Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4694 del 18/02/2019
Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 08/01/2018, dep. 18/02/2019), n.4694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29676-2014 proposto da
ACQUEDOTTO PUGLIESE AQP S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIORDANO (STUDIO LEGALE
ZUNARELLI), rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO CLAUDIO
SCHIAVONE;
– ricorrente principale –
contro
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO
42, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PAGLIARA, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANGELO GALANTE;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e contro
ACQUEDOTTO PUGLIESE AQP S.P.A., GI GROUP S.P.A. (già WORKNET
S.P.A.);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1087/2014 della CORTE DI APPELLO di LECCE,
depositata il 13/06/2014, P.G.N. 197/2013.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– con sentenza in data 13 giugno 2014, la Corte d’Appello di Lecce in riforma della sentenza del locale Tribunale, che aveva respinto le domande dirette all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’Acquedotto Pugliese S.p.A., ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra P.V. e la società GI Group S.p.A. accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra il lavoratore e l’Acquedotto, sul presupposto della mancanza della effettiva esigenza di carattere temporaneo e, segnatamente, della insussistenza, in fatto, della causale posta a fondamento sia del contratto di somministrazione tra GI. Group e Acquedotto Pugliese, sia del collegato contratto di lavoro tra P.V. e quest’ultima società;
– avverso tale sentenza l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi cui ha resistito l’intimato con controricorso corredato da ricorso incidentale condizionato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– in data 8 gennaio 2019 i difensori delle parti costituite nel procedimento in oggetto, premesso che tra l’Acquedotto Pugliese S.p.A. e P.V. è intervenuto un accordo transattivo hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese alla luce dell’intesa sopravvenuta;
– non risulta costituita la GI. Group S.p.A.;
– deve, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite fra le parti costituite.
PQM
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019