Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4691 del 22/02/2021

Cassazione civile sez. I, 22/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 22/02/2021), n.4691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10955/2016 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori Dott.

L.D. e avv. A.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato Sciubba

Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossi Antonio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato

Ambrosini Stefano, e Marchionni Fabrizio, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori Dott.

L.D. e avv. A.G., elettivamente domiciliato in Roma,

Via Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell’avvocato Sciubba

Pietro, rappresentato e difeso dall’avvocato Rossi Antonio, giusta

procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Procura Generale presso la Corte d’appello di Trento;

– intimata –

avverso la sentenza n. 80/2016 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal cons. Dott. Paola VELLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il Fallimento (OMISSIS) S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Trento ha revocato il fallimento della società (OMISSIS) S.p.a. (rimettendo gli atti al Tribunale di Trento per la prosecuzione della procedura di concordato preventivo), la quale ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a otto motivi, cui il ricorrente principale ha resistito con controricorso;

– le parti hanno congiuntamente presentato un’istanza di differimento di udienza, cui ha fatto seguito formale dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 390 c.p.c. da parte del ricorrente principale e successiva dichiarazione di accettazione della rinuncia e contestuale analoga rinuncia del ricorrente incidentale, con conseguente richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA