Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4692 del 18/02/2019

Cassazione civile sez. lav., 18/02/2019, (ud. 08/01/2019, dep. 18/02/2019), n.4692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1507/2017 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ROMANAZZI;

– ricorrente –

contro

J.A.S. ENGINEERING ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, J.A.S. ENGINEERING

ITALIA S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 789/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/01/2017, R.G.N. 70/2014.

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 789/2016, pubblicata il 6 luglio 2016, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Como aveva dichiarato prescritto il diritto di credito di M.W. nei confronti di J.A.S. Engineering Italia S.r.l. e relativo al saldo delle provvigioni per l’attività di procacciamento d’affari svolta in forza di lettera di incarico in data 10 febbraio 1998;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., affidato ad unico motivo;

– che la società J.A.S. Engineering Italia S.r.l. in liquidazione, già convenuta appellata, e la società J.A.S. Engineering Italia S.r.l. in procedura di concordato preventivo, cui il ricorso è stato notificato in qualità di litisconsorte necessaria contumace, sono rimaste intimate;

– che successivamente al deposito del ricorso è stato depositato atto di rinuncia notificato a mezzo posta elettronica certificata.

Diritto

RILEVATO

che la dichiarazione di rinuncia al ricorso risulta sottoscritta dall’avv. Riccardo Romanazzi,

quale difensore e procuratore del ricorrente;

– che lo stesso risulta altresì munito del relativo potere;

– che ricorrono le condizioni previste dall’art. 390 c.p.c., perchè possa dichiararsi l’estinzione del processo;

– che, essendo le società rimaste intimate, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2019

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