Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4691 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. I, 25/02/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 25/02/2011), n.4691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15675-2005 proposto da:

S.P.D.P.C. (c.f.

(OMISSIS)), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato COLALEO LUIGI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FRANCHI GRU S.A.S. DI CARLO FRANCHI & C,

F.C.;

– intimati –

sul ricorso 18075-2005 proposto da:

FALLIMENTO FRANCHI GRU S.A.S. DI CARLO FRANCHI & C.

(c.f.

(OMISSIS)), nonchè di F.C. (c.f. (OMISSIS))

in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’

20, presso dell’avvocato CAROLEO FRANCESCO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MONTELLA GABRIELE, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentali;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

S.P.D.P.C.;

– intimata –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

07/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/12/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

FRANCESCO CAROLEO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

l’accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione,

accoglimento del ricorso incidentale; in subordine inammissibilità o

rigetto del ricorso principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.P.d.P.C. proponeva reclamo contro il provvedimento del Giudice Delegato del fallimento della s.a.s. Franchi Gru di Carlo Franchi & C. e del fallimento di F. C. che le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro 27.880,00, pari alla differenza tra il prezzo per il quale era avvenuta l’aggiudicazione alla medesima di un bene immobile del fallito F.C. ed il minor prezzo ricavato con la successiva vendita di tale bene resasi necessaria a causa del mancato versamento del suddetto prezzo raggiunto nel primo incanto.

La reclamante non negava di essersi resa aggiudicataria del bene immobile del fallito F.C., di cui era stata disposta la vendita con incanto con ordinanza del Giudice delegato in data 30.12.2003, per il prezzo di Euro 50.000,00 e nemmeno di avere omesso di eseguire il versamento della differenza tra tale prezzo e l’ammontare della cauzione prestata nel termine stabilito in quella ordinanza ma affermava essere stato il mancato versamento giustificato dalla riscontrata differenza tra il bene risultato oggetto della vendita ed il bene descritto nell’ordinanza stessa che aveva indotto in errore essa ricorrente.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 7.2.05 rigettava il reclamo.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la S. sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il fallimento F. gru sas che ha proposto altresì ricorso incidentale illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il due motivi di ricorso, la ricorrente censura, sotto diversi profili, il provvedimento impugnato laddove ha escluso che essa ricorrente fosse incorsa, nel presentare la proposta di acquisto e nel partecipare alla gara, in un errore integrante gli estremi di cui all’art. 1428 c.c. e che comunque si fosse venduto un bene diverso da quello pubblicizzato ricorrendo così un caso di aliudpro alio.

In particolare, la ricorrente contesta che il tribunale non abbia riconosciuto la natura essenziale dell’errore e la sua riconoscibilità da parte degli organi fallimentari.

Il fallimento, deduce, con il ricorso incidentale, che si era già formato il giudicato interno sulla inescusabilità del mancato pagamento per effetto del provvedimento di decadenza che non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente.

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale è inammissibile.

Questa Corte ha già affermato il principio che il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto adottato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato decorre dalla data della sua comunicazione secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio (Cass. 16755/10; Cass. sez. un. 12615/98).

Risulta dalle annotazioni in calce al provvedimento impugnato che i difensori della odierna ricorrente presero visione dello stesso, in data 7.2.05 e 14.2.05.

Poichè detta presa visione equivale alla comunicazione, il termine per proporre ricorso per cassazione decorreva dal 7.2.05, ne consegue che, quest’ultimo,essendo stato notificato il 6.6.05, deve ritenersi fuori termine.

Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile, restando assorbito quello incidentale.

Le spese si compensano in ragione della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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