Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4691 del 21/02/2020

Cassazione civile sez. III, 21/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 21/02/2020), n.4691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28669-2015 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 112,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA CALLARI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICO FERRARO;

– ricorrente –

contro

MINERVA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENNIO ZANI;

– controricorrente –

e contro

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1603/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 21/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2005, la Minerva S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, B.S. e D.R. chiedendo, in via principale, che fosse accertata la natura simulatoria del contratto di compravendita immobiliare tra costoro intercorso ovvero, in via subordinata, che fosse dichiarato il medesimo contratto inefficace nei propri confronti ex art. 2901 c.c. Espose infatti la società attrice di aver stipulato con la B. nel 2004 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto una porzione di un immobile sito in (OMISSIS) al prezzo di Euro 85.000; che, a titolo di caparra confirmatoria, aveva effettuato due pagamenti per complessivi Euro 65.000; che per cause imputabili alla B. non si addiveniva alla stipula del contratto definitivo entro la data pattuita, cosicchè essa Minerva comunicava in data 27 dicembre 2004 la propria volontà di recedere dal contratto, intimando la restituzione del doppio della caparra ed ottenendo tal fine decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in data 14 marzo 2005; che, all’atto di iscrizione di ipoteca a seguito del decreto ingiuntivo, si accorgeva che la B. aveva venduto gli immobili rimasti in sua proprietà (oltre al laboratorio oggetto del preliminare, un appartamento facente parte del medesimo fabbricato) al D. in data 8 febbraio 2005, dapprima riservandosi in proprio favore il diritto di abitazione, poi rinunciandovi il 13 giugno 2005.

Si costituì la convenuta B. chiedendo la sospensione del giudizio in attesa dell’esito della causa avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo menzionato, pregiudiziale il riconoscimento della qualità di creditore in capo alla Minerva. Domandò altresì il rigetto della domanda di simulazione, rilevando che la forma di atto pubblico del contratto stipulato con il D. costituiva piena prova del pagamento avvenuto alla presenza del notaio, nonchè il rigetto della domanda ex art. 2901 perchè infondata e sfornita di prova.

Si costituì anche il D., il quale chiese il rigetto delle domande esponendo di avere visto attaccato ad un albero un cartello pubblicizzante la vendita del laboratorio della B. e di averlo quindi visionato, trovando soddisfacente la proposta; che vista la disponibilità economica del D., la B. gli aveva proposto di acquistare anche la nuda proprietà dell’appartamento adiacente al laboratorio, riservando per sè il diritto di abitazione, dicendogli di avere bisogno di liquidità per aiutare la propria figlia; che le parti pattuivano un prezzo di Euro 100.337,17, per la nuda proprietà dell’appartamento, e di Euro 85.000, che il pagamento veniva effettuato per Euro 142.000 mediante assegni circolari e per il resto, mediante accollo di un mutuo contratto dalla B.; che in un secondo momento, previo pagamento di Euro 10.000, la B. aveva rinunciato al diritto di abitazione su una piccola parte dell’appartamento. Secondo il D., era sfornita di prova la domanda di simulazione, nonchè la scientia damni necessaria all’esperimento dell’azione revocatoria.

Il Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 1370/2009, rigettò la domanda di simulazione, in quanto i pagamenti effettuati dal D. risultavano provati in base alla documentazione esibita dagli istituti bancari. Accolse invece la domanda revocatoria, ritenendone sussistenti i presupposti.

In particolare, quanto all’esistenza del credito, il Tribunale evidenziò che legittimato ad esperire l’azione revocatoria è il creditore anche solo potenziale e che la Minerva possedeva già un titolo esecutivo, anche se provvisorio, nel momento in cui iniziava il giudizio. Quanto all’esistenza di un pregiudizio delle ragioni creditorie in conseguenza dell’atto dispositivo, osservò che la fuoriuscita dal patrimonio del B. degli unici beni immobili si traduceva in una maggiore difficoltà nell’esercizio delle ragioni creditorie della Minerva. Circa la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, il giudice di primo grado ritenne indubbio che la B. fosse a conoscenza di dover restituire alla società attrice almeno quanto ricevuto in esecuzione del contratto preliminare. Infine, il primo giudicante riconobbe sussistente pure il requisito della scientia damni in capo al D. (trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito vantato dall’attrice). Ritenne infatti che la presumibile pregressa conoscenza tra i convenuti, entrambi residenti ed operanti in piccoli centri limitrofi, il fatto che la B. avesse offerto di vendere la nuda proprietà dell’appartamento riservando a sè il diritto di abitazione e la circostanza che la stessa avesse affermato di avere bisogno di liquidità per aiutare la figlia avrebbero dovuto spingere il D. a dubitare della solidità economica della propria dante causa. Inoltre, quali ulteriori elementi indiziari, rilevavano la vendita contestuale di più beni immobili, la circostanza della riserva del diritto di abitazione (anzichè di usufrutto), che poteva lasciar trasparire la volontà di sottrarre l’immobile alle azioni esecutive dei creditori, la puntuale indicazione del testo contrattuale degli estremi degli assegni utilizzati per il pagamento, nonchè il fatto che il D., di 34 anni all’atto della compravendita, avesse acquistato un’immobile pur dovendo prevedere che per lungo tempo non avrebbe potuto disporre del bene acquistato (la B. aveva all’epoca 64 anni).

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1603 del 21 settembre 2015.

La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato il passaggio in giudicato della sentenza appellata nella parte in cui identificava il momento di insorgenza del diritto tutelato dall’azione revocatoria con la sussistenza del decreto ingiuntivo, non specificamente impugnata dalla B. e dal D..

In ogni caso, la Corte ha rilevato che, anche tenendo conto della sentenza che ha definito l’opposizione a decreto ingiuntivo escludendo la legittimità del recesso della Minerva e dichiarando invece la risoluzione del contratto preliminare, con condanna della B. alla restituzione della caparra – le conseguenze non sarebbero differenti con riferimento all’individuazione dell’elemento soggettivo in capo all’acquirente. Infatti, l’insorgenza del credito restitutorio andrebbe individuata nel momento del versamento della caparra e quindi anteriormente alla compravendita B.- D..

Secondo la Corte di appello, poi, gli elementi indiziari posti dal primo giudice a fondamento della propria decisione sulla scientia darnni dell’acquirente, pur essendo dotati di valenza differente, consentono di concludere con sufficiente tranquillità in ordine alla sussistenza della prova richiesta. In particolare sarebbero rilevanti la circostanza che la B. avesse alienato al D. tutte le unità immobiliari di cui la disponeva, cosicchè la venditrice – la quale aveva dichiarato di aver bisogno di denaro per favorire la figlia – veniva ad essere priva di garanzie patrimoniali; il fatto che la cessione dell’appartamento fosse stata effettuata con lo strumento normalmente utilizzato da coloro che si trovano nella necessità di procurarsi denaro e che la stessa fosse stata a breve termine seguita dalla rinuncia al diritto di abitazione, cosicchè risultava evidente che alla B. non residuasse alcun bene aggredibile da parte dei creditori che di li a poco avrebbero iniziato a far valere le proprie ragioni. Sarebbe quindi pienamente realizzata l’ipotesi che secondo la giurisprudenza di legittimità costituirebbe ex re ipsa dimostrazione della consapevolezza nell’acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione D.R., sulla base di tre motivi.

3.1. Resiste con controricorso la Minerva S.r.l. in liquidazione. L’intimata B.S. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di legge in riferimento agli artt. 2727-2729 c.c.”, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

La sentenza violerebbe il principio secondo il quale la presunzione ammessa dalla legge è quella che si fonda su un fatto noto per ricavare un fatto ignoto e che, ai sensi dell’art. 2729 c.c., si basa su indizi gravi, precisi e concordanti.

Infatti, la Corte fiorentina avrebbe ritenuto provata la scientia dammi del D. per il tramite di un processo presuntivo che, prendendo le mosse dal semplice fatto che il D. e la B. erano residenti ed operanti in due comuni limitrofi (sia pure in ambiti commerciali diversi) ne deduce che i due dovevano conoscersi da prima della conclusione dell’affare e poi, in base ad una doppia presunzione, che il D. doveva perciò solo essere a conoscenza del fatto che la B. stesse vendendo il proprio immobile al fine di pregiudicare gli interessi della sua creditrice.

Pertanto, la sentenza, in violazione dell’art. 2727 c.c., desumerebbe un fatto non provato (che l’acquirente fosse a conoscenza che la B. vendeva in danno dei propri creditori) da un indizio (che le parti si conoscessero da prima della compravendita) anch’esso non provato, ma desunto a sua volta in via presuntiva dal fatto che le parti fossero residenti e operanti in località limitrofe.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe omesso di spiegare il motivo per cui gli elementi posti alla base della presunzione – che per ammissione della stessa corte sono dotati di valenza indiziaria differente – porterebbero a ritenere fondata l’azione revocatoria.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

La Corte d’appello non offrirebbe un’adeguata motivazione del percorso argomentativo utilizzato per arrivare a concludere in ordine alla sussistenza della prova richiesta per l’accoglimento della domanda di revocatoria.

L’attrice non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che la B. e il D. si conoscessero da prima della conclusione del contratto di compravendita. Il solo fatto che le parti all’epoca dei fatti erano residenti ed operanti, peraltro in settori diversi, in paesi limitrofi non potrebbe essere sufficiente per presumere una conoscenza tra i due. Nè viene spiegato perchè sarebbe inverosimile che il D. possa aver saputo della vendita tramite un cartello appeso sulla pubblica via.

Inoltre, la sentenza non spiegherebbe perchè il D. dovesse avere conoscenza del fatto che la B. – stava vendendo l’intero suo patrimonio. Nè tale conoscenza poteva essere desunta dalla natura dei beni compravenduti i quali costituivano parte di un fabbricato unico e non quindi una pluralità di immobili con diverse ubicazioni che potesse dare l’impressione di una spoliazione totale del proprietario.

