Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4694 del 10/03/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 4694 Anno 2016
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA
sul ricorso 14691-2011 proposto da:
LUNA ANGELA C.F. LNUNGL56P54I874V, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA O. LAZZARINI 19, presso lo
studio dell’avvocato UGO SGUEGLIA, che la rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
4948

contro

– REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA C.F. 80002270074, in
persona del legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

Data pubblicazione: 10/03/2016

CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO EMANUELE GALLO, giusta delega in
atti;
– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F. 80185250588, MINISTERO DEGLI AFFARI

tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano,
ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 982/2010 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 09/12/2010 R.G.N. 137/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato SGUEGLIA UGO;
udito l’Avvocato LORENZELLI SABINA per delega
CONTALDI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ESTERI C.F. 80213330584, in persona dei Ministri pro

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Udienza de115.12.2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Aosta, Angela Luna, dopo avere intrapreso
con esito positivo un procedimento ex art. 700 c.p.c., introduceva il
giudizio di merito con il quale conveniva in giudizio la Regione Autonoma
Valle d’Aosta, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, esponendo di aver partecipato

d’Aosta, alla selezione del personale da inviarsi nelle istituzioni scolastiche
italiane all’estero bandita dal Ministero per gli Affari Esteri – Direzione
Generale delle Relazioni Culturali; lamentava che, nonostante avesse
superato la selezione, essendosi utilmente posizionata all’esito delle prove,
ed avesse accettato l’incarico, questo non le fosse stato assegnato, a causa
del diniego del nulla- osta al suo collocamento fuori ruolo emesso dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta; chiedeva pertanto che fosse ordinato alla
Regione di concedere il nulla-osta ed al Ministero degli Affari Esteri di
assegnarle la cattedra di sua spettanza, chiedeva, inoltre, la condanna del
suddetto Ministero e della Regione al risarcimento dei danni patrimoniali in
misura pari alla differenza fra il trattamento economico che avrebbe dovuto
percepire come insegnante da scuola italiana all’estero e quello percepito in
Valle d’Aosta, nonché al risarcimento dei danni morali e che fosse
confermata l’assegnazione disposta in data 3.11.2008, all’esito
dell’accoglimento del ricorso d’urgenza, alla cattedra di sua spettanza
presso l’Istituto Comprensivo di Parigi.
Il Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, dichiarava illegittimo il
diniego del nulla-osta al collocamento fuori ruolo emesso dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta, ordinava alla stessa di concederlo
immediatamente, disponeva che il Ministero per gli Affari Esteri, a seguito
dell’emanazione da parte della Regione del suddetto nulla osta, assegnasse
alla ricorrente l’incarico conseguito a seguito del concorso e condannava il
Ministero per gli Affari Esteri e la Regione Valle d’Aosta a risarcire i danni in
misura pari alla differenza tra il trattamento “metropolitano” percepito e
quello estero che avrebbe dovuto percepire dal 1.9.2008 alla data in cui
aveva preso servizio all’estero.
La Corte d’ appello di Torino, con la sentenza n. 982 del 2010,
accoglieva però gli appelli proposti dalla Regione autonoma Valle d’Aosta,
dal MIUR e dal Ministero degli Esteri e rigettava la domanda. Argomentava
Pa a Ghinoy, estensore

vittoriosamente, quale docente di ruolo della Regione Autonoma Valle

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che, pur dovendosi applicare anche agli insegnanti della Regione Valle
d’Aosta la disciplina statale di riferimento costituita e degli artt. 642 e 657
del D.Igs n. 297 del 1994 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di
istruzione , relative alle scuole di ogni ordine e grado), anche in virtù della
previsione dell’art. 2 del D.P.R. n. 861 del 1975, contenente il richiamo ed

e del trattamento economico e di carriera del personale degli istituti e delle
,scuole funzionanti nel restante territorio dello Stato, non poteva tuttavia
ritenersi che il rilascio del nulla osta da parte della Regione fosse atto
dovuto, per la mancanza nell’ordinamento di un raccordo tra le disposizioni
stabilite per il personale statale e quelle che regolamentano il personale
dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta. In difetto di tali
previsioni normative, ad avviso della Corte d’ appello non poteva
riconoscersi in capo alla ricorrente un diritto soggettivo ad ottenere il nulla
osta occorrente per l’assunzione dell’ incarico all’estero, né, in assenza del
nulla-osta, poteva configurarsi una responsabilità del Ministero degli Affari
Esteri per la mancata tempestiva assegnazione della cattedra richiesta.
Avverso tale sentenza Angela Luna ha proposto ricorso, affidato a due
motivi, cui hanno resistito con controricorso la Regione autonoma Valle
d’Aosta, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. La Regione autonoma Valle d’Aosta ha
depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con entrambi i motivi di ricorso, Angela Luna deduce violazione e
falsa applicazione dell’art 2 del D.P.R. n. 861 del 31.8.1975; degli artt.
642 e 657 del D.Ivo. n° 297 del 16.4.1994; art. 109 e 110 CCNL Comparto
Scuola biennio 2006-2009, in relazione all’ad 360, I comma, no. 3, del
c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in riferimento all’art. 360, 1°comma,
n. 5, del c.p.c.
Lamenta l’erroneità della sentenza gravata, sia nei confronti della
Regione autonoma Valle d’Aosta che nei confronti dei Ministeri, considerato
che la disciplina per l’insegnamento all’estero non può ritenersi destinata
soltanto al personale insegnante statale, ma deve ritenersi applicabile
anche al personale insegnante regionale, che gode dello stesso stato
giuridico, anche perché la disciplina collettiva nazionale non distingue fra le
Pao Ghinoy, estensore
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estensione agli organici delle Scuole della Valle d’Aosta dello stato giuridico

