Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4692 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 14/02/2022), n.4692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17370-2021 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

TOMMASO D’AQUINO N. 119, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MARIA MASULLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LEVINGTON CONSOIDATED LTD;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 11850/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– questa Corte, con ordinanza n. 11850, pubblicata il 6/5/2021, dichiarò inammissibile il ricorso proposto da M.G. nei confronti di D.R.P., Levington Consolidated ltd e TITI International s.a. e avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 25/10/2018, che, a sua volta, aveva dichiarato inammissibile l’appello della M.;

– la pronuncia d’inammissibilità di questa Corte è sorretta dalla seguente motivazione: “il ricorso è inammissibile per tardività perché proposto oltre sessanta giorni dalla notifica della sentenza d’appello; il controricorrente ha depositato la copia autentica della sentenza d’appello notificata in data (OMISSIS), ai fini della decorrena del cosiddetto termine breve; il ricorso per cassazione, benché procedibile, in quanto la copia della sentenza notificata è stata prodotta dalla parte controricorrente (Cassazione civile sez. un. 02/05/2017, n. 10648), è stato notificato in data (OMISSIS), quando era già decorso il termine breve di impugnazione”;

– avverso la menzionata decisione di legittimità la M. propone ricorso per revocazione (ulteriormente illustrato da memoria), ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., prospettando quanto segue: poiché la Levington Consolidated ltd era intervenuta “ad adiuvandum” in appello, non avrebbe potuto sostituirsi alla TITI International s.a., rimasta contumace; da qui conseguiva che “tutta l’attività da essa compiuta, compresa la notifica della sentenza della Corte di Appello impugnata, non può che essere considerata inesistente; il suo intervento, dunque, risulta inammissibile”;

Il Collegio condivide il giudizio di palese inammissibilità espresso dal Relatore in seno alla sua proposta di cui appresso.

“La ricorrente neppure si perita di prospettare una evidenza assimilabile, all’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato tassativamente dall’art. 391 bis c.p.c..

L’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita”; cioè deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto); e certamente tale non può considerarsi un apprezzamento o una conseguenza giuridica, come nel caso di specie, non potendo il Giudice della legittimità essere chiamato a decidere nuovamente la causa in una sorta di anomalo nuovo giudizio, a seguito d’una impropria opposizione.

Questa Corte reiteratamente ha avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c., e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinata amministrazione della giustizia (Sez. U., n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; Dott., anche, Se. U., n. 30994, 27/12/2017; Se. 6, n. 14937, 15/6/2017)”.

Non v’e’ luogo a regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

 

 

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