Nessun valore indiziario poteva poi avere la riserva del diritto di abitazione, strumento normalmente praticato nel mercato immobiliare. Non sarebbe spiegato perchè il D., piccolo imprenditore artigiano, dovesse essere a conoscenza del fatto che il diritto di abitazione non è sottoponibile ad esecuzione. Peraltro, la riserva di tale diritto, in luogo di quello di usufrutto, potrebbe spiegarsi anche come garanzia per l’acquirente rispetto ad eventali concessioni di godimento a terzi. La successiva rinuncia al diritto di abitazione, prestata dietro corrispettivo ed avente ad oggetto solo una piccola porzione dell’appartamento, era funzionale alla realizzazione del progetto di trasformazione del fondo in due piccole unità abitative.

La Corte di appello, infine, non si esprimerebbe sulla circostanza, apparsa anomala al Tribunale, che nel contratto di compravendita tra il D. e la B. fossero indicate in maniera dettagliata le modalità di prezzo. Tale indicazione, che di lì a poco sarebbe diventata obbligatoria per legge, sarebbe finalizzata alla trasparenza e non potrebbe quindi essere interpretata come sintomo di malafede.

Pertanto, il ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale, e condiviso senza una valida motivazione della Corte d’appello, non si baserebbe su indizi gravi, precisi e concordanti, ma su elementi di per sè neutri asintomatici.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione agli artt. 2901-2697 c.c.”, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Nè il tribunale, nè la corte d’appello avrebbero considerato il fatto che il credito vantato dalla Minerva nei confronti della B. era sorto solo con la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a distanza di oltre due anni dalla compravendita tra la B. e il D..

Tale credito, pertanto, non era ancora esistente al momento in cui è stato stipulato l’atto di compravendita. Di conseguenza, sarebbe stato necessario accertare che l’atto dispositivo fosse stato dolosamente preordinato in danno del creditore e che il terzo acquirente fosse partecipe di tale dolosa preordinazione.

In base agli elementi posti di rilievo della sentenza impugnata, invece, non risulterebbe provato che il D. fosse a conoscenza del fatto che la B. intendeva vendere gli immobili al fine di diminuire le proprie garanzie patrimoniali, nè che vi fosse stata da parte del terzo acquirente alcuna conoscenza e partecipazione ad un intento fraudolento della venditrice o che lo stesso avrebbe potuto acquisire una simile conoscenza utilizzando l’ordinaria diligenza.

5. Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono entrambi infondati.

5.1. Al riguardo, si osserva preliminarmente che il tenore della denuncia dei vizi motivazionali richiama il testo dell’art. 360 c.p.c., nella versione vigente anteriormente alla riforma introdotta dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

Tale disposizione non è applicabile al caso di specie, trattandosi di sentenza depositata dopo l’entrata in vigore della citata novella, la quale ha introdotto una disciplina più stringente in ordine alla denuncia dei vizi di motivazione, consentendo l’intervento della Corte di Cassazione solo nei casi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

5.2. Peraltro, anche dando prevalenza all’aspetto sostanziale più che a quello letterale e formale della rubrica e quindi prescindendo dalla inidoneità della formulazione, le censure non colgono nel segno.

La sentenza impugnata, infatti, fonda la propria decisione sul fatto che la B. aveva alienato al D. il proprio intero patrimonio immobiliare, ricorrendo così quell’ipotesi specifica che, secondo la giurisprudenza di legittimità, consente di ritenere integrata in re ipsa la dimostrazione della consapevolezza da parte del terzo acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (cfr. Cass. civ. Sez. III, 25/07/2013, n. 18034; Cass. n. 7507 del 27/03/2007; Cass. n. 87104/2005).

La motivazione sul punto appare conforme a giurisprudenza consolidata e pienamente appagante (sia sotto il profilo logico-giuridico che sotto quello della comune esperienza.

Alla luce di ciò, le censure svolte dal ricorrente rispetto agli ulteriori elementi indiziari – presi in considerazione dalla Corte territoriale al solo fine di fornire suffragio al convincimento già maturato sulla base della menzionata circostanza – appaiono irrilevanti al fine del decidere.

Peraltro, va ribadito che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, oltre alla valutazione analitica di ciascuno degli elementi indiziari, deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, al fine di accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi. Alla stregua di tale principio, sarebbe perciò viziata da errore di diritto e censurabile in sede di legittimità la sentenza in cui il giudice si fosse limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se gli stessi, quand’anche sforniti singolarmente di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (cfr. Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 02/11/2017, n. 26061; Cass., Sez. VI, 2/03/2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 6/06/2012, n. 9108; Cass., Sez. I, 13/10/2005, n. 19894).

6. Il terzo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, omette di censurare la decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha rilevato il passaggio in giudicato della questione relativa al momento di insorgenza del diritto tutelato con l’azione revocatoria, evidenziando che la sentenza del Tribunale non era stata in proposito specificamente impugnata nè dalla B. nè dal D..

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA