Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4693 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 16202/2021

sollevato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza n.

R.G. 5076/20 del 12/1/21 nel procedimento vertente tra:

E.M., da una parte, PREFETTURA DI CASERTA, dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE che chiede

dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Caserta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di pace di Casera, investito dall’opposizione avanzata da C.P. avverso il provvedimento con il quale il Prefetto di Caserta aveva disposto la sospensione della di lui patente di guida per violazione del codice della strada, declinò la propria competenza in favore del Tribunale;

che il Tribunale di Caserta, davanti al quale la causa è stata riassunta, denegando la propria competenza, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, assumendo la competenza del primo Giudice;

considerato che deve affermarsi la competenza del Giudice di pace, avendo questa Corte da tempo precisato che la competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro della patente e, ovviamente, quella minore della sospensione (cfr., ex multis, Cass. n. 14932 del 2005, Cass. n. 10261 del 2018, Cass. n. 32243 del 2018, Cass. n. 7460 del 2019);

che non v’e’ materia di statuizione sul capo delle spese poiché le parti non hanno svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

accoglie il regolamento e dichiara la competenza del Giudice di pace di Caserta, innanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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