Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4690 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 4690 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 20018-2016 proposto da:
CIVELLO DANILA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO
EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, MINISTERO
ECONOMIA FINANZE 80415740580;
– intimati avverso il decreto n. 440/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositato 1’08/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Data pubblicazione: 28/02/2018

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Perugia, con decreto dell’8 marzo 2016,
ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione proposto
da Danila Civello in data 29 settembre 2011 innanzi ad essa ed
avente ad oggetto domanda di equa riparazione per la

d’Appello di Roma ed alla Corte di cassazione. La domanda di
equa riparazione contro il Ministero della Giustizia era stata
presentata nel 2009 presso la Corte d’Appello di Roma, la
quale si era dichiarata incompetente in favore della Corte di
Perugia. La Corte di Perugia ha osservato come la riassunzione
fosse stata .d- 5
– tú1 operata erroneamente nei confronti del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e non del Ministero
della Giustizia, effettivo legittimato passivo rispetto alla
domanda di equa riparazione.
Per la cassazione di questo decreto Danila Civello ha proposto
ricorso affidato ad un motivo, rimanendo intimati senza
svolgere difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il
Ministero della Giustizia.
L’unico motivo del ricorso consiste nella denuncia di violazione
e falsa applicazione dell’art. 4, legge n. 260/1958, e degli artt.
2 e 3, legge n. 89/2001, sostenendosi che la Corte d’Appello di
Perugia avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della
notificazione dell’atto di riassunzione.
Tale motivo è fondato.
Come già affermato da questa Corte, in materia di equa
riparazione per irragionevole durata del processo, la
tempestiva proposizione della domanda, ai sensi dell’art. 4
della legge 24 marzo 2001, n. 89, ancorché davanti ad un
giudice incompetente, costituisce evento idoneo ad impedire la
relativa decadenza, purché la riassunzione della causa innanzi
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irragionevole durata di un giudizio svoltosi davanti alla Corte

al giudice dichiarato competente avvenga in presenza dei
presupposti e delle condizioni occorrenti per la prosecuzione
del giudizio, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., che mantiene una
struttura unitaria, conservando gli effetti processuali e
sostanziali del procedimento svoltosi davanti al giudice

L’atto di riassunzione, ex art. 50 c.p.c., non introduce un
nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di
consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la
conseguenza che la sua nullità deriva unicamente
dall’impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto
della mancanza di elementi essenziali quali i riferimenti
necessari all’individuazione della causa riassunta e la volontà di
riattivare il giudizio.
Ove, allora, l’atto di riassunzione di giudizio per l’equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, sia
notificato per errore, come nella specie, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, anziché al Ministero della
Giustizia, che sia parte effettiva della causa da riassumere,
trova comunque applicazione l’art. 4 della legge 25 marzo
1958, n. 260, invero operante (secondo l’insegnamento di
Cass. Sez. U, 29/05/2012, n. 8516) anche quando l’errore
d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di
diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, seppure, in forza del principio dell’effettività del
contraddittorio, la sua applicabilità rimane circoscritta al profilo
della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni
possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale
destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di
atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente
giudizio. L’erronea individuazione in sede di riassunzione
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incompetente (Cass. Sez. 6 -2, 24/10/2014, n. 22729).

dell’organo dell’amministrazione statale legittimato a resistere
determina, in sostanza, a differenza di quanto ritenuto dalla
Corte d’Appello di Perugia, non la mancata instaurazione del
rapporto processuale, bensì una mera irregolarità, perciò
sanabile, ex art. 4 della legge n. 260/1958, n. 260, attraverso
la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal

giudice, oppure mediante la costituzione in giudizio
dell’Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al
riguardo, o ancora per la mancata deduzione di uno specifico
motivo d’impugnazione (si veda anche Cass. Sez. 6 – 2,
21/06/2013, n. 15691).
L’adita Corte d’Appello, dichiarando l’inammissibilità del ricorso
senza disporre la rinnovazione della notificazione che era stata
erroneamente effettuata al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, non si è attenuta al principio sopra enunciato. Il
ricorso deve essere perciò accolto e il decreto impugnato
cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, la quale, in
diversa composizione, procederà a nuovo esame della
domanda, uniformandosi al richiamato principio e regolando
altresì le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia
alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio
2018.
Il Presidente
t.
L, Stefano Petitti


Ric. 2016 n. 20018 sez. 52 – ud. 29-01-2018

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