Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4692 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13193/2016 proposto da:

Barclays Bank PLC, in persona del legale rappresentante per l’Italia

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 99, presso lo studio dell’avvocato Rinaldi Stefania,

rappresentata e difesa dall’avvocato Maruffi Francesco, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori

M.A. e Ma.Ma.Le., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Germanico n. 107, presso lo studio dell’avvocato Borrè Lorenzo, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ricci Giuseppe

Maria, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Barclays Bank PLC, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 99, presso

lo studio dell’avvocato Rinaldi Stefania, rappresentata e difesa

dall’avvocato Maruffi Francesco, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, del 21/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal cons. Dott. Paola VELLA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Alessandria ha accolto parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a.(di seguito (OMISSIS), società che curava il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti del (OMISSIS)) proposta da Barclays Bank PLC in forza del contratto di factoring del 18 maggio 2011 – avente ad oggetto la cessione in massa e pro solvendo di tutti i crediti futuri vantati da (OMISSIS) verso il (OMISSIS) “a partire dalla fattura numero (OMISSIS)” – negando la riduzione del credito ammesso, invocata dall’opponente a seguito dei pagamenti ricevuti dal debitore ceduto.

1.1. In particolare, dagli atti di causa risulta che: i) in forza del predetto contratto di factoring, tra maggio e settembre 2011 Barclays versò ad (OMISSIS) Euro 9.4000.000,00 a titolo di parziale anticipazione del corrispettivo della cessione; ii) tra dicembre 2011 e luglio 2012 il (OMISSIS), quale debitore ceduto, pagò al factor Barclays la somma di Euro 3.909.114,77; iii) il 12/07/2012 venne dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune, al cui passivo Barclays si insinuò per complessivi Euro 15.978.306,74, di cui Euro 9.954.235,78 relativi alle fatture cedute da (OMISSIS) con scadenza fino al 31/12/2011 (ed Euro 6.023.980,96 per analoghe fatture di Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.a. (di seguito ARAL, altra azienda municipalizzata dello stesso Comune); iv) il 19/12/2013 venne dichiarato il fallimento di (OMISSIS), al cui passivo Barclays si insinuò per Euro 6.321.709,37 (pari alla differenza fra il corrispettivo anticipato e le somme sino ad allora riscosse); v) in data 11/08/2014 il Comune, tornato in bonis, pagò (in gestione ordinaria) a Barclays ulteriori Euro 1.414.547,56 per le fatture nn. (OMISSIS); vi) la Banca ridusse del corrispondente ammontare il credito insinuato, ma il giudice delegato la ammise al chirografo per l’importo originario di Euro 6.321.709,37 sia pure “con obbligo di rendiconto circa i pagamenti percepiti dalla commissione straordinaria di liquidazione della (OMISSIS)”, con la seguente motivazione: “esclusa compensazione per Euro 1.414.547,56: contestato il diritto all’incasso del debitore per difetto di cessioni opponibili e, comunque, di pagamento del corrispettivo”; vii) con l’opposizione allo stato passivo Barclays tornò a chiedere l’ammissione per il minor importo di Euro 4.907.161,81; viii) la curatela si oppose alla riduzione del petitum dell’importo pagato dal Comune di Euro 1.414.547,56 in quanto il corrispettivo anticipato dal factor con data certa non poteva riguardare le tre fatture di cui sopra, essendo antecedente lo stesso sorgere dei crediti da esse portato (e l’art. 8.1 delle condizioni generali di factoring consentiva al factor di pagare il corrispettivo prima dell’incasso dei crediti, non già della loro insorgenza); eccepì inoltre che in data 05/07/2012 Barclays aveva invitato (OMISSIS) a restituire il corrispettivo, così sciogliendosi dal rapporto (per risoluzione o recesso) prima del fallimento e dopo il sorgere dei crediti portati dalle tre fatture in questione, sicchè Barclays non aveva diritto a ricevere il pagamento delle suddette fatture da parte del Comune; ix) all’udienza del 13/05/2015 Barclays diede atto del pagamento ricevuto il 16/04/2015, in via transattiva, dall’Organo Straordinario di Liquidazione del Comune (di seguito OSL) nella misura del 40% del credito totale, per complessivi Euro 6.931.281,26, da imputare ad (OMISSIS) per Euro 3.981.712,61 (e per il resto ad ARAL), riducendo di conseguenza ulteriormente la domanda ad Euro 925.449,21; x) dopo un rinvio per l’eventuale “soluzione bonaria” all’udienza del 01/10/2015, nelle memorie conclusive autorizzate in vista dell’udienza di discussione del 17/12/2015 la Curatela eccepì che la Banca non aveva precisato “a che titolo e, se esistenti e opponibili, a quali fatture si riferirebbe l’importo di Euro 3.981.712,61”, da intendersi perciò “arbitrariamente ed unilateralmente indicato”.

