Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4693 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4693 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 24103-2016 proposto da:
MOLLICA GIUSEPPE , MURGIA GIOVANNI, LUCIA DONATO,
SPINAZZOLA ANGELO, PASCALE MARIAROSA, BRANCATO
CARMELA, SANTARSIERO VINCENZO, NOLE’ ANTONIO,
TELESCA MICHELE DONATO, BOCHICCHIO ROCCO, MILANO
MICHELE, TELESCA GIAMBATTISTA, PIETRAGALLA DONATO,
TELESCA DONATO, PASCALE MIGUEL, GATTA GIUSEPPE,
CARAFA ALBERTO, SUMMA ANTONIO, POLINI ERNESTO,
COSTA PIETRO, TELESCA PAOLO ROCCO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI, 4, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA LIPPI, che li rappresenta e
difende;
– ricorrenti contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

4

(

Data pubblicazione: 28/02/2018

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende
– con troricorrente avverso il decreto n. 515/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 24/03/2016;

del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli attuali ricorrenti proposero in data 13 ottobre 2011
domanda di equa riparazione alla Corte d’Appello di Perugia per
la non ragionevole durata di un giudizio contabile svoltosi in
appello davanti alla Corte dei Conti dal 2004 al 2011. La Corte
d’Appello di Perugia, con decreto del 24 marzo 2016, dichiarò
inammissibile il ricorso, per avere gli istanti

“limitato la

richiesta di indennizzo esclusivamente alla fase di appello del
procedimento … operando un inammissibile frazionamento del
giudizio …”,

frazionamento tale da portare altresì

“ad un

mutamento della competenza territoriale rispetto a quella che
sarebbe stata predica bile valutando unitariamente il giudizio,
essendo il procedimento di merito iniziato presso la Sezione
Basilicata della Corte dei Conti”.
I ricorrenti propongono avverso questo decreto quattro motivi
di censura:
1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3, comma 5,
legge n. 89/2001 (testo anteriore alla modifiche apportate dal
d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012), nonché degli
artt. 112, 115, 156 e 164, commi 4 e 5, c.p.c.;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, legge n.
89/2001 (testo anteriore alla modifiche apportate dal d.l. n.

Ric. 2016 n. 24103 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

83/2012, convertito in legge n. 134/2012), nonché degli artt.
101, comma 2, 115, 156 e 164 c.p.c., e dell’art. 111 Cost ;
3) difetto assoluto di motivazione ed omesso esame di un fatto
controverso e decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
4) violazione dell’art. 2, legge n. 89/2001.

depositato in data

10 febbraio 2016 memoria integrativa

rispetto all’originaria domanda di equa riparazione dinanzi alla
Corte di Perugia, proprio allo scopo di allegare l’iter dell’intero
procedimento presupposto, a far tempo dal ricorso formulato in
primo grado alla Corte dei Conti di Potenza il 28 settembre
2001, definito con sentenza del 16 maggio 2003.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
I primi due motivi di ricorso, che possono esaminarsi
congiuntamente per la loro connessione, risultano fondati, ed
assorbono le restanti due censure.
Secondo costante orientamento interpretativo di questa Corte
in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 (qui
applicabile, ratione temporis, avendo riguardo alla disciplina
anteriore alle modifiche d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito
in legge 7 agosto 2012, n. 134), agli effetti dell’apprezzamento
del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6,
par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, è ben possibile
individuare degli standard di durata media ragionevole per ogni
fase del processo, quando quest’ultimo sia stato articolato in
vari gradi e fasi, pur sempre considerando l’intero svolgimento
del processo medesimo, dall’introduzione fino al momento della
proposizione della domanda di equa riparazione, in quanto
occorre addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva
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I ricorrenti espongono a sostegno delle censure di aver

dell’unico processo da considerare nella sua complessiva
articolazione. Ne consegue che non rientra nella disponibilità
della parte riferire la sua domanda ad uno solo dei gradi di
giudizio, optando per quello nell’ambito del quale si sia
prodotta una protrazione oltre il limite della ragionevolezza

scegliendo di esperire il rimedio predisposto dalla legge n. 89
del 2001 limitatamente ad una singola fase processuale che si
sia protratta oltre la soglia di durata ritenuta ragionevole
(Cass. Sez. 6 – 2, 25/06/2013, n. 15974). Il divieto di
frazionamento della domanda di equa riparazione va inteso,
tuttavia, con riferimento alla possibilità che la durata più che
ragionevole di un grado o di una fase vada a compensare
quella eccedente di un altro, ma non preclude all’interessato di
ridurre la propria pretesa di indennizzo, sempre che fornisca al
giudice tutti gli elementi di valutazione necessari a ponderare
la durata della causa presupposta nel suo intero svolgimento.
Dunque, come chiarito da Cass. Sez. 6 – 2, 11/03/2015, n.
4887, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89 – nel testo anteriore al d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 – la parte può
frazionare la pretesa indennitaria proponendo separate
domande giudiziali, purché indichi ed illustri la durata dei
segmenti processuali per i quali non avanza istanza. In tal
caso, il giudice, valutato globalmente il giudizio e stimata la
durata ragionevole di ciascun grado, deve liquidare
esclusivamente l’indennizzo spettante in relazione al grado per
cui la domanda è stata avanzata. Già in precedenza, Cass. Sez.
1, 17/09/2004, n. 18740, aveva illustrato come l’attore, nel
sistema originario del procedimento di equa riparazione, ex
legge n. 89 del 2001, avesse senza dubbio un onere di
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(cfr. ad esempio Cass. Sez. 1, 11/09/2008, n. 23506), ovvero

allegazione e di dimostrazione, riguardante la sua posizione nel
processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione
e gli eventuali gradi in cui si fosse articolato; tuttavia, avendo
la legge adottato il modello processuale di cui agli art. 737 e
ss. c.p.c., rimangono attribuiti al giudice altresì poteri

dedotta violazione della Convenzione.
Nella specie, la Corte di Perugia, pervenendo alla dichiarazione
di inammissibilità del ricorso, non ha valutato se emergesse
una specifica allegazione della durata del primo grado quanto
meno dalla memoria integrativa del 1° febbraio 2016 (attività
da intendersi consentita nel rito di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.,
nel quale non vigono le preclusioni previste per il giudizio di
cognizione ordinario, e le cui forme sono vincolate
essenzialmente al rispetto del principio del contraddittorio e di
quello del diritto di difesa.); ovvero se tale scritto difensivo
ponesse la stessa Corte d’Appello nelle condizioni di esaminare
il giudizio contabile presupposto nella sua durata complessiva,
in modo da stabilire se, in qual misura e a partire da quale
momento, si fosse registrata una durata eccedente il limite di
ragionevolezza.
Va da sé che, a differenza di quanto affermato nell’impugnato
decreto, neppure il frazionamento della domanda di riparazione
può spiegare incidenza ai fini dell’individuazione del giudice
territorialmente competente in ordine alla domanda di equa
riparazione, comunque operando il criterio di collegamento
stabilito dall’art. 3, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89
(formulazione operante ratione temporis), da applicare con
riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario
o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio

Ric. 2016 n. 24103 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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d’iniziativa d’ufficio, orientati dallo scopo di accertare la

presupposto (Cass. Sez. U, 16/03/2010, n. 6306; Cass. Sez.
6 – 2, 12/11/2014, n. 24033).
Alla stregua delle considerazioni esposte, devono quindi essere
accolti i primi due motivi di ricorso, rimanendo assorbiti i
restanti due, il decreto impugnato deve essere cassato e la

Perugia in diversa composizione, che si uniformerà ai principi
enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,
dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa il decreto impugnato e
rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione,
anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio
2018.

causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte di appello di

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