Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4691 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, (ud. 31/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12820-2012 proposto da:

ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l., piva (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

LIEGI 35/B, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE DI PAOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO LUCA COPPINI;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE FLORIA di B.P. & C. S.a.s., c.f. (OMISSIS),

in persona del socie accomandatario legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso

lo studio dell’avvocato CRISTINA DELLA VALLE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO LAVATELLI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 898/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato GABRIELE DI PAOLO, difensore della ricorrente

principale, che si è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato CRISTINA DELLA VALLE, difensore della

concroricorrente e ricorrente incidentale, che si è riportata agli

atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 Decidendo sul gravame proposto dalla Immobiliare Floria sas contro la sentenza 260/98 del Tribunale di Como, la Corte d’Appello di Milano, con sentenza 1.4.2011 – accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale proposto dall’appellata Ecologia Ambiente srl – ha respinto la domanda da quest’ultima proposta per difetto di legittimazione attiva. Per giungere a tale soluzione la Corte milanese ha rilevato, per quanto qui interessa, che l’azione intrapresa dalla attrice Ecologia Ambiente srl aveva ad oggetto l’accertamento di una servitù di passaggio a favore di due mappali (n. (OMISSIS)) di cui però l’istante non era divenuta proprietaria perchè il riscatto previsto nel contatto di locazione finanziaria del 12.6.2007 si riferiva a ben altro mappale, il (OMISSIS); e – ha precisato la Corte d’Appello – poichè l’accertamento del diritto di servitù spetta al proprietario del fondo dominate e non al conduttore (sia pure in locazione finanziaria), mancava la legittimazione attiva, la cui esistenza deve essere valutata al momento della decisione e non necessariamente a quello di proposizione della domanda.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Ecologia Ambiente sulla base di due motivi, a cui resiste l’Immobiliare Floria con controricorso contenente un ricorso incidentale articolato in unica censura.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Premesso che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata nella decisione (non richiedendosi attività nomofilattica), si rileva che col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione di legge (art. 112 c.p.c. e art. 1079 c.c.) nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rimproverando alla Corte di Appello di non aver compreso che il petitum comportava anche una domanda di risarcimento danni in forma specifica mediante riduzione in pristino dei luoghi (attraverso la eliminazione della recinzione che impediva il transito) e che pertanto in tal senso andava letta la domanda di violazione del diritto di passaggio.

1.2 Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112 e 163 c.p.c. nonchè artt. 1453, 2043 e 2058 c.c.) sempre con riferimento all’inquadramento dell’azione da parte della Corte d’Appello, ribadendosi la tesi dell’azione di riduzione in pristino del bene sul quale era stata esercitata l’attività dannosa e quindi la natura risarcitoria della pretesa.

2 Questi due motivi – che ben si prestano a trattazione unitaria per il comune riferimento alla natura dell’azione e al tema della legittimazione attiva – sono privi di fondamento.

L’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avendo riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione letterale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire, senza essere condizionato al riguardo dalla formula adottata dalla parte stessa (v. tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 14751 del 26/06/2007 Rv. 597467 – 01); più di recente, v. Sez. 3, Sentenza n. 9011 del 06/05/2015 Rv. 635266 – 01).

Ebbene, la Corte d’Appello, ha innanzitutto premesso in narrativa che con la domanda si era innanzitutto dedotta la violazione del diritto di servitù di passo. Quindi, posta davanti alla specifica questione sulla legittimazione attiva sollevata dall’appellante Immobiliare Floria, la Corte milanese ha inquadrato l’azione nell’alveo dell’azione reale a difesa della servitù di passaggio e ha tratto la conclusione che la legittimazione spetta al proprietario e non al conduttore (seppure in locazione finanziaria), osservando che l’azione afferisce all’essenza del diritto reale: deduzione giuridicamente corretta, perchè questa Corte Suprema ha già avuto modo di affermare che chi agisce in confessoria servitutis deve provare la sua legittimazione ad agire, qualora questa venga contestata, giacchè, assumendosi la violazione del diritto di servitù, occorre provare non solo la esistenza della servitù, ma anche che si sia titolare di essa, cioè di essere titolare del diritto di proprietà sul fondo dominante (v. Sez. 2, Sentenza n. 25809 del 18/11/2013 Rv. 628362 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 849 del 25/03/1971 Rv. 350710 – 01).

La pretesa risarcitoria, pure contenuta nella domanda originaria, è stata evidentemente considerata come appendice dell’azione reale e tale implicita conclusione è in linea con il dettato dell’art. 1079 c.c. che, nel disciplinare la tutela apprestata al “titolare della servitù”, gli consente espressamente di agire in giudizio per “far cessare gli eventuali impedimenti e turbative” e “chiedere la riduzione in pristino, oltre il risarcimento dei danni”.

Un tale percorso argomentativo appare adeguato e pertanto si sottrae alla censura della ricorrente che, anzi, peccando di difetto di autosufficienza, omette di indicare proprio il dato decisivo nel presente giudizio, cioè l’esatta impostazione dell’atto di citazione davanti al Tribunale di Rieti (curata da altro difensore), limitandosi a riportarne solo le conclusioni e a dare oggi per scontato ciò che scontato non è affatto, cioè la proposizione di una azione personale risarcitoria.

Il ricorso principale va dunque respinto.

3. Va invece accolto il ricorso incidentale perchè sulla domanda riconvenzionale di risarcimento danni (per perdita di occasioni di vendita dell’immobile), riproposta in appello dall’Immobiliare Floria (v. foglio di conclusioni riportato in sentenza) la Corte milanese non si è pronunciata, incorrendo così nella violazione dell’art. 112 c.p.c. denunziata col ricorso incidentale.

La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione all’accoglimento dell’impugnazione incidentale affinchè il giudice di rinvio – che si designa in altra sezione della Corte milanese – si pronunci sulla domanda risarcitoria, provvedendo all’esito alla regolamentazione delle spese anche di questo giudizio.

PQM

rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale e, in relazione al ricorso accolto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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