aver dichiarato la
nullità del lodo, abbia esaminato le conclusioni di merito ritualmente
precisate dalle parti e ritenuto di poter pronunciare la decisione definitiva in base agli elementi di prova già acquisiti nel processo arbitrale ed alle altre constatazioni compiute dagli arbitri, senza bisogno di
una nuova istruzione (Cass., Sez. U, 8 ottobre 2008, n. 24785; Cass.,
Sez. U, 9 dicembre 1996, n. 10955; Cass., 9 novembre 1988, n.
6022);
nella specie la corte distrettuale, dopo aver rilevato la fondatezza della doglianza, con espressa menzione di accoglimento (e, con essa,
procedendo per relationem alla declaratoria di nullità parziale del lodo), ha dapprima (pag. 27) esplicitato le relative ragioni, e, solo suc-

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lazione ad altro motivo di impugnazione del lodo, inammissibile e in-

cessivamente, in sede rescissoria, “in accoglimento, per quanto di ragione, avverso il lodo arbitrale di che trattasi, a modifica di quanto
statuito con il detto lodo”, ha precisato che “sulle somme tutte riconosciute al Consorzio e rivalutate, gli interessi vanno riconosciuti co-

in tal modo, pur senza ricorrere a specifiche formule, la corte di appello ha sostanzialmente ed in maniera del tutto comprensibile ben
tenuto distinte le sequenze delle fasi rescindente e rescissoria, senza
incorrere nel vizio denunciato;
non è poi predicabile il vizio di motivazione contraddittoria in merito
ad una questione giuridica, dovendosi per altro rilevare che il settimo
motivo di impugnazione del lodo si riferiva alla diversa questione concernente il cumulo di interessi e revisione, che per altro non risulta
specificamente esaminata nella motivazione della sentenza in esame;
la terza censura presenta profili di inammissibilità e di infondatezza:
sotto il primo aspetto, deve rilevarsi che non risulta colta la ratio de°tendi della decisione impugnata, che, riferendosi espressamente,
con specifici richiami giurisprudenziali, al maggior danno ex art. 1224
cod. civ., evidente qualifica l’obbligazione come di valuta: tale aspetto
non viene adeguatamente censurato nel ricorso, che – senza alcuna
critica in merito a detta qualificazione – richiama principi relativi al
debito di valore;
in ogni caso, relativamente a tale questione, la tesi prospettata confligge con l’indirizzo di questa Corte, con il quale, ribadito che in materia di inadempimento contrattuale l’obbligazione di risarcimento del
danno configura un debito di valore, si afferma che, qualora si prov-

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me dovuti soltanto a far tempo dalla data del lodo”;

veda all’integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno
fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento
della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produr-

avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione (Cass., 5 maggio 2016, n. 9039);
con il ricorso incidentale la P.C.M. si duole del rigetto del settimo motivo di impugnazione del lodo, deducendo i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ., degli artt. 829 cod. proc. civ., 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e 20 del R.D. n. 350 del 1895, in quanto la questione della remunerazione dei lavori non previsti in contratto era di
diritto, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità
della censura, per essersi ritenute involte valutazioni di merito riservate agli arbitri;
2) violazione delle norme sopra indicate, prospettata, ai sensi dell’art.
360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., come error in procedendo;
3) motivazione contraddittoria ed insufficiente, per aver affermato ,
da un lato, che gli arbitri avrebbero aderito alle conclusioni peritali
conseguite all’esito di una , e,
dall’altro, che la denunciata contraddittorietà del lodo non era ammissibile, trattandosi di questione di mero fatto;
i motivi esposti sono inammissibili;
in primo luogo, come rilevato anche dal P.M. nella proprie conclusioni
scritte, a causa di una totale inosservanza del principio di autosuffi-

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rebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso

cienza del ricorso, non è dato comprendere a quali lavori si faccia riferimento, né per quale ragione la consulenza tecnica d’ufficio espletata nell’ambito del giudizio arbitrale li avesse ritenuti remunerabili;
in tal modo, pur dovendosi condividere, in astratto, il rilievo secondo

base a lavori non approvati, né contabilizzati, non può essere confinata in una mera valutazione di merito, potendo comportare, ove adeguatamente denunciate, il rilievo di specifiche violazioni della disciplina dell’appalto pubblico, deve osservarsi che la genericità delle doglianze, come sopra evidenziata, non consente di apprezzare la fondatezza delle censure, in assenza di qualsiasi riferimento alla natura
delle opere in questione, alla loro realizzazione in difformità alle previsioni contrattuali e alle esigenze, anche in relazione a un giudizio di
indispensabilità, sottese alla loro esecuzione, nonché – aspetto maggiormente decisivo – alle circostanze in base alle quali gli arbitri, aderendo alle conclusioni peritali, avevano ritenuto la fondatezza delle
pretese in questione;
in considerazione della reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale e dichiara compensate le spese relative al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci-

cui la denuncia dell’erronea attribuzione all’appaltatore di spettanze in

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