Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4695 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 08/01/2018, dep. 18/02/2019), n.4695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13899-2017 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 434/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 02/12/2016, R.G.N. 133/2016.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 2 dicembre 2016, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato Trenitalia S.p.A. al pagamento, in favore di A.M.T., della complessiva somma di Euro 29.208,76, in luogo della minor somma riconosciuta dal giudice di primo grado, oltre accessori di legge e spese;

che avverso tale sentenza Trenitalia S.p.A. ha proposto ricorso affidato ad un motivo diversamente articolato;

il PG ha concluso chiedendo……

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso, Trenitalia S.p.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 c.p.c. e ss. e del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 per aver la Corte d’appello ritenuto la responsabilità solidale della società per l’intero TFR maturato dalla lavoratrice durante tutta la propria vita lavorativa, e non soltanto relativamente a quello maturato nel periodo di vigenza dell’appalto dedotto in giudizio in via monitoria con la PMA nel periodo febbraio 2006 febbraio 2010;

– il motivo è fondato;

– come noto (sul punto, fra le più recenti, Cass. n. 16564 del 22/06/2018) nell’ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una “reconventio reconventionis”;

– nel rito del lavoro, tale principio subisce degli adattamenti, nel senso che al ricorso per ingiunzione è comunque applicabile l’onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell’azione, ossia il fondamento o titolo “causa petendi” e l’oggetto “petitum” della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l’atto introduttivo del giudizio, e, tuttavia, resta salva, una volta che dall’opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire tali elementi nell’atto di costituzione – al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione, rispondente, tra l’altro, al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordinaria la pretesa azionata in sede monitoria;

– tuttavia, in quella sede, ove sussistano le condizioni di cui all’art. 420 c.p.c., sarà possibile al creditore opposto modificare la domanda della fase monitoria esclusivamente nei termini dell’ “emendatio” e non della “mutatio libelli”, in ogni caso preclusa (sul punto, fra le altre, Cass. n. 14692 del 04/08/2004);

– nel caso di specie, la piana lettura del contenuto dell’atto originario, riprodotta nel ricorso per cassazione, induce ad affermare che la domanda introduttiva, avanzata in sede monitoria, fosse limitata alle competenze maturate nel periodo dall’1 febbraio 2006 al 28 febbraio 2010, mediante lo svolgimento dei servizi appaltati da Trenitalia S.p.A. alla P.M. Ambiente S.p.A., non essendovi ricompresi, invece, i periodi lavorativi, successivamente allegati nel corso del giudizio, svolti presso le ditte Perla, Bucalossi S.p.A., e Società Grandi Appalti s.r.l.;

– l’introduzione nel corso del giudizio, anche qualora tempestivamente contenuta nell’atto di costituzione dell’opposta, delle domande inerenti diversi appalti, intercorsi in diversi periodi temporali, induce a configurare la vicenda in termini di domanda nuova, inammissibile in sede di costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed a ritenere, quindi, che la Corte d’Appello non abbia fatto buon governo delle relative disposizioni di legge;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Genova anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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