Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4693 del 23/02/2017
Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.23/02/2017), n. 4693
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13611 – 2012 R.G. proposto da:
P.P., – c.f. (OMISSIS) – F.M.T. – c.f.
(OMISSIS) – T.S. – c.f. (OMISSIS) – (quest’ultimo anche
quale avente causa di F.I.), elettivamente domiciliati in
Roma, alla via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio
dell’avvocato professor Gianluca Contaldi che congiuntamente e
disgiuntamente all’avvocato Mario Contaldi ed all’avvocato Roberto
Longhin li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrenti –
contro
R.D., – c.f. (OMISSIS) – M.A. – c.f.
(OMISSIS) – elettivamente domiciliate in Roma, al viale Mazzini, n.
11, presso lo studio dell’avvocato Gianfranco Tobia che
congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Paolo Maria Cisa
Asinari di Gresy le rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al controricorso;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e
R.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1765 dei 1.7/5.12.2011 della corte d’appello
di Torino.
Fatto
FATTO E DIRITTO
preso atto che P.P., F.M.T. e T.S. (quest’ultimo anche quale avente causa di F.I.) hanno depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso;
preso atto che R.D. e M.A. hanno dichiarato di accettare la rinuncia di parte avversa ed hanno al contempo depositato rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. al ricorso incidentale;
dato atto che R.C. non ha svolto difese;
ritenuto, quindi, che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
ritenuto che in dipendenza della rinuncia nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del giudizio di legittimità;
Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..
PQM
LA CORTE
dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da P.P., F.M.T. e T.S. ed iscritto al n. 13611/2012 R.G..
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017