Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4694 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 4694 Anno 2018
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: CAMPANILE PIETRO

Re p.
ORDINANZA

Data pubblicazione: 28/02/2018

Reg. G. 14311/2012
sul ricorso iscritto al n. 14311/2012 R. G. proposto da:
Ud. 23.5.2017
MANCINI PIERO
elettivamente domiciliato in Roma, via Cipro, n. 77, nello studio
dell’avv. Gerardo Russillo; rappresentato e difeso dall’avv. Maria Cellupica
– ricorrente contro

COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Eramo, con domicilio eletto
in Roma, via Degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio dell’avv. Maria
Mandrà

avverso la sentenza n. 1890 della Corte di appello di Roma, depositata
in data 2 maggio 2011.
sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2017
dal consigliere dott. Pietro Campanile;
Rilevato che:
con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Mancini Piero nei confronti del Comune
di Isola del Liri avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, sez. dist.
di Sora, n. 206 del 2006, con la quale era stata disattesa la richiesta
del predetto del riconoscimento del compenso derivante da prestazioni
professionali;
il particolare, premesso che il giudice di primo grado aveva affermato
che – a fronte di un impegno di spesa contenuto nella delibera n. 384
del 12 settembre 1997 ammontante a lire cinque milioni, somma già
corrisposta al professionista – la differenza, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. e), del d.lgs. 25 febbraio 1977, n. 77, a prescindere dal riconoscimento o meno dell’utilità dell’opera, non poteva essere richiesta, neppure a titolo di arricchimento senza causa, al Comune, ma ai
funzionari e agli amministratori che avevano reso possibile la prestazione, la Corte di appello ha in primo luogo rilevato che il riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione è riservato alla pubbli-

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– con troricorrente –

ca amministrazione, essendo “presclusa al giudice la facoltà di apprezzarla in via autonoma”;
la corte distrettuale ha poi osservato che il riferimento dell’appellante a
una transazione intervenuta in data 18 aprile 2002, nella quale, a cri-

parte del Comune, non era condivisibile, in applicazione del principio
secondo cui l’oggetto della transazione – nella specie risolta per inadempimento – non è il rapporto giuridico cui si riferisce la discorde valutazione delle parti, ma la lite cui detta discordanza ha dato luogo;
per la cassazione di tale decisione il Mancini propone ricorso, affidato
ad unico motivo, illustrato da memoria, cui il Comune di Isola del Liri
resiste con controricorso;
Considerato che:
con unica censura il ricorrente deduce violazione dell’art. 2041 cod.
civ. ed insufficiente e contraddittoria motivazione, atteso che la sentenza impugnata non avrebbe considerato, ai fini dell’accertamento
dell’utilità della prestazione, la portata della transazione in data 18
aprile 2002, nella quale Comune aveva affermato di ritenere infondata
la pretesa del dr. Mancini solo in relazione alla parcella n. 21 del 21 luglio 1999 – così ritenendo valida l’obbligazione – cui si riferisce il presente giudizio – posta alla base di altra parcella (la n. 20), omettendo
in ogni caso di valutare la delibera del Consiglio Comunale in data 22
ottobre 1998, con cui era stato approvata la bozza di progetto presentata dal dott. Piero Mancini, così implicitamente riconoscendosi l’utilità
della prestazione;
il ricorso non può essere accolto, dovendo ritenersi il dispositivo della
decisione impugnata conforme al diritto, pur dovendosi correggere la

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terio del Mancini, sarebbe intervenuto il riconoscimento del debito da

motivazione della stessa ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc.
civ.;
invero il tema del riconoscimento dell’utilità dell’opera da parte della
pubblica amministrazione, come correttamente rilevato nella memoria

luzione della controversia, ove si consideri che le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente affermato il principio secondo cui il soggetto
che agisce ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. nei confronti della pubblica
amministrazione ha l’onere di fornire soltanto la prova del fatto oggettivo dell’arricchimento, e non anche quella del riconoscimento
dell’utilità da parte dell’ente pubblico, che non costituisce un requisito
dell’azione (Cass., Sez. U, 26 maggio 2015, n. 10798);
deve tuttavia osservarsi che nella specie, come per altro già affermato
dal giudice di primo grado, l’azione di indebito arricchimento non è
proponibile, ai sensi dell’art. 2042 cod. civ., essendo del tutto carente
il requisito della sussidiarietà;
il D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, (convertito, con modificazioni, in
L. 24 aprile 1989,_n. 144, poi trasfuso nell’art. 35 del d.lgs. n. 77 del
1995 e, ancora successivamente, ), dispone, con il comma 3, che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme
provvedimento dell’organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione dal ragioniere o dal segretario, e poi, con il comma successivo, stabilisce, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione di dette
prescrizioni, la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con
l’amministratore od il funzionario che abbiano consentito la prestazione
del privato;

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depositata dal ricorrente, appare ormai privo di rilievo ai fini della riso-

queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d’opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazio-

soggetto tenuto all’adempimento, escludendo che lo stesso sia il Comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., 1 febbraio 2005, n. 1985);
siccome l’azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario, non
compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con
altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, essa deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Comune con violazione delle richiamate disposizioni, dato che, come si è
detto, il corrispettivo della prestazione medesima è reclamabile nei
confronti dell’amministratore o del funzionario responsabili dell’acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e
contabilizzazione dell’impegno di spesa, i quali subentrano, ope legis,
nella posizione debitoria (Cass., 24 settembre 1997, n, 9373; Cass.,
14 maggio 2003, n. 7369; Cass., 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., 20
agosto 2003, n. 12208; Cass., 4 agosto 2004, n. 14928);
la sentenza impugnata ha quindi correttamente rigettato la domanda
di arricchimento senza causa rivolta nei confronti del Comune, poiché in base al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, poi sostituito
dall’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 – il corrispettivo della prestazione
(recte, la differenza rispetto all’impegno di spesa deliberato, già corri-

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ni dell’ente territoriale, ed operano sul versante dell’individuazione del

sposto al dott. Mancini primi dell’instaurazione del giudizio) era reclamabile nei confronti degli amministratori responsabili dell’acquisizione
della prestazione;

l’irrilevanza della transazione, successivamente risolta, ai fini del riconoscimento del debito da parte del Comune, in quanto l’oggetto della
transazione non è il rapporto o la situazione giuridica cui si riferisce la
discorde valutazione delle parti, ma la lite cui questa ha dato luogo o
può dar luogo, e che le parti stesse intendono eliminare mediante reciproche concessioni (Cass., 3 gennaio 2011, n. 72), a tacere del fatto
che la risoluzione della transazione stessa travolge anche l’eventuale
riconoscimento di un debito che ne costituisce il presupposto (Cass.,
27 marzo 2008, n. 7966, in motivazione);
deve infine\)éaso richiamarsi il principio secondo cui il riconoscimento di
un debito fuori bilancio, ex art. 5 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342,
poi trasfuso nell’art. 194, comma 1, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all’ente
locale di far salvi nel proprio interesse – accertati e dimostrati l’utilità e
l’arricchimento che ne derivano, per l’ente stesso, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza – gli impegni
di spesa per l’acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile,
ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi – come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta “ad sub-

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deve poi rilevarsi che la Corte di appello ha correttamente rimarcato

stantiam” – né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell’azione di indebito arricchimento di cui all’art. 23 del d.l. 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144

25373);
al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese, liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in euro
7.200,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 23 maggio 2017.

(Cass., 27 gennaio 2015, n. 1510; Cass., 22 novembre 2013, n.

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