Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4692 del 27/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4692 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 11075-2008 proposto da:
ZURICH

INSURANCE

IRELAND

LIMITED

RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in persona del
suo procuratore speciale dott. PIERFRANCO GABASIO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

LIDA
9,2,8-1t

presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato RUDELLI ANDREA giusta procura
in atti;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 27/02/2014

o
KALORGAS S.R.L. 04717090635, in persona del legale
rappresentante sig. MATTEO TOTI, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANNUNZIATA ANTONIO
giusta procura in atti;

LUIGI TOTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO
NIEVO 61 SC. D, presso lo studio dell’avvocato MAZZOCCO
ENNIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MENALE CONCETTA giusta procura in atti;

– controri correnti nonchè contro
BUCHER SCHORLING ITALIA S.P.A., BISCOTTI AURELIO
VINCENZO & FIGLI S.A.S.;

– intimati avverso la sentenza n. 98/2008 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 15/01/2008 R.G.N. 945/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;
udito l’Avvocato JUAN JOSE’ DI NICCO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 2000 la Kalorgas S.r.l., locataria di un autocarro
Falcon, in virtù di contratto stipulato con la Domogas S.r.l.,
deducendo di non poter più disporre del detto veicolo, prodotto dalla
Bucher Schorling e allestito con autocisterna, in quanto lo stesso, in
2

DOMOGAS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. Sig.

data 16 dicembre 1998, mentre percorreva l’autostrada A16, era
sbandato, si era capovolto ed era stato tamponato da un autocarro Fiat
di proprietà della Biscotti Rag. Aurelio Vincenzo e Figli S.a.s., e
rappresentando di aver riportato a seguito di tale sinistro ingenti danni,
per aver dovuto corrispondere gli emolumenti al conducente del

nonché al nuovo dipendente assunto in sostituzione del predetto e per
aver dovuto corrispondere altresì compensi agli altri dipendenti per il
lavoro straordinario, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di
Napoli, la Biscotti Rag. Aurelio Vincenzo e Figli S.a.s. e la Domogas
S.r.l. per sentirle condannare al risarcimento dei danni, sull’assunto che
il conducente del veicolo di proprietà della prima delle dette società,
non osservando le distanze di sicurezza, non era stato in grado di
evitare la collisione e che l’altra società era responsabile per il vizio
della cosa locata.
La Domogas S.r.l. si costituiva e deduceva che la responsabilità del
sinistro andava attribuita, oltre che all’altra convenuta, anche alla casa
costruttrice dell’autocisterna, la Bucher Schorling S.p.a., che chiedeva
ed otteneva di chiamare in causa in garanzia.
La chiamata si costituiva impugnando le pretese attoree; chiedeva ed
otteneva di chiamare in causa la Zurich International Itnlia S.p.a. la
quale, costituitasi a sua volta, contestava l’assunto attore°, confermava
di assicurare la società costruttrice per i danni a terzi e rappresentava
che pendeva altro procedimento connesso dinanzi al Tribunale di
Avellino.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 29 settembre 2004
condannava la Domogas S.r.l. al pagamento di C 18.545,54 oltre
rivalutazione ed interessi, accoglieva la domanda di rivalsa spiegata
dalla società locatrice nei confronti della società costruttrice, che
3

Falcon, suo dipendente, che nel sinistro era rimasto gravemente ferito,

condannava a corrispondere alla Domogas S.r.l. quanto quest’ultima
sarebbe stata costretta a pagare in esecuzione della sentenza, accoglieva
inoltre la domanda di garanzia spiegata dalla società costruttrice nei
confronti della sua compagnia assicuratrice e regolava le spese.
Avverso tale decisione la Zurich International Italia S.p.a. proponeva

avanzata nel precedente grado e non accolta, essendo pendenti, al
momento della notifica della citazione del giudizio di primo grado, altri
giudizi pure relativi alle modalità del sinistro; chiedeva, altresì, il rigetto
delle domande della Kalorgas S.r.l., con condanna delle parti
percipienti alla restituzione delle somme già versate in forza della
sentenza di primo grado e, in via subordinata, limitarsi la condanna alla
rivalutazione del danno, come liquidato in atti, sino alla data della
domanda e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della
domanda alla data di avvenuto pagamento.
Si costituivano pure la Kalorgas S.r.l. e la Domogas S.r.l., che
chiedevano il rigetto del gravame, nonché la Bucher Schorling Italia
S.p.a, che si associava, invece, alle richieste dell’appellante mentre
rimaneva contumace la Biscotti Aurelio Vincenzo e Figli S.a.s..
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 15 gennaio 2008,
rigettava l’impugnazione.
Avverso la sentenza della Corte di merito la società soccombente ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con distinti controricorsi la Domogas S.r.l. e la
Kalorgas S.r.l..
La Bucher Schoring Italia S.p.a. e la Biscotti Aurelio Vincenzo e Figli
S.a.s. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4

appello, riformulando l’istanza di sospensione del giudizio, già

o
1. Al ricorso in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (15 gennaio 2008).

