Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4691 del 25/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4691 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 19115-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA in persona del procuratore, nella qualità di procuratore
speciale della ENEL DISTRIBUZIONE SPA, nonché ENEL
SERVIZIO ELETTRICO SPA nella sua qualità di beneficiaria del
ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 25/02/2013

- ricorrenti contro
SANTANIELLO GIUSEPPE;

– intimato –

ANNUNZIATA – Sezione Distaccata di CASTELLAMMARE DI
STABIA, depositata il 30/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del
ricorso.

Ric. 2011 n. 19115 sez. M3 – ud. 17-01-2013
-2-

avverso la sentenza n. 506/2010 del TRIBUNALE di TORRE

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30/6/2010 il Tribunale di Torre
Annunziata, in parziale accoglimento del gravame interposto

parziale riforma della pronunzia G. di P. Castellammare di
Stabia, condannava la predetta al risarcimento del danno
subito dal sig. Giuseppe Santaniello in relazione agli
ingiusti oneri dal medesimo sopportati fino al 2004 (con
esclusione degli oneri aggiuntivi conteggiati fino al 2006)
per il pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7
motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.

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dalla società Enel Distribuzione s.p.a. e in conseguente

19115/2011

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo \

ricorrente denunzia violazione e falsa

applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento

Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione» su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 2, comma 12 lett. h) L. n. 481 del 1995, in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.; nonché
insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo
della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5,
c.p.c.
Con il 4 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n.
3, c.p.c.
Con il 5 ° motivo denunzia contraddittoria motivazione su
punti decisivi della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.
Con il 6 ° motivo denunzia insufficiente motivazione su
punti decisivi della controversia, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 5, c.p.c.

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all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.

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Con il 7 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 100 c.p.c., 1223, 1175, 1375 c.c., 40, 41 c.p., in
riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
I primi 4 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in

seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o,
secondo una possibile qualificazione alternativa, di
emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi )
dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai sensi
dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art.
2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339
c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali
pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma
alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che
la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece,
esclusa -salvo che una previsione speciale di legge o di una
fonte comunitaria ad efficacia diretta- non la consenta – la
deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a

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quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di

19115/2011

norme di legge dispositive a sfavore dell’utente e
consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art.
6, comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato

settore esistente all’epoca della sua adozione, e
conseguentemente l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 c.c., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria
parte attrice risulta priva di fondamento, in quanto basata
su clausola contrattuale invero non risulta inserita nel
contratto di utenza, e pertanto insussistente (cfr., da
ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500; Cass., 19/12/2011,
n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).
Orbene, nel ritenere, con rinvio

per relationem

alla

motivazione della pronunzia Trib. Napoli 8/5/2009, che il non
aver previsto quanto imposto con la delibera n. 200/99 sopra
indicata, concreta l’inadempimento contrattuale individuato
dal giudice di primo grado, con il conseguente obbligo
restitutorio,nel caso peraltro -in riforma sul punto della
sentenza di prime cure- limitato fino all’ottobre 2004 (
momento di protrazione del ravvisato inadempimento ), il
giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio, a
tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera di cui
trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e

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la modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del

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conseguentemente

ritenendo

sussistente

il

lamentato

inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.

causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il
rigetto della domanda originaria del Santaniello, la cui
infondatezza emerge invero anche in ordine al profilo
subordinato concernente il preteso inadempimento dell’obbligo
di informazione, giacché l’esclusione della integrazione del
contratto da parte della delibera in argomento in ragione
della relativa indeterminatezza depone conseguentemente per
la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le

spese

del

giudizio

di

merito

possono

essere

integralmente compensate tra le parti, essendo notorio che
nella giurisprudenza di merito la questione di diritto
dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata
decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 4 motivi di ricorso,
assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito,
accoglie l’appello e rigetta la domanda originaria del
Santaniello. Compensa le spese dei gradi di merito. Condanna

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Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la

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il Santaniello al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00 di cui
euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Il Giudice est.

Il Presidente
P

Roma, 17/1/2013

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