1.2. Il giudice a quo ha: I) rigettato l’eccezione pregiudiziale sollevata dalla curatela, secondo la quale il contratto di factoring si sarebbe sciolto – per recesso unilaterale o in virtù della clausola risolutiva espressa – il 5 luglio 2012, a seguito dell’invio ad (OMISSIS) della “richiesta di restituzione del corrispettivo” da parte della banca, mancando in detta missiva “qualsiasi riferimento, esplicito e/o implicito, alla volontà di risolvere il contratto di factoring”, mancando in essa qualsiasi riferimento agli artt. 18 e/o 19 del contratto (che disciplinano rispettivamente risoluzione e recesso); II) accolto la domanda della banca di porre in compensazione la somma di Euro 1.414.547,56 pagatale dal Comune in bonis, in quanto afferente tre fatture “venute ad esistenza e notificate al debitore ceduto” prima della dichiarazione di fallimento, sicchè “il diritto a riscuotere le relative somme… era già entrato nel patrimonio di Barclays Bank”, posto che, in caso di cessione in massa di crediti futuri, l’accordo si perfeziona col consenso, ma l’effetto traslativo si realizza solo nel momento in cui i crediti vengono ad esistenza; III) rigettato l’analoga “richiesta di compensazione” per l’ulteriore pagamento di Euro 3.981.712,61 effettuato da OSL, “poichè l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per l’operatività della richiesta compensazione grava sulla banca”, ma “dalla lettura della proposta transattiva formulata dall’OSL e datata 23.3.15 non è dato comprendere se la somma di Euro 6.391.281,26 sia stata erogata in pagamento di fatture emesse da (OMISSIS) o da ARAL nè tantomeno è dato comprendere quali fatture sono state pagate”, non potendosi perciò “valutare se il pagamento sia avvenuto a fronte di crediti vantati da (OMISSIS) venuti ad esistenza e notificati al debitore ceduto prima del fallimento ed in relazione ai quali era già intervenuto l’effetto traslativo a favore della banca opponente”.

2. Avverso detta decisione Barclays ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi e corredato da memoria ex art. 380-bis1 c.p.c., cui il Fallimento (OMISSIS) ha resistito con controricorso proponendo a sua volta un motivo di ricorso incidentale, corredato da analoga memoria, cui il Fallimento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunzia l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e art. 167 c.p.c., comma 1, per non avere il Tribunale ritenuto provato l’ammontare del credito insinuato nella massa passiva del (OMISSIS), nè l’importo pagato dalla Commissione straordinaria di liquidazione della (OMISSIS) “con riferimento alle fatture emesse da (OMISSIS) e scadute fino al 31 dicembre 2011 e cedute a Barclays”, nonostante il Fallimento non avesse mai contestato – nè durante la fase di verifica del passivo, nè nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo – le allegazioni e produzioni di Barclays relative al credito insinuato allo stato passivo del Comune, in forza dei contratti di factoring in essere con (OMISSIS) e ARAL (in particolare l’istanza di ammissione alla massa passiva – doc. 21A, citato a pag. 13 del ricorso – cui era allegato il prospetto delle fatture riferite partitamente ad (OMISSIS) e ARAL “oggetto di notifica al Comune e di espresso ed incondizionato riconoscimento da parte del Comune mediante le comunicazioni accluse”) e alla proposta transattiva di OSL del 23 marzo 2015, prodotta all’udienza del 13/05/2015 (doc. 34, citato a pag. 14 del ricorso), limitandosi a contestare solo con le note conclusive del 5/12/2015 la riferibilità del pagamento ricevuto da OSL alle fatture cedute da (OMISSIS), nonostante lo stesso giudice delegato avesse contemplato nel provvedimento di ammissione l’obbligo di rendiconto di Barclays proprio sui pagamenti ricevuti da OSL.

