Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4695 del 10/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4695 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: VENUTI PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 6306-2013 proposto da:
CHIRCO

CRISTIAN

CHRCRS70S241819H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTA MORETTI, rappresentato e
difeso dall’avvocato LORENZO ANNUNZIATA, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2015
4984

contro

SURFLEX S.R.L., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
DELLA LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 10/03/2016

FRANCESCO CAROLEO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIORGIO ALBE’ giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1055/2012 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/08/2012 r.g.n. 626/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. PIETRO
VENUTI;
udito l’Avvocato PICONE GIUSEPPE per delega Avvocato
ANNUNZIATA LORENZO;
udito l’Avvocato CAROLEO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto,

R.G. n. 6306/13
Ud. 16 dic. 2015

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 29
agosto 2012, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva
rigettato la domanda proposta da Cristian Marco nei confronti di
Surflex s.r.I., volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del
licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento
del danno.
Al lavoratore era stata contestata l’assenza ingiustificata alla
visita di controllo effettuata presso il suo domicilio di Varese dal
medico dell’ASL, a seguito di un periodo di malattia protrattosi dal
31 marzo all’8 aprile 2009, e di non essersi presentato alla visita
ambulatoriale il giorno successivo. Inoltre gli era stata contestata la
recidiva in relazione a precedenti violazioni disciplinari.
La Corte di merito ha ritenuto che la condotta del lavoratore,
unitamente alle altre quattro violazioni disciplinari da lui commesse
in precedenza – le quali avevano creato disturbo nell’ambiente
lavorativo ed avevano altresì denotato una scarsa affidabilità e
superficialità del dipendente nello svolgimento dell’attività
lavorativa – giustificavano la sanzione espulsiva.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il lavoratore sulla
base di quattro motivi, articolati in più censure. Resiste la società
con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa
applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per
il giudizio, si deduce :

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

2

– che il ricorrente, assentatosi per malattia dal 31 marzo all’8
aprile 2009, comunicò alla società di essere reperibile in Varese,
Viale Aguggiari n. 77;
– che il medico di controllo dell’ASL, anziché in tale indirizzo, si
recò il 6 aprile 2009 presso altro indirizzo (Brenta, Via Don Guanella
n. 2), dove il Chirco aveva la residenza e, non avendolo trovato,

successivo (7 aprile 2009) presso l’ambulatorio dell’ASL di LavenoMombello per la visita di controllo;
– che il Chirco la mattina del 7 aprile 2009 si recò presso la
l’ambulatorio anzidetto e, sottoposto a visita di controllo, venne
giudicato non idoneo a riprendere il lavoro;
– che il pomeriggio dello stesso giorno il medico fiscale, ricevuta
notizia dalla società che il ricorrente aveva indicato nel certificato
medico di essere reperibile presso l’indirizzo di Varese, Viale
Aguggiari n. 77, si recò in tale indirizzo, dove il Chirco risultò
assente. Lasciò quindi un (altro) invito a presentarsi il giorno
successivo (8 aprile 2009), alle ore 14,00, presso l’ambulatorio
dell’ASL, dove il ricorrente non si presentò;
– che la società, dopo aver contestato al Chirco l’assenza
ingiustificata alla visita medica di controllo del 7 aprile 2009, in
Varese, e la mancata presentazione, il giorno successivo, alla visita
ambulatoriale, ritenendo ingiustificata la condotta del lavoratore, gli
intimò il licenziamento.
Tale provvedimento, ad avviso del ricorrente, è illegittimo,
considerato che egli si presentò la mattina del 7 aprile 2009, come
da invito del medico fiscale, presso l’ambulatorio dell’ASL di LavenoMombello per la visita di controllo; che la mancata sua reperibilità il
pomeriggio dello stesso giorno presso l’indirizzo di Varese non poteva
produrre alcuna conseguenza sul piano disciplinare, non essendovi
alcuna valida ragione per un nuovo controllo, una volta che quella
mattina era stato accertato dall’ASL lo stato morboso da cui era

affetto e non essendo stato quindi leso l’interesse della società al
controllo della effettiva sussistenza dell’infermità; che la mancata
presentazione alla visita ambulatoriale dell’8 aprile 2009 era stata
determinata dall’avvenuta sottoposizione, il giorno precedente, alla

lasciò presso la sua cassetta postale un invito a presentarsi il giorno

vista fiscale; che il provvedimento espulsivo, oltre che infondato, non
aveva i requisiti della proporzionalità, tenuto conto della obiettiva
entità dei fatti e delle modalità con le quali si erano svolti.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. nonché omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo

Si sostiene che la sentenza impugnata, nel ritenere
“incomprensibile” il motivo per il quale il ricorrente non fosse stato
reperito all’indirizzo di Varese, ha travisato la realtà dei fatti. Tale
assenza infatti è stata determinata dal fatto che il ricorrente era
stato sottoposto quello stesso giorno a visita fiscale presso
l’ambulatorio di Laveno-Mombello nonché dalla negligenza
dell’azienda che aveva indicato al medico fiscale, per la prima visita,
l’indirizzo errato di Brenta. Non vi era da parte del ricorrente alcuna
intenzione di sottrarsi alla visita fiscale, una volta che era stato
sottoposto a tale visita presso l’ambulatorio anzidetto.
3. Con il terzo motivo è censurata la sentenza impugnata, sotto
il profilo del vizio di motivazione e di erronea valutazione delle
risultanze probatorie, per avere ritenuto ingiustificata l’assenza del
ricorrente alla seconda visita, sia

nell’indirizzo di Varese, di

pomeriggio, che il giorno successivo presso l’ambulatorio indicato
nell’avviso immesso nella cassetta postale di detto indirizzo, senza
tenere conto delle modalità che avevano determinato la sua
condotta.
4.

Con il quarto motivo si lamenta violazione e falsa

applicazione degli artt. 112 e 437 cod. proc. civ. nonchè nullità della
sentenza impugnata e del procedimento.
Si afferma che il giudice di primo grado, pur avendo accertato
l’illegittimità di due – su sei – sanzioni disciplinari, utilizzate dalla
società quale elemento costitutivo della condotta determinante il
licenziamento e di cui la Corte di merito aveva tenuto conto nel
ritenere legittimo il licenziamento, non ha riportato tale statuizione
nel dispositivo, limitandosi a rigettare il ricorso, determinando così
un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo. Tale contrasto

per il giudizio.

.

4

era stato denunciato in sede di appello, ma la Corte non ha emesso
alcuna pronuncia.
5. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione, è fondato nei termini appresso
indicati.
La Corte di merito ha accertato che il ricorrente il pomeriggio

presso l’indirizzo di Varese e che il giorno successivo non si è
presentato presso l’ambulatorio dell’ASL, come da avviso dello stesso
medico fiscale immesso nella cassetta postale.
Ha ritenuto, con riguardo al primo aspetto, non provate le
giustificazioni dedotte dal ricorrente e, in relazione al secondo profilo,
che la sua presentazione presso l’ambulatorio di Laveno-Mombello
per la visita di controllo, dove era stata accertata la sua inidoneità a
riprendere il lavoro, non lo esimeva dal non presentarsi presso
l’ambulatorio dell’ASL per essere (nuovamente) sottoposto a visita.
Sotto il primo aspetto le censure mosse dal ricorrente alla
pronuncia impugnata sono inammissibili.
La Corte di merito ha infatti ritenuto non decisive le
dichiarazioni rese dalla “compagna” del ricorrente ai fini della prova
della sua presenza nell’abitazione di Varese e comunque non provata
tale presenza. Sul punto, la valutazione delle risultanze processuali
ed in particolare della prova testimoniale non sono censurabili in
sede di legittimità, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al
giudice del merito e non essendo consentito alla Corte di cassazione
il potere di riesaminare e valutare il merito della vicenda processuale
sottoposto al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le
argomentazioni svolte dal giudice di merito.
Deve quindi ritenersi definitivamente accertato che il ricorrente
non era presente presso il domicilio di Varese il pomeriggio del 7
aprile 2009 e, parimenti – come è pacifico tra le parti – che il giorno
successivo non si recò presso l’ambulatorio dell’ASL, pur essendo
stato invitato in tal senso dal medico fiscale attraverso l’avviso
immesso nella cassetta postale.

del 7 aprile 2009 non è stato trovato in casa dal medico fiscale

5

.

