Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4693 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 18/02/2019), n.4693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29198-2014 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3084/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/05/2014, R.G.N. 7672/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 28 maggio 2014, la Corte d’Appello di Roma ha confermato le due decisioni del locale Tribunale – oggetto di separati appelli, poi riuniti rispettivamente n. 1721/2010 e 2970/2011, la prima delle quali aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione promosso da Radio Dimensione Suono S.p.A. all’esecuzione intrapresa da T.G. mediante intervento in procedura esecutiva, compensando le spese di lite e la seconda che aveva accolto l’opposizione all’esecuzione, dichiarando l’insussistenza del diritto all’inizio dell’esecuzione in capo alla T.;

– avverso tale sentenza T.G. propone ricorso affidato a tre motivi, cui ha opposto difese l’intimata con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo si censura la decisione di merito ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 deducendosi la violazione degli artt. 39,112 e 324 c.p.c., per omessa pronunzia sull’eccezione di ne bis in idem già formulata in primo grado e asseritamente riproposta in sede di gravame;

– il motivo è inammissibile;

– per consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolar modo, Sez. Un. 29 gennaio 2000, n. 16 e Sez. Un. 16 ottobre 2008, n. 25246, nonchè, fra le più recenti, Sez. 2, 23 febbraio 2017, n. 4695) il requisito della specificità dei motivi nel giudizio d’appello (in quanto revisio prioris istantiae e non iudicium novum) di cui all’art. 342 c.p.c. (che nel caso di specie deve applicarsi ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a) convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012) impone che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano le puntuali argomentazioni dell’appellante, dirette ad incrinare delle prime il fondamento logico giuridico;

– tale principio si risolve in una valutazione del fatto processuale che esige una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo, per confutare l’impianto motivazionale del giudice di primo grado;

– nel caso di specie, a fronte dell’allegata omessa pronunzia sulla dedotta violazione del principio del ne bis in idem nessuna argomentazione specifica si rinviene della parte ricorrente che, per sua stessa ammissione, ha inserito una sola frase nell’atto di appello del seguente tenore: “la sentenza 1721/2010… non potrà avere effetti riflessi di giudicato” senza formulare alcuna istanza al riguardo ed in totale spregio del principio di specificità dei motivi di appello, nulla adducendo con riferimento a tale aspetto in ordine all’altra sentenza impugnata, la n. 2970/2011;

– con il secondo motivo di ricorso, si censura la decisione d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo specificatamente agli artt. 91,92,100,115,116 e 483 c.p.c., con riferimento alla sola pronunzia n. 1721/2010 deducendosi l’omessa valutazione di circostanze determinanti che, se diversamente valutate, non avrebbero condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere ed alla conseguente compensazione delle spese di lite, mentre, con il terzo motivo, si deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 95 c.p.c. con riguardo al capo della decisione impugnata, inerente la sentenza di primo grado n. 2970/2011 che aveva ritenuto non dovute le spese dell’intervento nella procedura esecutiva riassunta all’esito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

– entrambi i motivi sono inammissibili;

– per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima l’istanza volta ad ottenere una inammissibile revisio prioris istantiae;

– la parte si sofferma, invero, sostanzialmente sulla ricostruzione in fatto della vicenda e delle sue conseguenze – deducendo l’omesso esame di circostanze rilevati – e mira ad ottenere una rivisitazione del merito anche in ordine al governo delle spese, pacificamente rimesso all’insindacabile valutazione del giudice di merito sul quale incombe il solo onere del mancato assoggettamento alla rifusione delle spese della parte che ha ragione;

– in particolare, questa Corte ha affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 30592 del 20/12/2017) che la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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