2.2. Il secondo mezzo lamenta violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 252, comma 4, lett. a) e art. 254, comma 3, lett. a), (Testo Unico Enti Locali), nonchè della L. n. 52 del 1991, art. 5 comma 1 e comma 1-bis, per non avere il tribunale ritenuto opponibili al Fallimento le cessioni dei crediti portati da fatture emesse da (OMISSIS) sino al 31/12/2011, oggetto di insinuazione al passivo del Comune, in mancanza di prova del momento di insorgenza dei crediti soddisfatti dall’OSL e della data di notifica della loro cessione al debitore ceduto. Osserva il ricorrente che, in base al TUEL, l’OSL ha competenza sui fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente il dissesto (qui risalente al 12 luglio 2012), quindi sarebbe pacifico che l’insinuazione al passivo del Comune non poteva che riguardare crediti venuti ad esistenza prima del fallimento (OMISSIS), dichiarato il 19 dicembre 2013. Aggiunge che, in base alla L. n. 52 del 1991, art. 5 se il cessionario paga in tutto o in parte il corrispettivo della cessione con atto di data certa, ai fini dell’opponibilità al fallimento del cedente non serve la notifica al debitore ceduto e, nel caso di specie, Barclays versò la somma di Euro 9.400.000,00 in data certa (ex art. 5, comma 1 bis L. cit.) tra maggio e settembre 2011, dunque pacificamente prima del fallimento di (OMISSIS), non rilevando se “alla data dei pagamenti anticipati… i crediti fossero già effettivamente venuti ad esistenza”.

3. I due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, meritano accoglimento nei termini che seguono.

4. Occorre preliminarmente dare atto del passaggio in giudicato della statuizione con cui il tribunale, riformando la decisione del giudice delegato, ha accolto la “domanda della banca opponente di porre in compensazione la somma di Euro 1.414.547,56” pagata nell’agosto 2014 dal (OMISSIS) (gestione ordinaria) e relativa a tre fatture venute in scadenza tra il 31/12/2011 e il 30/06/2012, per essere stato provato che l’esistenza dei crediti e la notifica al debitore ceduto erano anteriori al fallimento del cedente.

4.1. Con riguardo al rigetto della domanda di ulteriore riduzione della somma insinuata al passivo di (OMISSIS) – in misura corrispondente al pagamento ricevuto dalla gestione liquidatoria dello stesso Comune (OSL) per Euro 3.981.712,61 – deve invece darsi atto che lo stesso Fallimento ammette, a pag. 7 del controricorso, che “nessuno ha mai messo in dubbio” l’insinuazione di Barclays al passivo della gestione liquidatoria del Comune e l’avvenuto pagamento a stralcio di OSL in sui favore.

