Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4691 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4691 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 17010-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente contro
GIUGLIANO NICOLA, in proprio e quale rappresentante della
NICOLA & ANTONIO GIUGLIANO SDF, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER 7, presso lo
studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato
il 10/01/2017;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in
cinque motivi avverso il decreto reso il 10 gennaio 2017 dalla

avanzata dallo stesso Ministero della Giustizia contro il decreto
reso il 3 febbraio 2015 dal consigliere delegato della medesima
Corte d’Appello di Roma in accoglimento della domanda di
condanna all’equa riparazione per la irragionevole durata di
una procedura fallimentare spiegata da Nicola Giugliano, in
proprio e quale rappresentante della s.d.f. Nicola & Antonio
Giugliano.
Nicola Giugliano, in proprio e quale rappresentante della s.d.f.
Nicola & Antonio Giugliano, resiste con controricorso.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Corrado Mistri, ha depositato le sue conclusioni
scritte, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto
del ricorso.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso del Ministero della
Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
L. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il
terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono del pari la
violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. n. 89/2001,
stavolta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei
motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità
del ricorso ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez. U.,
21/03/2017 n. 7155).
Ric. 2017 n. 17010 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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Corte d’Appello di Roma, che ha rigettato l’opposizione

I motivi allegano la natura sostanziale, e non processuale, del
termine decadenziale di cui all’art. 4, L. n. 89/2001, e quindi la
non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L.
n.742/1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine
alla data del passaggio in giudicato del decreto di chiusura del

dicembre 2014.
I primi quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati
congiuntamente per la loro connessione, sono infondati,
dovendosi confermare il consolidato orientamento sul punto di
questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo
feriale dei termini di cui all’art. 1 della I. n. 742 del 1969 si
applica anche al termine di sei mesi previsto dall’art. 4 della I.
n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di equa
riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 della I.
n. 742 del 1969 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle
fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il
termine entro il quale il processo stesso deve essere
instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il
titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto
stesso (Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6 – 2, 18/03/2016, n. 5423;
Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895).
In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781,
secondo cui il termine di sei mesi, di cui all’art. 4, legge 24
marzo 2011, n. 89, dal provvedimento che chiude la causa che
ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non
è più proponibile l’azione di equa riparazione da ritardo
irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore “a pena di
decadenza” (artt. 2964 e ss. c.c.); la natura processuale della
Ric. 2017 n. 17010 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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fallimento, risulterebbe tardiva la domanda proposta il 23

decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi
dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole,
oltre il quale l’azione è preclusa, deve computarsi tenendo
conto della sospensione del periodo feriale di cui all’art. 1 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, come accade per ogni altro

Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non offrono
elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non
rilevano decisivamente, infatti, ai fini di una diversa
considerazione del termine di cui all’art. 4, legge 24 marzo
2001, n. 89, ovvero della conclusione della non riferibilità ad
esso della sospensione ex L. n.742/1969, né l’operatività del
termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327
c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati
dopo l’entrata in vigore della I.n. 69 del 2009; né la vigente
struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come
delineata dalla I. n. 134 del 2012; né, infine, la soggezione
della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla
disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e,
quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata
all’istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza ex art.
4 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Tali sopravvenienze
ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale
ex art. 4 della I. n. 89 del 2001, rimanendo pur sempre da esso
condizionata l’utile esperibilità della essenziale tutela
giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo
irragionevole del processo.
Il quinto motivo di ricorso, proposto in via alternativa e
subordinata, allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
L. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.,
deducendo che la domanda di equa riparazione sia stata
Ric. 2017 n. 17010 sez. 52 – ud. 29-01-2018

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termine analogo”.

proposta prima ancora della definitività della decisione
conclusiva del procedimento presupposto, essendo stato il
decreto di chiusura della procedura fallimentare depositato il
10 febbraio 2014, sicchè lo stesso sarebbe passato in giudicato
soltanto il 28 marzo 2015, ovvero alla scadenza del termine

Questo quinto motivo prospetta una questione di diritto di cui
non è fatta alcuna menzione nel decreto impugnato, né il
ricorrente indica, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.,
in quale atto del pregresso giudizio di merito tale questione
fosse stata sollevata; nel giudizio di legittimità è, invero,
inammissibile la deduzione di questioni nuove che, come quella
in esame, implichino indagini ed accertamenti di fatto non
effettuati dal giudice di merito, pur se si tratti di questioni
rilevabili d’ufficio.
Anche questo quinto motivo, peraltro, non offre elementi per
mutare l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo
cui, in tema di irragionevole durata della procedura
fallimentare, il termine semestrale di decadenza per la
proponibilità della domanda di equa riparazione decorre dalla
data in cui il decreto di chiusura del fallimento non è più
reclamabile in appello ex art. 119, legge fallimentare, nel testo
anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal
d.lgs. n. 169 del 2007 – ovvero, per le procedure soggette alle
disposizioni di cui ai d.lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007, da
quella del definitivo rigetto del reclamo ex art. 26 legge
fallimentare, ove esperito – quale momento in cui detto decreto
acquista carattere di definitività (Cass., Sez. 6 – 2,
09/01/2017, n. 221; Cass. Sez. 6 – 2, 21/01/2015, n. 1091;
Cass., Sez. 1, 12/07/2011, n. 15251; Cass. Sez. 1,
23/09/2005, n. 18687).
Ric. 2017 n. 17010 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.

All’inammissibilità del ricorso consegue la regolamentazione
delle spese secondo soccombenza, nell’ammontare liquidato in
dispositivo, con distrazione in favore del difensore.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C
sQ oltre accessori di legge
2.415,00 per compensi, pgr c-o—m—pen—
e spese forfetarie, con distrazione in favore del difensore ai
sensi dell’art. 93 c.p.c.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio
2018.

ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle

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