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varie tipologie di insegnante. Tale applicazione automatica prescinderebbe
dalla circostanza che la Regione autonoma non partecipi alla procedura
contrattuale de qua, e d’altra parte una norma che prevedesse una simile
discriminazione ai danni del personale docente dipendente della Regione
autonoma Valle d’Aosta e che in sostanza negasse a tale categoria di

illegittima per violazione degli articoli 3,35 e 97 della Costituzione, che
sancispono rispettivamente i principi di uguaglianza dei cit tadini, di tutela
del lavoro in ogni sua forma e manifestazione e di buona amministrazione.
Aggiunge che l’ordinanza ex articolo 700 del Tribunale del lavoro di
Aosta imponeva alla Regione e al Ministero degli Affari Esteri di emettere i
provvedimenti di rispettiva competenza affinché la ricorrente potesse
essere nominata per prestare servizio all’estero con decorrenza
settembre 2008 a tutti gli effetti giuridici ed economici e che i tempi tecnici
non potevano ricadere in danno della ricorrente.

2. Il ricorso non è fondato.
La disciplina dell’ assegnazione delle cattedre nelle sedi scolastiche
all’estero è dettata dal T.U. delle leggi sulla scuola, n. 297 del 1994, agli
artt. 639 ss., dall’art. 9 della L. 26/05/2000, n. 147, e dall’art. 110 del
CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio
normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. In base a tali
previsioni, essa si realizza mediante utilizzazione del personale di ruolo
dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da effettuarsi previo
collocamento fuori ruolo in base a graduatorie triennali formate all’esito di
apposita selezione. L’assegnazione (della durata massima prevista dall’art.
9 della L. 147 del 2000) presuppone il concerto del Ministero degli Affari
Esteri con i Ministeri competenti in ordine alle categorie di personale
richiesto, alla determinazione dei contingenti (T.U. 297, artt. 639 e 640
comma 1), alle categorie di personale interessate (art. 640 commi 2 e 14),
alle modalità di svolgimento degli esami e dei programmi relativi ( art. 640
comma 14). L’art. 642 prevede poi che l’assegnazione alla sede estera
degli aspiranti utilmente collocati in graduatoria avvenga con decreto del
Ministro degli affari esteri, previo nulla osta del Ministero della Pubblica
istruzione o del Ministero da essi cui dipendono, che devono provvedere al
collocamento fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, l’ art. 657 del
Pa.ft hinoy,

estensore

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insegnanti la possibilità di prestare servizio all’estero, sarebbe chiaramente

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T.U. prevede che le spese per il trattamento economico metropolitano
del personale restino a carico dell’amministrazione di appartenenza.
A tale trattamento si aggiunge il c.d. assegno di sede (art. 658), per
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all’estero, a carico del Ministero
degli Affari esteri. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto peraltro (con l’art. 14, comma