4.2. Dagli atti di causa emergono però anche altre circostanze documentate o non contestate (e quindi pacifiche), rilevanti ai fini del decidere, segnatamente: i) che il contratto di factoring del 13 maggio 2011 aveva ad oggetto la cessione in massa e pro solvendo a Barclays di tutti i crediti futuri vantati da (OMISSIS) verso il (OMISSIS) “a partire dalla fattura numero (OMISSIS)”; ii) che, dichiarato in data 12/07/2012 lo stato di dissesto finanziario del (OMISSIS), Barclays si insinuò al passivo, ai sensi degli artt. 252 e 254 TUEL, per i crediti cedutigli da (OMISSIS) di cui alle fatture con scadenza fino al 31/12/2011 – tanto che, a pag. 5 del decreto impugnato, il Tribunale ha avuto modo di rilevare che la fattura n. (OMISSIS) emessa il (OMISSIS) e con scadenza (OMISSIS) era “compresa tra quelle per le quali la Barclays ha chiesto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione della (OMISSIS) di essere ammessa al passivo” – oltre che per analoghe fatture emesse da ARAL, per l’importo complessivo di Euro 15.978.306,74, di cui Euro 9.954.235,78 riferito ad (OMISSIS) (v. doc. 21A citato a pag. 13 del ricorso, contenente – si ripete – un prospetto delle fatture distintamente riferite ad (OMISSIS) e ad ARAL, “oggetto di notifica al Comune”); iii) che OSL pagò in via transattiva il 40% del totale del credito insinuato, pari a Euro 6.931.281,26 (v. doc. 34, citato a pag. 14 del ricorso) da riferire evidentemente ad (OMISSIS) – in proporzione e pro-quota – nella misura di Euro 3.981.712,61 (pari al 40% di Euro 9.954.235,78); iv) che lo stesso giudice delegato contemplò, nell’ammettere al chirografo il credito di Barclays, il suo obbligo di rendicontare i successivi pagamenti che avrebbe ricevuto dall’OSL, evidentemente ritenendo di doverne tener conto ai fini – si noti – della riduzione della somma da ammettere al passivo del Fallimento (OMISSIS).

4.3. Può dunque dirsi che i presupposti fattuali della riduzione del petitum di Barclays risultano sostanzialmente pacifici, e che peraltro appare logica – a fronte di un pagamento “a stralcio”, di natura forfetaria e transattiva – una corrispondente decurtazione al 40% del credito originariamente insinuato da Barclays in forza delle fatture riferite ad (OMISSIS), senza necessità di una loro specifica indicazione.

5. Quanto poi alla ritenuta impossibilità di “valutare se il pagamento sia avvenuto a fronte di crediti (OMISSIS) venuti ad esistenza e notificati al debitore ceduto prima del fallimento”, essa non tine conto dello speciale regime normativo applicabile alla fattispecie.

5.1. In primo luogo, la L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 5 (cd. legge factoring) prevede ai fini dell’opponibilità della cessione nei confronti dei terzi (tra i quali il fallimento del cedente) una disciplina di favore per il cessionario del credito (factor), disponendo che essa sussiste in ragione della data certa del pagamento (parziale o totale) del corrispettivo della cessione (ferma restando la possibilità per il factor di rendere l’atto opponibile nei modi previsti dal diritto comune); inoltre, il successivo comma 1-bis (aggiunto nell’art. 5 dal D.L. n. 145 del 2013, art. 12, comma 3) prevede che, ai fini dell’ottenimento della data certa del pagamento, è “sufficiente l’annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformità al disposto del D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170, art. 2, comma 1, lett. b)”. Il successivo art. 7 introduce un temperamento prevedendo che, in caso di fallimento del cedente, il solo pagamento avente data certa non è di per sè sufficiente a rendere opponibile la cessione qualora il curatore provi che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente nel momento in cui ha eseguito il pagamento (e sempre che questo sia avvenuto nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento e prima della scadenza del credito ceduto).

5.2. Di conseguenza, la cessione dei crediti d’impresa è opponibile al fallimento del cedente non già dal momento del perfezionamento dell’atto contrattuale ma dalla data del pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario, sempre che il pagamento abbia data certa (Cass. 14260/2015; conf. Cass. 16828/2013, 12994/2015, 19341/2017) e, nel caso di specie, è pacifico che tra maggio e settembre 2011 Barclays anticipò ad (OMISSIS) in forza del contratto di factoring la somma di Euro 9.4000.000,00.

5.3. Anche di recente questa Corte ha avvertito come la suddetta disciplina speciale – informata, per l’opponibilità delle cessioni di “crediti futuri”, purchè conformi a requisiti e condizioni previsti dalla L. n. 52 del 1991, artt. 1,2 e 3 all’anteriorità di data certa del “pagamento del corrispettivo della cessione” al fallimento – integri un regime di favore per le imprese autorizzate all’attività di factoring, alternativo (nel rispetto di tutte le condizioni previste) a quello di diritto comune, viceversa fondato, a norma dell’art. 2914 c.c., n. 2 e L.Fall., art. 45, sulla regola della anteriorità di data certa della notifica della cessione, ovvero dell’accettazione del debitore ceduto, al fallimento (Cass. 5616/2020; cfr. Cass. 16566/2018).

5.4. Peraltro, anche con riguardo alla disciplina comune dell’opponibilità della cessione di crediti futuri al fallimento del cedente, la consolidata giurisprudenza di questa Corte distingue tra l’ipotesi di cessione di crediti futuri relativi a un rapporto già in essere tra cedente e ceduto – ove si ritiene idonea la notifica di data certa dello stesso atto di cessione dei crediti futuri (ovvero l’accettazione del ceduto), purchè vi siano identificati i crediti in tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi, sì da renderli singolarmente riconoscibili (altrimenti occorrendo una notifica o accettazione ad hoc) – e quella relativa a crediti meramente eventuali (derivanti cioè da rapporti tra cedente e ceduto ancora potenziali al tempo della cessione), per i quali invece “la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al fallimento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza” (ex multis Cass. 28300/2005, 5616/2020 cit.).

5.5. Occorre altresì considerare che, in tema di factoring, sebbene sia la riscossione dei crediti a rendere esigibile il prezzo della cessione (per la frazione non anticipata), ciò non significa che il corrispondente credito del cedente sorga con quell’evento, il quale ha la sola funzione di renderne possibile l’esazione, ferma restando l’anteriorità del momento genetico e, di conseguenza, la suscettibilità di essere portato in compensazione con il controcredito del factor, posto che la L.Fall., art. 56 prevede, quale unica condizione alla compensabilità dei debiti verso il fallito-creditore, l’anteriorità rispetto al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte (Cass. 10861/2003; Cass. SU, 775/1999).

5.6. Va infine osservato che, a fronte di una riduzione del petitum della insinuazione al passivo fallimentare, era semmai interesse della curatela – con i conseguenti riflessi in tema di onere probatorio eccepire la “compensazione” con il proprio controcredito (relativo al prezzo della cessione), divenuto esigibile a seguito del pagamento effettuato dal debitore ceduto e riscosso dal factor in nome e per conto proprio, stante il perfezionamento della cessione.

5.7. Pertanto la decisione impugnata, non avendo tenuto conto degli elementi e dei principi sopra illustrati, merita di essere cassata.

6. Passando all’esame del ricorso incidentale, con esso ci si duole dell’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) “per non avere il tribunale in alcun modo esaminato la questione circa l’intervenuto recesso della Barclays dal contratto di factoring ex art. 1373 c.c. con la comunicazione datata 5 luglio 2012”.

6.1. La censura è inammissibile, poichè, avendo ad oggetto non già un “fatto storico” bensì una “questione”, non è sussumibile nel vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., n. 5), a norma del quale il fatto controverso e decisivo per il giudizio “deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo” (Cass. 22397/2019, 26305/2018).

6.2. Peraltro, la censura investe, semmai, l’interpretazione della comunicazione del 5 luglio 2012 (integralmente trascritta a pag. 13 e s. del controricorso al ricorso incidentale), senza che il ricorrente abbia assolto l’onere di evocare le regole legali d’interpretazione, indicare le norme asseritamene violate e precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass. 27136/2017, 873/2019).

6.3. In ogni caso, dalla motivazione traspare come il giudice di merito abbia in realtà tenuto conto di entrambe le prospettazioni della curatela fallimentare (in termini di risoluzione o recesso) escludendole entrambe in forza dell’espresso richiamo all’art. 8.3 (piuttosto che agli artt. 18 o 19) del contratto inter partes.

7. In conclusione, respinto il ricorso incidentale, il decreto impugnato va cassato in accoglimento del ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con ammissione al passivo del minor credito richiesto dall’opponente.

8. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

9. Sussistono a carico del ricorrente incidentale i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, (v. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ammette Barclays Bank PLC al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a., al chirografo, per la somma di Euro 925.449,21.

Condanna il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. alla rifusione delle spese, che liquida per compensi in Euro 20.000,00 per la fase di merito e in Euro 10.000,00 per la fase di legittimità, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

 

 

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