c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., la ricorrente
censura la sentenza impugnata nella parte in cui, confermando sul
punto la decisione di primo grado, ha ritenuto nella fattispecie
insussistenti i presupposti per sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio
in attesa della definizione dei giudizi riuniti pendenti dinanzi al
Tribunale di Avellino.
2.1. Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “se l’art. 295

Codice di Procedura Civile debba essere inteTretato nel senso che sussiste
pregiudiziaktà tecnica tra procedimenti aventi origine dal medesimo evento al fine
dell’applicazione del generale principio ne bis in idem”.
3. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando “falsa applicazione
del D.P.R. 224/1988” in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., assume che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che,
trattandosi di responsabilità da prodotto difettoso, sia applicabile il
richiamato Decreto del Presidente della Repubblica di recepimento
della direttiva comunitaria n. 85/374. Ad avviso della ricorrente,
invece, la tutela del diritto di credito – anche nel caso dell’imprenditore,
per i danni a persona determinati dalla difettosità di un prodotto troverebbe la sua disciplina nell’art. 2043 c.c., non potendosi applicare
la normativa europea già indicata volta a tutelare il consumatore, il che
troverebbe conferma nella circostanza che la disciplina del D.P.R. n.
224 del 1988 sarebbe stata recepita nel d.lgs. n. 206 del 2005.

5

2. Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 295

3.1. In relazione al motivo all’esame la ricorrente pone il seguente
quesito di diritto: “se le norme contenute nel DPR 224188 (ora artt. 114 e
segg. D.lgs. 206 / 2005) si applichino esclusivamente a fattispecie riguardanti i
consumatori”.
4. Entrambi i motivi sopra riportati sono inammissibili.

controricorrenti, con riferimento soprattutto al primo motivo, non
risulta adempiuto l’onere, imposto alla parte ricorrente dal n. 6 dell’art.
366 c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso gli atti e i documenti
posti a fondamento del ricorso e di precisare in quale sede processuale
risultino prodotti (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547; Cass.,
ord., 3 luglio 2009, n. 15628; Cass., ord., 23 settembre 2009, n. 20535).
4.2. Peraltro va evidenziato che in relazione al primo motivo con cui la
ricorrente si duole della mancata sospensione del giudizio, non risulta
dimostrato che la causa ritenuta dalla ricorrente pregiudiziale sia
tuttora pendente, con conseguente difetto dell’interesse concreto ed
attuale che deve sorreggere il ricorso. Ed invero, come questa Corte ha
già avuto modo di affermare – e tanto va ribadito in questa sede -, la
sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità
tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale,
nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non
avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere,
traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione;
ne consegue che, ove una sentenza venga censurata in cassazione per
non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa
pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che
quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà
anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto, dovendosi ritenere,
in difetto, che manchi la prova dell’interesse concreto ed attuale che
6

4.1. Osserva la Corte che, come eccepito pure dalle società

deve sorreggere il ricorso, non potendo né la Corte di cassazione, né
un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio, in
attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più
effettivamente in corso (Cass. 19 ottobre 2012, n. 18026).
4.3. Entrambi i motivi all’esame sono altresì inammissibili per mancato

Questa Corte ha in più occasioni chiarito che nei casi previsti dall’art.
360, primo comma, nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. “i quesiti di diritto imposti
dall’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art.
6, comma 1, secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del
processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo
l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui
è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più
ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla
fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di
Cassazione, il cui rafforzamento è alla base della nuova normativa
secondo N’esplicito intento evidenziato dal legislatore all’art. 1 della
Legge Delega 14.5.2005, n. 80; i quesiti costituiscono, pertanto, il
punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti,
inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di
legittimità” (v. Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass. 9 maggio
2008, n. 11535; Cass., sez. un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., sez.
un., 29 ottobre 2007, n. 22640; Cass., sez. un., 21 giugno 2007, n.
14385).
Pertanto, affermano le Sezioni Unite di questa Corte che,
“travalicando” “la funzione nomofilattica demandata al giudice di
legittimità” “la risoluzione della singola controversia, il legislatore ha
inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di
7

rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c..

collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del
più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale,
diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la
stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità:

concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai
criteri informatori della norma. Incontroverso che il quesito di diritto
non possa essere desunto per implicito dalle argomentazioni a
sostegno della censura, ma debba essere esplicitamente formulato,
nell’elaborazione dei canoni di redazione di esso la giurisprudenza di
questa Suprema Corte è, pertanto, ormai chiaramente orientata nel
ritenere che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso
debba consentire l’individuazione tanto del principio di diritto che è
alla base del provvedimento impugnato, quanto, correlativamente, del
principio di diritto, diverso dal precedente, la cui auspicata
applicazione ad opera della Corte medesima possa condurre ad una
decisione di segno inverso rispetto a quella impugnata; id est che il
giudice di legittimità debba poter comprendere, dalla lettura del solo
quesito inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di
diritto asseritamente compiuto dal giudice e quale sia, secondo la
prospettazione del ricorrente, la diversa regola da applicare. Ove tale
articolazione logico-giuridica manchi, il quesito si risolverebbe in
un’astratta petizione di principio che, se pure corretta in diritto,
risulterebbe, ciò nonostante, inidonea sia ad evidenziare il nesso tra la
fattispecie concreta, l’errore di diritto imputato al giudice a quo ed il
difforme criterio giuridico di soluzione del punto controverso che si
chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione del
principio cui la Corte deve pervenire nell’esercizio della funzione
8

donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si

o
nomofilattíca. Il quesito non può, pertanto, consistere in una mera
richiesta d’accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in
ordine alla fondatezza della censura cosi come illustrata nello
svolgimento dello stesso, ma deve costituire la chiave di lettura delle
ragioni esposte e porre la Corte medesima in condizione di rispondere

suscettibile, al contempo, di risolvere il caso in esame e di ricevere
applicazione generale, in casi analoghi a quello deciso” (v., in
motivazione, Cass., sez. un., 6 febbraio 2009, n. 2863; v. Cass., ord., 24
luglio 2008, n. 20409).
Nella fattispecie all’esame la formulazione dei primi due motivi per cui
è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti
dall’art. 366 bis, c.p.c., poiché i relativi quesiti hanno carattere generale

ed astratto, sono privi di riassuntiva esposizione degli elementi di fatto
Aottopngti al giudice di =rito, né indicano in sintesi la regola di diritto
applicata da quel giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass., ord., 25
settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769; Cass. 30
settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in
motivazione).
5. Con il terzo motivo si lamenta contraddittoria motivazione della
sentenza impugnata in tema di applicazione contemporanea di interessi
e rivalutazione monetaria.
Sostiene al riguardo la ricorrente che il Tribunale ha condannato la
Domogas S.r.l. al pagamento, in favore dell’attrice, a titolo di
risarcimento danni, “dell’importo di euro 18.545,54, somma che va
rivalutata secondo gli indici ISTAT dalla data della domanda (così
come richiesto e fino al soddisfo). Su detta somma decorrono gli
interessi dalla data della domanda al soddisfo, così come
9

ad esso con l’enunciazione d’una regula iutis che sia, in quanto tale,

conclusivamente richiesti”. Rappresenta la Zurich International Italia
S.p.a. di aver proposto gravame sul punto assumendo che, dal tenore
letterale della sentenza di primo grado, si evincerebbe che il Tribunale
ha disposto la rivalutazione dalla data della domanda e sulla somma
rivalutata l’applicazione degli interessi e che la Corte di merito ha

il primo Giudice avrebbe riconosciuto sia la rivalutazione che gli
interessi dalla data della domanda anziché da quella dall’evento mentre
avrebbe dovuto calcolare gli interessi, sia pure solo dalla domanda,
sulla somma anno per anno rivalutata.
Incomprensibilmente e contraddittoriamente, ad avviso della
ricorrente, la sentenza impugnata, per un verso ha accolto il principio
da essa indicato e, dall’altro, ha rigettato l’appello avanzato sul punto,
interpretando la sentenza di primo grado in senso non conforme alla
sua lettera.
5.1. Il motivo è infondato.
Pur a voler prescindere dal profilo della carenza di interesse, avendo la
Corte di merito dato un’interpretazione della sentenza impugnata
conforme alla richiesta, secondo quanto affermato dalla stessa
ricorrente, va osservato che la Corte partenopea ha ritenuto,
interpretando la sentenza appellata, insussistente il presupposto su cui
si fondava il motivo di appello, in quanto il Tribunale aveva
condannato agli interessi non sulla somma rivalutata, come sostenuto
dall’appellante, ma solo sulla somma liquidata e, quindi, con statuizione
ancora più favorevole alla danneggiante, che avrebbe dovuto, invece,
corrispondere gli interessi sulla somma annualmente rivalutata,
evidenziando la medesima Corte che “se errore vi é stato lo stesso
risulta in danno della società creditrice” ma che, tuttavia, sul punto la
danneggiata non aveva proposto appello incidentale.
10

disatteso tale sua interpretazione, ritenendo, invece, che erroneamente

Alla luce di quanto sopra evidenziato consegue che, essendosi in
relazione alla questione esaminata formato il giudicato, correttamente
la Corte di merito ha rigettato il motivo di appello formulato in tema di
interessi e rivalutazione monetaria.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore di
Kalorgas S.r.l., in complessivi euro 2.500,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre accessori di legge, e, in favore di Domogas S.r.l., in
complessivi euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte S
Il Consig

rema di Cassazione, il 4 dicembre 2013.
Il Presidente

erlSOre

IEPos

r?

1-

ti Funzion

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

Giudziario

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA