Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4693 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13611 – 2012 R.G. proposto da:

P.P., – c.f. (OMISSIS) – F.M.T. – c.f.

(OMISSIS) – T.S. – c.f. (OMISSIS) – (quest’ultimo anche

quale avente causa di F.I.), elettivamente domiciliati in

Roma, alla via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio

dell’avvocato professor Gianluca Contaldi che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Mario Contaldi ed all’avvocato Roberto

Longhin li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.D., – c.f. (OMISSIS) – M.A. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliate in Roma, al viale Mazzini, n.

11, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Tobia che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Paolo Maria Cisa

Asinari di Gresy le rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e

R.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1765 dei 1.7/5.12.2011 della corte d’appello

di Torino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che P.P., F.M.T. e T.S. (quest’ultimo anche quale avente causa di F.I.) hanno depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;

preso atto che R.D. e M.A. hanno dichiarato di accettare la rinuncia di parte avversa ed hanno al contempo depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso incidentale;

dato atto che R.C. non ha svolto difese;

ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

ritenuto che in dipendenza della rinuncia nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

LA CORTE

dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da P.P., F.M.T. e T.S. ed iscritto al n. 13611/2012 R.G..

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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