6. Nel valutare la proporzionalità della sanzione espulsiva in
relazione alle predette violazioni, oggetto della contestazione
disciplinare, la Corte di merito ha rilevato che il comportamento
inadempiente del lavoratore da solo non era tale da giustificare la
sanzione del licenziamento, ancorchè con preavviso, ma che a tale
conclusione doveva invece pervenirsi sulla base della recidiva, pure

precedenti contestazioni.
La prima riguardava il comportamento irrispettoso tenuto nei
confronti dei colleghi di lavoro (“il ricorrente cantava ad alta voce nei
reparti produttivi”); la seconda l’utilizzo del telefono durante l’orario
di lavoro (“guardava le foto”); la terza la tardiva consegna della
certificazione medica riguardante un giorno di assenza; la quarta una
condotta non consona al luogo di lavoro (aveva ripetutamente
cantato e fischiato a voce alta per diversi minuti).
Senonchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema
di licenziamento, la valutazione della gravità del fatto non va operata
in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla
natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al
grado di affidabilità richiesto dalle singole mansioni, nonché alla
portata soggettiva del fatto, ossia alle circostanze del suo verificarsi,
ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale e di quello colposo
(Cass. 26 luglio 2011 n. 16283; Cass. 1 marzo 2011 n. 5019; Cass.
3 gennaio 2011 n. 35).
Ed ancora, la gravità dell’inadempimento deve essere valutata
nel rispetto della regola generale della “non scarsa importanza” di cui
all’art. 1455 c.c., sicchè la sussistenza in concreto di una giusta
causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravità dei
fatti addebitati al lavoratore – desumibile dalla loro portata
oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati
commessi nonché dall’intensità dell’elemento intenzionale -, sia della
proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta (Cass. 10 dicembre
2007 n. 25743; Cass. 4 marzo 2013 n. 5280; Cass. 16 ottobre 2015
n. 21017).

contestata, avente ad oggetto quattro (delle sei originarie)

6

La Corte di merito, nel ritenere la sanzione espulsiva
proporzionata alla entità dei fatti, non ha sufficientemente dato conto
del suo convincimento, non considerando che il ricorrente, dopo il
primo accesso del medico fiscale, rimasto senza esito, si recò, per la
visita di controllo, come da avviso immesso dallo stesso medico nella
cassetta postale, presso l’ambulatorio di Laveno-Mombello, dove

Non ha altresì chiarito la Corte territoriale perché, una volta
effettuata la visita fiscale, il ricorrente era tenuto a sottoporsi il
pomeriggio dello stesso giorno o il giorno successivo ad una seconda
visita fiscale.
Infine, non ha spiegato se nella condotta del ricorrente fosse
ravvisabile l’elemento intenzionale, e cioè la volontà di sottrarsi alla
visita fiscale, una volta che la mattina del secondo accesso del
medico fiscale si era recato presso l’ambulatorio di LavenoMombello, sottoponendosi a visita.
Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata,
con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame,
dovendosi aggiungere che priva di rilevanza è la censura formulata
con il quarto motivo, atteso che la Corte di merito non ha tenuto
conto, ai fini della recidiva, delle due sanzioni disciplinari dichiarate
illegittime dal Tribunale, ancorchè tale statuizione, contenuta in
motivazione, non sia stata riportata nel dispositivo della sentenza di
primo grado.
In ragione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i
presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del
2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, in diversa
composizione.
Ai sensi all’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

venne riscontrata la sua inidoneità a riprendere servizio.

7

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2015.

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