fino al raggitingimento del limite previsto dal comma 11, lettera, b), non
possono essere disposte nuove selezioni per il personale da destinare
all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, ne’ possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori ruolo”.
2.1. Diversa è la fattispecie del distacco, (o comando), richiamata
dall’art. 652, che la definisce come assegnazione temporanea (della durata
massima di un anno), da disporsi nel caso di posti delle istituzioni
scolastiche italiane all’estero che non si siano potuti conferire con la
procedura ordinaria sopra descritta , durante la quale il personale conserva
il diritto alla sede che occupava nel territorio nazionale, mentre l’onere
della relativa spesa è assunto dal Ministero degli Affari Esteri.
2.2. Ne risulta quindi complessivamente una disciplina specifica,
dettata per soddisfare un’esigenza dello Stato italiano, quella di
promuovere questo tipo di scuole all’estero per mantenere un contatto con
i cittadini italiani, mediante utilizzazione del personale di ruolo dipendente
dalle Amministrazioni statali.
2.3. Rispetto a tale quadro, la situazione dei docenti della Valle
d’Aosta presenta profili particolari. Essi, infatti, ai sensi del D.P.R.
31/10/1975, n. 861, appartengono ai ruoli regionali, la cui consistenza è
determinata da tabelle le cui variazioni sono disposte annualmente dalla
Regione autonoma. Ai concorsi per l’accesso ai ruoli regionali sono
ammessi coloro che, in possesso dei requisiti generalmente previsti dalle
norme vigenti, dimostrino, attraverso apposito accertamento, piena
conoscenza della lingua francese, ed analogamente II trasferimento di
personale ispettivo tecnico, direttivo e docente da uffici, istituti e
scuole del rimanente territorio nazionale ai corrispondenti uffici, istituti
e scuole della Valle d’Aosta e’ disposto previo apposito accertamento
della piena conoscenza della lingua francese. Il trattamento economico è
a carico del bilancio della regione, compresi gli oneri contributivi relativi
Pao Ghinoy, estensore
6

12) che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e

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alla previdenza e all’assistenza previsti per il corrispondente personale della
scuola statale (art. 2 del D.P.R. cit.).
2.4. Tali docenti, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. citato, sono soggetti
alle norme vigenti per il corrispondente personale degli istituti e delle
scuole funzionanti nel restante territorio nazionale quanto allo stato
giuridico e al trattamento economico e di carriera, salve le previsioni dei

2.5. La peculiprità della situazione professionale degli insegnanti dOla
Valle d’Aosta sopra evidenziata si ripercuote sull’ assegnazione delle
cattedre nelle sedi scolastiche all’estero, che introduce un mutamento dello
stato giuridico e del trattamento economico. La normativa sopra descritta
mal si coordina infatti con le peculiarità dello stato giuridico di tale
categoria di insegnanti, considerato che mancano previsioni che
consentano la partecipazione della Regione autonoma Valle d’Aosta alla
procedura selettiva del personale e alla determinazione dei contingenti e
che ne regolamentino l’accollo economico. Se quindi non può essere negato
l’accesso degli insegnanti della Val d’Aosta alla partecipazione alla
procedura concorsuale per l’assegnazione dei docenti alle scuole europee
ed italiane all’estero, che costituisce un’esperienza qualificante dal punto di
vista professionale ed offre un interessante riconoscimento economico,
tuttavia dev’essere attribuita alla Regione, nel concedere o meno il
richiesto nulla-osta, la possibilità di valutare la concreta incidenza
dell’assegnazione all’estero sulla situazione regionale, sia dal punto di vista
delle ripercussioni sui ruoli organici, che delle conseguenze economiche che
determina, in assenza di accollo dell’onere da parte del MIUR.
2.6. Correttamente pertanto la Corte torinese ha concluso che, in
difetto di diverse previsioni normative, non possa riconoscersi in capo agli
insegnanti della Valle d’Aosta un diritto soggettivo ad ottenere il nulla osta
occorrente per l’assunzione dell’ incarico all’estero, attenendo invece la loro
possibilità di controllo alla legittimità della valutazione compiuta per la
concessione o meno del nulla-osta, valutazione che non è stata fatta
oggetto di specifica censura.
2.7. La considerazione della necessità di prevedere un raccordo fra le
disposizioni normative suddette, che renda effettiva l’ equiparazione ai fini
che ne occupano del personale statale e di quello dipendente della Regione
autonoma Valle d’Aosta e consenta l’applicazione in concreto a questi ultimi
Paol Ghinoy, estensore
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restanti articoli dello stesso D.P.R.

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delle norme relative alla mobilità statale, non determina tuttavia possibili
censure di illegittimità costituzionale, considerato che le difficoltà che
possono sorgere nella realizzazione di un obiettivo di carriera sperato non
limitano la realizzazione di diritti primari costituzionalmente garantiti, e che
le differenze obiettive dello stato giuridico degli insegnanti dipendenti dalla

differenziato; essi peraltro ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 31/10/1975, n. 861
possono essere trasferiti, p domanda, ad uffici, istituti e scuole del restante
territorio nazionale, con passaggio ai relativi ruoli, secondo le norme
vigenti per i trasferimenti del personale docente.
2.8. Resta assorbita la doglianza attinente i tempi di esecuzione della
statuizione resa all’esito del giudizio ex art. 700 c.p.c., che è stata superata
per effetto della sentenza d’appello.

3. Segue coerente il rigetto del ricorso. L’assenza di precedenti
pronunce di legittimità sulla questione e di una disciplina di raccordo nel
senso sopra prospettato determina la compensazione tra tutte le parti delle
spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente
giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2015

Regione autonoma Valle d’Aosta giustificano un regime a tali fini

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