Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4694 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17124-2021 proposto da:

T.G., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANIELLO NATALE;

– ricorrente –

contro

G.G., G.C., domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e

difese dall’avvocato VINCENZO GUIDA;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 528/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 15/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

Ritenuto che la vicenda qui al vaglio può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale rigettò la domanda riconvenzionale con la quale T.G. aveva chiesto, nei confronti di G.C. e G.G., di essere dichiarata proprietaria per usucapione di taluni stacchi di terreno;

– la Corte d’appello di Salerno, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l’impugnazione proposta dall’insoddisfatta appellante;

– T.G., ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi di doglianza.

Diritto

OSSERVA

Con le mosse censure, tra loro correlate, la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 1165,1167 e 2943 c.c., nonché dell’art. 2967 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nonché, infine, l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.

Assume la T. che la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che il possesso della esponente fosse stato interrotto a seguito dei contrasti insorti fra le parti sull’esatta linea di confine; l’asserto non era conforme all’art. 1167 c.c., occorrendo allo scopo lo spossessamento di durata annuale, inoltre, l’ipotesi non rientrava fra quelle tassativamente reputate idonee all’interruzione, delineate più volte dalla Cassazione.

Sotto altro profilo, la decisione, illogicamente e contraddittoriamente, aveva reputato che la esponente avrebbe potuto provare il suo diritto solo attraverso la prova testimoniale dalla medesima richiesta e non anche attraverso l’escussione dei testi della controparte, per contro il Giudice avrebbe dovuto considerare tutte le prove testimoniali e tutti i documenti acquisiti, senza fermarsi solo alla prova per testi richiesta dall’esponente, giudicata irrilevante a cagione della mancata specificazione del “dato spaziale”.

Infine, la Corte di Salerno aveva omesso “di valutare e considerare un fatto decisivo per il giudizio ossia il momento in cui ha avuto inizio il possesso ad usucapione sulla zona di terreno oggetto di causa ossia nei primi anni ‘80 ed emergente dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, sigg.ri S.D. e D.R..

E’ successivamente pervenuto atto di rinuncia al ricorso.

Pertanto s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, essendo rimasta la controparte intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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